Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
Per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro - quali sono sia le norme della legge n. 604 del 1966 sia quella di cui all'art. 2110, comma secondo, cod. civ. - vale la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola, infatti, ha carattere generale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso. Pertanto, con riferimento alla particolare fattispecie di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia ex art. 2110 cod. civ., non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Bruno D'NG - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI ROMA S.R.L., in persona dell'Amministratore rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO CAPUA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO NO NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S CROCE IN GERUSALEMME 104, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LIJOI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9499/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/06/96 R.G., 60009/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CAPUA;
e IV AN
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NG Lo CO venne licenziato dall'Istituto di Vigilanza "Città di Roma" per eccessiva morbilità previa contestazione, da parte della società datrice di lavoro, di assenze per malattia in numero di 134 giorni nel 1991 e di 69 giorni per i primi nove mesi del 1992 e, inoltre, per l'abbandono del posto di lavoro per due giorni consecutivi, il 7 e 8 settembre 1992.
Con ricorso al Pretore di Roma il lavoratore chiese la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni arretrate, sostenendo che il licenziamento era stato irrogato prima della scadenza del periodo di comporto previsto nel contratto collettivo (240 giorni nell'anno solare) e, quanto alla seconda contestazione, che non poteva essere considerato abbandono del posto di lavoro il fruire di due giorni di ferie, sebbene non autorizzate "a posteriori" dall'azienda e dalla stessa considerate come assenze ingiustificate.
L'Istituto si costituiva. assumendo, quanto al contestato abbandono del posto di lavoro, che l'azienda aveva rifiutato la concessione delle ferie, onde il comportamento del Lo CO era consapevolmente contrario a una direttiva datoriale;
quanto poi al licenziamento per eccessiva morbilità, assumeva il resistente che, trattandosi di malattia discontinua e prevedendo il CCNL il solo comporto "secco" , il periodo di 240 giorni andava riferito al termine "esterno" di efficacia dello stesso CCNL - tre anni - e, in relazione a tale periodo, il licenziamento era ugualmente legittimo perché il lavoratore aveva realizzato nel triennio ben 408 giorni di malattia. Il Pretore, con sentenza resa in data 15 dicembre 1993, dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava all'Istituto resistente di reintegrare il Lo CO, condannando il primo altresì a corrispondere al secondo tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
L'Istituto "Città di Roma" proponeva appello, che il Tribunale di Roma rigettava con sentenza 22 giugno 1996. Considerava il Tribunale che il comportamento contestato al Lo CO - consistente nell'essersì assentato per due giorni dal lavoro malgrado il rifiuto opposto dall'azienda alla sua richiesta di ferie - non presentava, in rapporto alle concrete modalità del fatto, una connotazione soggettiva tale da integrare l'asserita insubordinazione, mentre, eliminata la ricorrenza di una simile ipotesi, la sanzione espulsiva non appariva proporzionata dal momento che il contratto collettivo sanzionava con il licenziamento l'assenza dal lavoro protratta per più di cinque giorni consecutivi. Quanto al secondo motivo di licenziamento, il Tribunale osservava che i giorni di assenza per malattia indicati dalla società datrice di lavoro nella lettera di contestazione e nella successiva lettera di licenziamento (in totale di 203 gg., riferiti agli anni 1991 e 1992) non superavano il termine previsto dal contratto collettivo per il comporto relativo alla malattia continua (240 giorni in un anno), riferito al triennio antecedente al recesso. Nè, secondo il Tribunale, era consentito all'azienda contestare in giudizio - così come essa aveva contestato in primo grado - ulteriori assenze relative agli anni 1989 e 1990 ostandovi il principio della immodificabilità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, che doveva ritenersi applicabile anche nel caso di provvedimento risolutivo determinato dal superamento del periodo massimo di comporto.
Di questa sentenza l'Istituto di Vigilanza "Città di Roma" chiede la cassazione con ricorso fondato su quattro motivi illustrati con memoria ai quali resiste il Lo CO con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Istituto ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., nonché per violazione del principio del contraddittorio (in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.) e per vizio di omessa motivazione su punto decisivo (in relazione all'art.360 n.
5. c.p.c.). Secondo il ricorrente la circostanza che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento - per la parte in cui era motivato con le sue eccessive e discontinue assenze per malattia - non sotto il profilo dell'assenza del giustificato motivo (soggettivo od oggettivo) ma affermando "esclusivamente e perentoriamente" di non aver superato il periodo di comporto, consentiva al datore di lavoro convenuto - che aveva irrogato il licenziamento per eccessiva morbilità - di sostenere in giudizio la legittimità del recesso sotto il profilo del superamento del periodo di comporto e di specificare all'uopo il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia, che erano stati ben 408 nel triennio precedente la risoluzione del rapporto. Aggiunge che, non avendo il Lo CO mai contestato il numero delle assenze, così come precisato, ma soltanto negato, sia in primo che in secondo grado, di aver superato il periodo di comporto, il Tribunale doveva verificare la legittimità del recesso sulla base di quel numero complessivo di giorni di malattia, mentre ha "accolto" una eccezione (del lavoratore) mai proposta ed esaminato una questione mai inserita nella dialettica processuale. Con il secondo motivo e con deduzione della violazione o falsa applicazione dell'art.7 della legge n.300/1970, dell'art.2 della legge n.604/1966, del combinato disposto degli artt. 1324 e 1367
cod.civ., nonché dei criteri di ermeneutica negoziale e dell'art.2110 cod.civ. e censurando ancora la sentenza per la erronea interpretazione dei principi di conservazione del licenziamento e di illegittima immutazione del titolo di recesso (in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) nonché per vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.), il ricorrente assume che la tesi del Tribunale - secondo cui non si poteva tener conto dei giorni di assenza per malattia così come precisati dal datore di lavoro all'atto della costituzione in giudizio ma soltanto di quelli indicati nelle lettere di contestazione e di licenziamento - applica erroneamente principi ed istituti giuridici che sono estranei al recesso per superamento del periodo di comporto e sono propri, invece, della disciplina procedimentale dei licenziamenti disciplinari. Riprendendo gli argomenti di cui al primo motivo, aggiunge che, di fronte a un licenziamento intimato per "eccessiva morbilità", il Tribunale doveva ritenere ammissibile la pretesa datoriale di sostenere in giudizio la legittimità del recesso per superamento del periodo di comporto e di precisare il numero delle assenze non indicate nell'atto di recesso.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art.437 c.p.c. (in relazione all'art.360 n.4 C.P.C.) e inoltre la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ. nonché il vizio di motivazione illogica e insufficiente su punto decisivo (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). Tesi del ricorrente è che il Tribunale ha ritenuto fondata la eccezione - inammissibilmente proposta dal Lo CO per la prima volta in appello - della mancata conoscenza del diniego opposto dall'azienda alla richiesta di concessione di due giorni consecutivi di ferie sulla base di un ragionamento presuntivo illogico e privo di riscontro nelle risultanze processuali. Con il quarto motivo e con deduzione della violazione o falsa applicazione dell'art.2109 cod.civ. e della omessa motivazione su punto decisivo (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), sostiene il ricorrente che il Tribunale ha dato rilievo alla mancanza di un provvedimento di diniego delle ferie anziché indagare sulla esistenza di un'autorizzazione espressa del datore di lavoro , che necessitava ai fini della legittima fruizione di due giorni consecutivi di assenza dal lavoro.
Esaminando insieme i due primi motivi tra loro evidentemente connessi, osserva la Corte che è corretto il rilievo del ricorrente secondo cui non costituisce illegittima immutazione del titolo di recesso, ma mera diversità di qualificazione giuridica del licenziamento, la valutazione delle assenze per malattia operata dal giudice con riferimento alla disciplina dell'art.2110 cod.civ. (superamento del periodo di comporto), nonostante la risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione a tali assenze, sia stata giustificata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.3 della legge 15 luglio 1966 n.604 con riferimento alla eccessiva morbilità del dipendente.
Corretto è anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che considera legittima la precisazione in sede contenziosa del numero complessivo dei giorni di effettiva omissione della prestazione lavorativa rispetto alla generica e riassuntiva contestazione di una pluralità di assenze effettuata con il provvedimento di licenziamento. In questo caso, infatti - hanno precisato numerose decisioni (cfr. tra le altre, Cass. sent. 11 giugno 1986 n. 3878, 21 giugno 1986 n. 4153) - è identica a se stessa la fattispecie - originaria denuncia di reiterate assenze per malattia - e quella di successiva precisazione del numero dei giorni in cui dette reiterate assenze ebbero a verificarsi.
I ricordati principi, tuttavia, non possono essere invocati nel caso in cui il licenziamento - sia esso intimato per superamento del periodo di comporto ovvero per eccessiva morbilità del lavoratore - sia stato motivato, come nel caso concreto, con la specifica indicazione del numero dei giorni di assenza per malattia. In questo caso la scelta operata dal datore di lavoro, nell'esercizio di un suo potere discrezionale, di assumere a giustificazione del recesso alcune (e non altre) assenze per malattia esclude che lo stesso datore possa successivamente avvalersi di giorni di assenza non indicati espressamente, dovendo trovare applicazione, in ogni caso in cui il licenziamento sia stato posto in essere con atto motivato, la regola della immodificabilità delle ragioni poste a suo fondamento e della impossibilità di successivamente allegare circostanze di fatto nuove e diverse da quelle in un primo tempo specificate: regola questa che, per il suo carattere generale, vale per tutti i casi di assoggettamento del rapporto a norme limitatrici del potere di recesso datoriale - come sono sia le norme della legge n.604 del 1966 sia quella dell'art.2110, secondo comma, cod.civ. -
operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso (cfr. Cass.,30 marzo 1984 n. 2134, 27 maggio 1986 n. 3564, 2 dicembre 1988 n. 6546 e 13 agosto 1996 n. 7525, proprio in tema di immutabilità della comunicazione di recesso per superamento del periodo di comporto).
Ne consegue che, una volta indicata una determinata situazione di fatto come presupposto per il legittimo esercizio del potere di recesso, la verifica in sede giudiziale della giustificatezza del licenziamento va fatta con riferimento esclusivo a tale motivazione, mentre è vietato al datore di lavoro convenuto introdurre in giudizio circostanze di fatto dotate di autonoma rilevanza, essendogli consentito soltanto di dedurre elementi confermativi o di contorno della causa originariamente enunciata (cfr. Cass. 19 luglio 1985 n. 4268, 29 ottobre 1985 n. 5308, 7 marzo 1986 n. 1545, 13 febbraio 1987 n. 1597). A questi principi pienamente si adegua la sentenza impugnata, avendo il Tribunale accertato - diversamente da quanto sostiene il ricorrente, secondo cui il recesso sarebbe stato motivato con ". .le eccessive e discontinue assenze per malattia. ." - che, sia nella comunicazione del 20.10.1992, come pure nella successiva lettera di licenziamento del 12.1.1993, si fece espresso riferimento a 134 giorni di assenza per malattia nel 1991 e a 69 giorni di assenza per malattia nei primi nove mesi del 1992 (in totale 203 giorni), a un numero di assenze cioè espresso in termini così puntuali e specifici da non poter essere successivamente integrato o modificato in sede giudiziale dal datore di lavoro con la deduzione di assenze realizzate negli anni 1989 e 1990. Correttamente pertanto, sulla base di tale accertamento, il giudice di appello ha concluso che solo di questo numero di assenze poteva tenersi conto ai fini della realizzazione del superamento del periodo massimo di comporto. Infondata è, altresì, la deduzione secondo cui il Tribunale avrebbe violato l'art.112 C.P.C. "accogliendo" una eccezione non proposta dal Lo CO - che mai aveva contestato il maggior numero dì assenze come precisato in giudizio - e affermando "di propria iniziativa" che una cospicua parte di tali assenze non poteva esser presa in considerazione.
Al riguardo è sufficiente osservare che il mutamento del titolo del recesso, con la introduzione di fatti diversi da quelli indicati nella motivazione dell'atto di risoluzione del rapporto, costituisce una "mutatio libelli" preclusa dall'art. 420 c.p.c. e la inammissibilità della nuova allegazione - incompatibile con le esigenze pubblicistiche e di speditezza che caratterizzano il processo del lavoro- non può trovare deroga nell'eventuale accettazione del contraddittorio (non potendo essere rimessa alla disponibilità dell'altra parte, in contrasto con le dette esigenze, la trattazione della domanda nuova) ed è rilevabile, anche di ufficio, in sede di impugnazione, con il solo limite del giudicato (giudicato non formatosi nel caso concreto, dal momento che il lavoratore, totalmente vittorioso in primo grado, aveva riproposto in appello la questione della insussistenza dei presupposti del preteso avvenuto superamento del periodo di comporto) (cfr. Cass. sent. 4 novembre 1983 n. 6514, 7 gennaio 1986 n. 49, 22 dicembre 1988 n. 7007). Per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo, anch'essi da esaminare congiuntamente perché, sotto diversi profili, riguardano la medesima questione, è da osservare in primo luogo che oggetto della indagine del Tribunale - a fronte di un licenziamento intimato (anche) per abbandono del posto di lavoro e per insubordinazione - era la verifica della sussistenza dei comportamenti, così come contestati al lavoratore.
Indagine che, correttamente, il giudice di appello ha condotto con prioritario riguardo all'elemento intenzionale, muovendo dal dato certo che il Lo CO aveva chiesto la concessione di due giorni di ferie senza ricevere alcuna comunicazione del diniego aziendale per argomentarne l'esistenza di un giustificato convincimento del lavoratore in ordine al fatto che le ferie fossero state accordate e ricavarne la conclusione che la condotta del lavoratore medesimo non presentava una connotazione soggettiva tale da costituire abbandono del posto di lavoro e deliberato dispregio delle direttive aziendali. Nel complesso si tratta di una valutazione che assume una serie di elementi certi e significativi a fonte di presunzione e che, nel mentre non è sindacabile sotto il profilo della giuridica correttezza (la prova per presunzioni è considerata dalla legge come prova completa e sufficiente da sola a sorreggere la decisione), neppure può costituire oggetto di censura sotto il profilo della congruità logica in presenza di rilievi, come quelli svolti dalla società ricorrente, che non evidenziano la esistenza di decisivi elementi probatori di segno contrario o tali comunque, se opportunamente considerati, da condurre con ragionevole certezza a una decisione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva infatti, di indicare con precisione le risultanze processuali dalle quali - come si sostiene - era ricavabile la conoscenza da parte del Lo CO del provvedimento di diniego e dunque la pretestuosità della sua condotta (mentre esso contiene solo un generico riferimento a tali risultanze e la sollecitazione , altrettanto generica ". .a sfogliare gli atti del procedimento ex art. 700 c.p.c. . .") , poiché il controllo della decisività deve poter essere effettuato da questa Corte sulla base delle sole deduzioni effettuate dal ricorrente, senza dover ricorrere ad indagini integrative per sopperire alle lacune in cui egli sia eventualmente incorso (cfr. Cass. sent. 22 marzo 1993 n. 3356, 12 agosto 1994 n. 7392, 17 giugno 1995 n. 6863). Il fatto poi che il Tribunale non abbia esteso la propria indagine alla verifica della esistenza o meno di un espresso consenso del datore di lavoro al godimento delle ferie è conseguenza della impostazione difensiva che rendeva superflua una simile indagine nel momento stesso in cui l'azienda si era difesa in giudizio sostenendo di essersi opposta a tale godimento esternando il proprio rifiuto. Priva di fondamento è poi la dedotta violazione del divieto di esaminare eccezioni proposte per la prima volta in appello (quale sarebbe la eccezione di mancata conoscenza del provvedimento aziendale di diniego). Era infatti la società datrice di lavoro che, avendo dedotto di non aver accolto la richiesta di concessione di ferie (provata nella sua esistenza dal Lo CO) doveva dimostrare quanto asserito.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'Istituto di vigilanza "città di Roma" al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 20.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in lire 20.000, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 1999