Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
Il tribunale del riesame, quale giudice di rinvio, è vincolato al principio di diritto della sentenza di annullamento pur quando abbia nel frattempo proceduto a una diversa valutazione del compendio indiziario in riguardo alla posizione di altri coindagati, non potendo detta evenienza costituire fatto nuovo, sempre valutabile in un giudizio allo stato degli atti, salva la rigorosa dimostrazione dell'interdipendenza delle posizioni processuali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2008, n. 11009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11009 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 2129
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 031242/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) OL NI N. IL 08/02/1955;
avverso ORDINANZA del 16/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ne ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza n. 12496/2008, deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Milano l'ordinanza dallo stesso giudice emessa, in sede di riesame, in data 17 maggio 2007, con la quale veniva annullata la misura della custodia in carcere adottata, il 30 aprile 2007, dal locale Gip nei confronti di AO NI, indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per aver fatto parte di un sodalizio finalizzato al narcotraffico e facente capo a tali IT AT e AL NO.
In particolare, al AO si addebitava un ruolo di realizzatore delle strutture logistiche necessarie all'operatività del gruppo, mediante la costituzione e la gestione di società fittizie. La Corte, accogliendo i motivi dedotti dal Procuratore della Repubblica di Milano, rilevava come si fosse proceduto a un'analisi parcellizzata dei singoli elementi d'indagine, senza procedere a una ricostruzione, all'esito di una valutazione complessiva, che si rivelasse coerente sul piano logico.
Veniva, in particolare, posta in evidenza la necessità di una valutazione approfondita della circostanza inerente alla permanenza della disponibilità, in capo alla compagine criminale, degli uffici della società dell'indagato, anche dopo gli arresti del IT e di tale NG FR, laddove il AO, anziché prendere le distanze dai predetti, si era attivato al fine di subentrare nella Spam s.r.l. La motivazione dell'ordinanza annullata, inoltre, era carente sotto il profilo dell'individuazione delle ragioni in virtù delle quali personaggi stabilmente inseriti nella compagine criminale utilizzavano le strutture facenti capo al AO.
2. - Con ordinanza del 16 maggio 2008 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, rilevava che, essendo la posizione del AO collegata a quella degli altri indagati, e, soprattutto del IT, l'insussistenza degli elementi indiziari relativi a tali posizioni non potevano non riverberarsi nei confronti del primo. Sotto tale profilo si richiamava (e si allegava in copia, in modo da formarne parte integrante)), un recente provvedimento dello stesso tribunale che, in sede di rinvio, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del IT.
3. - Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo violazione dell'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento;
manifesta illogicità della motivazione nel considerare superate le argomentazioni contenute nella decisione che aveva disposto il rinvio;
contraddittorietà della motivazione, consistente nel rilievo di una sporadicità dei rapporti fra i vari soggetti, per poi rilevare che le attività esaminate si sarebbero dovute inquadrare nell'ambito di un procedimento pendente davanti all'A.G. di Reggio Calabria;
illogicità nell'individuazione del ruolo rivestito dal AO.
4. - Il ricorso deve essere accolto, in considerazione della fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato. Mette conto di precisare, in via preliminare, che, secondo un indirizzo consolidato, anche in materia di riesame delle misure di cautela personale, al pari del giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione annullato, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, attesa la specificità della materia, la sopravvenienza di fatti nuovi, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Cass., 14 marzo 2000, n. 1733). Si tratta, quindi di verificare se una diversa valutazione ella posizione di altri indagati possa considerarsi come fatto nuovo rilevante in sede di rinvio. In proposito, questa Corte ha affermato che può costituire fatto nuovo, suscettibile di comportare la revoca della misura custodiale, anche la diversa valutazione del compendio probatorio fatta dal giudice in sede di riesame in relazione al alcuni coindagati, specie ove si tratti di procedimenti di criminalità organizzata, nei quali spesso le posizioni dei soggetti coinvolti sono strettamente collegate, sì da risultare interdipendenti. Peraltro, l'identità di posizione processuale, che induce la "estensione" della valutazione favorevole al coindagato, va analiticamente, sia pure sinteticamente, argomentata e giustificata dal giudice. (Cass, 9 ottobre 1995, n. 2204). Nel caso in esame, il recepimento delle valutazioni inerenti alla posizione del IT, in maniera esente da valutazioni critiche, come evidenziato dall'inusitata allegazione del relativo provvedimento, si risolve nella violazione del principio di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3, nella misura in cui omette di valutare la complessiva vicenda processuale, e di inquadrare la posizione del AO non solo in relazione al recente provvedimento riguardante il IT (che, sulla base delle deduzioni del ricorrente, risulterebbe a sua volta emesso, in sede di rinvio, in violazione dei principi dettati da questa Corte), ma nel contesto di tutte le risultanze probatorie. In altri termini, il rilievo della sopravvenienza di una nuova valutazione, sulla base di un giudizio di interdipendenza fra la posizione dell'indagato AO e di quelle di altri sodali, avrebbe potuto essere effettuata, prescindendo dal rispetto dei principi dettati da questa Corte in sede di annullamento con rinvio, soltanto a condizione di una prova rigorosa della interdipendenza delle posizioni e della verifica della "definitività, nel significato che può assumere in relazione a misure cautelari, della posizione del IT.
In assenza di tale ultimo requisito, ed in presenza, per altro, di numerosi altri soggetti appartenenti al sodalizio criminale, si rendeva necessario un esame critico delle valutazioni assunte in altra sede, e, solo all'esito di una accertata sopravvenienza tale da assumere una valenza decisiva, il Tribunale avrebbe potuto ritenersi assolto dal rispetto dei principi dettati da questa Corte nel disporre il rinvio.
Giova ricordare che nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Cass., 6 maggio 2004, n. 26274). Il Tribunale di Milano, pertanto, avrebbe potuto validamente omettere l'esame delle questioni secondo lo schema logico-giuridico dettato da questa Corte solo in presenza di un provvedimento giudiziale, ormai definitivo, tale far ritenere acquisito il dato dell'insussistenza del sodalizio così come contestato, laddove la mancata valutazione delle argomentazioni di un provvedimento che - come assume il ricorrente - sarebbe a sua volta lesivo del principio di cui all'art.627 c.p.p., esclude la configurabilità di una valida sopravvenienza e comporta, a ben vedere, il rischio che si sommi errore ad errore. Per altro il pubblico ministero ha allegato una circostanza di ben altro spessore, vale a dire la condanna,all'esito di giudizio abbreviato, del IT, di NG FR e di AL NO per il reato associativo in questione, tale da dimostrare, sia pure ex post, l'insussistenza di una sopravvenienza, quanto alla posizione del coindagato, in grado di giustificare un giudizio circa il superamento del principio di diritto - nel senso sopra delineato - già affermato da questa Corte.
Sulla base delle considerazioni che precedono debbono condividersi i rilievi contenuti nei rimanenti motivi di ricorso, che, attenendo alla contraddittorietà e all'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, rimangono assorbiti dalla censura riguardante l'omesso adeguamento ai principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza del 4 dicembre 2007, che si intendono qui richiamati ad ai quali si atterrà il Tribunale di Milano, in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2009