Sentenza 21 luglio 2016
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24114 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2016 |
Testo completo
24114-1 7 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAG 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL RE Iuana Martani LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 21 luglio 2016 Dott. RAMACCI Luca Consigliere SENTENZA N.1674 Dott. LIBERATI Giovanni Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. RENOLDI Carlo Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE n. 25567 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: JA RA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza n. 2939 della Corte di appello di Firenze del 10 settembre 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto alla condanna del ricorrente alle spese ed il rigetto del ricorso nel resto. 1 RITENUTO IN FATTO Con ricorso datato 22 ottobre 2015, depositato presso la Corte di appello di Firenze il successivo 28 ottobre 2015, KA RA, patrocinato dal proprio difensore di fiducia, ha impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la sentenza con la quale il precedente 10 settembre 2015 la Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al predetto ricorrente dal Tribunale di Grosseto in data 7 gennaio 2013, essendo questi stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del DPR n. 380 del 2001 per avere realizzato in assenza di permesso a costruire sul tetto dell'unità abitativa di edilizia popolare a lui assegnata una baracca del volume di 14 mc. Il ricorso dell'imputato aveva ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel non avere dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato contestato nonché il vizio di motivazione sul medesimo punto. Il KA ha contestato la legittimità della sentenza impugnata anche nella parte in cui lo stesso, sebbene ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 21 aprile 2011 è stato condannato dalla Corte territoriale al pagamento delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alla censura avente ad oggetto il vizio on ligge di violazione Vovvero di illogicità della motivazione sul profilo riguardante la intervenuta prescrizione del reato contestato, che la Corte territoriale, con motivazione certamente esente da manifesta illogicità ha collocato l'epoca di ultimazione dei lavori abusivi realizzati dal KA in epoca immediatamente prossima al momento in cui è stato effettuato il sopralluogo che ha condotto alla loro individuazione sulla base del plausibile elementi indiziario dato dalla circostanza che il manufatto de quo non presentava all'atto di tale sopralluogo alcun segno di alterazione dovuto al lavorio degli agenti atmosferici;
fattore questo che ha ragionevolmente permesso ai giudici del merito di situare temporalmente la finitura del manufatto in questione, il quale, per essere stato costruito con materiale di risulta, certamente avrebbe risentito in breve degli insulti del maltempo, a ridosso del momento in cui esso era stato rinvenuto. 2 La indubbia ragionevolezza di detta collocazione temporale fa sì che debba essere esclusa anche la fondatezza della censura relativa alla violazione di legge in relazione al computo del termine prescrizionale, posto che, collocato tempus commissi delicti così come correttamente individuato dalla Corte di appello di Firenze e tenuto anche conto della intervenuta sospensione dei termini prescrizionali a causa dei rinvii della celebrazione del processo in primo grado ed in grado di appello su richiesta della difesa dell'imputato, al momento in cui è stata pronunziata la sentenza oggi impugnata il reato contestato all'imputato ancora non si era prescritto, scadendo il relativo termine solo il prossimo 1 agosto 2016. Manifestamente infondato è secondo motivo di impugnazione, posto che, come già rilevato da questa Corte, con motivazione del tutto convincente che, pertanto, si condivide appieno, l'ammissione dei non abbienti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta soltanto, ex art. 4 del dPR n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola generale per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, le quali difatti sono soggette a recupero da parte dello Stato, ex art. 200 del succitato dPR n. 115 del 2002, né sull'eventuale condanna del medesimo, in caso di inammissibilità del suo ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 ottobre 2013, n. 42918; idem Sezione V penale, 29 novembre 2011, n. 44117). Alla dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. ed in applicazione del principio di diritto or ora rifermato, la condanna del KA al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Luca RAMACCI) (Andrea GENTILI) Sunda finitis IL ALTERE