Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24114
CASS
Sentenza 21 luglio 2016

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In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24114
    Data del deposito : 21 luglio 2016

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