Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 67336 2 REPUBBLICA ITALIANA 0 0 T 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A / T P E Z O R A I E N 1 L 9 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION 6 02 55 0/03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra N. 22655/99 Dott. Bruno Monaci Consigliere Dott. Stefano Cron. 5307 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Ud. 19-6-02 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere REL ha pronunciato la seguente: 6 SENTENZA sul ricorso proposto da: TO, in proprio e quali LI TE e LI eredi di LI IE, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Del Pinto ed elettivamente domiciliati in Roma, via Caio Mario n.8 , presso l'Avv. Gabriele Letizia;
CORTE SUPR A D. SZONE - ricorrente GAMPION CIVILE
contro
N. 67336 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; controricorrente 2818 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-L'Aquila n. 120/VI/98 dep 12-10- dep.12-10- 98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso chiedendo ' il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto pubblico per Notar Battaglia di L'Aquila in 2-data 13-10-90, Rep. 65920, registrato a L'Aquila il 11-90 al n. 2865 LI TE, LI TO e LI IE trasferivano in favore della "Proserpina" S.r.l. i rispettivi diritti su un appezzamento di terreno sito in località "contrada Romani" del territorio di L'Aquila, della superificie complessiva di На.
1.31.90 e specificamente : quanto a LI IE, partita 11854, foglio 68, particelle 225, 76, 299, per complessivi Ha. 1.31.90; quanto a LI TE, partita 27406, foglio 68, particella 396 per complessive are 6.42; quanto а LIparte ' TO, partita 27407, foglio 68, particelle 397 parte per complessive are 3.78. In detta vendita e 77 parte, anche compresi diritti di cubatura per erano 2 attrezzature generali direzionali ricadenti sulla are 10.08, di proprietà di particella 396 parte, di LI TE, e sulla particella 77 parte, di are 0.10, di proprietà di LI TO. Il prezzo della compravendita veniva fissato in £. 692.000.000 per la quota di LI IE, in £. 88.000.000 per la quota di LI TE ed in £. 20.000.000 per la quota di LI TO. L'Ufficio del Registro di L'Aquila con avvisi di accertamento n. 901V002865, notificati il 7-12-93 emessi in sostituzione di precedenti avvisi- rettificava i valori dichiarati;
specificamente, per la prima vendita elevava a £.1.196.000.000; per la seconda vendita, riteneva il valore congruo;
per la terza vendita, elevava a £. 43.182.000. Ai fini dell'INVIM, il valore iniziale, dichiarato con riferimento al 1963, veniva rettificato in diminuzione in ragione di £.
1.000 al mq. al fine di adeguarlo al valore corrente di mercato a detta epoca. Avverso detti avvisi i venditori LI TE, LI TO e LI IE proponevano distinti ricorsi, depositati in data 4-2-94. I ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'accertamento di maggior valore, deducendo la violazione degli artt. 51 e 52 D. P. R. n.131/86 e degli artt. 20 e 31 D. P. R. n.643/72; 3 subordinatamente, chiedevano dichiararsi la congruità dei valori dichiarati. L'Ufficio del Registro si costituiva e chiedeva il rigetto dei ricorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila con sentenza n. 313/02/97 del 30-6-97, depositata il 24-11- 97, rigettava i ricorsi, previamente riuniti, e compensava le spese di giudizio. Avverso detta sentenza LI TO e LI TE, in proprio e quali eredi di LI IE nel appello con attofrattempo deceduto, proponevano notificato il 27-1-98 e depositato il 16-2-98. Gli appellanti insistevano sulla declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento per i motivi già esposti in ricorso. L'Ufficio si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila con sentenza n. 120/VI/98, depositata il 12-10-98, rigettava l'appello e compensava le spese di giudizio, motivando che : tutti i terreni oggetto di valutazione e comparazione erano edificabili, sia pure per attrezzature direzionali e, quindi, erano assimilabili quanto al valore;
non c'era violazione dell'art.52 D.P.R. n.131/86 perché gli atti erano stati considerati separatamente nell'avviso di accertamento e, quindi, era evidente la distinta valutazione;
inoltre, il 4 riferimento all'atto preso come parametro era sintetico, ma erano citati gli estremi e, quindi, il procedimento era corretto;
infine, i valori accertati erano congrui, in quanto verosimili ed accettabili in relazione alle caratteristiche dei beni. Avverso detta sentenza LI TE e LI TO, in proprio e quali eredi di LI IE proponevano Cassazione, notificato il 23-11- ricorso per doglianza. due ragioni di 98, articolando L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto controricorso. Motivi della decisione hanno dedotto seguenti motivi : la I ricorrenti violazione e falsa applicazione degli artt.51 e 52 D. P. R. n. 131/86 e degli artt.20 e 31 D.P.R. n.643/72; la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Pertanto, chiedevano la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento, sempre che la Suprema Corte non intenda decidere la causa nel merito accogliendo in toto la loro domanda, con vittoria di spese di giudizio. Le censure sono destituite di fondamento. Innanzitutto, alquanto generica è la dedotta violazione degli artt. 20 e 31 D.P.R. n. 643/72. 5 Pertanto, non risulta osservato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Inoltre, gli altri rilievi attengono : alla diversità tra l'atto menzionato nell'avviso di accertamento e quello prodotto nel giudizio di primo grado;
al riferimento relazionale al triennio antecedente;
alla prova dell'identità delle caratteristiche dei terreni. Trattasi, chiaramente, di questioni di fatto, la cui deduzione è inammissibile in sede di legittimità. In definitiva, il ricorso va disatteso. Per il principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00,di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 19-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Francesco Ruggiero from Mir тино laсчист IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA LD JA s 26 FEB. 2003 6 Oggi. IL CANCELLIERE C1 A LD SA