Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8641
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Sentenza 14 agosto 1999

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Per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro - quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, comma secondo, cod. civ. - vale la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola, infatti, ha carattere generale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso. Pertanto, con riferimento alla particolare fattispecie di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia ex art. 2110 cod. civ., non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8641
    Data del deposito : 14 agosto 1999

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