Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
Viola il principio di irretrattabilità dell' azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa. (Nella specie, a seguito dell'eliminazione dell' aggravante dell'art. 61, n. 11 cod. pen., il reato di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2017, n. 18617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18617 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
A V 186 17-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.268 Giovanni Diotallevi - Presidente - Ugo De Crescienzo UP - 08/02/2017 Andrea Pellegrino R.G.N. 40292/2016 Fabio Di Pisa -Relatore- Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino nei confronti di IC EL nato il [...] avverso la sentenza in data 15/04/2016 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Torino. RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino ricorre per Cassazione avverso la sentenza 15/04/2016 con la quale il Tribunale di Asti ha dichiarato, ex art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di EL IC in ordine al reato di appropriazione indebita, per essere il detto reato estinto per remissione della querela, avendo il pubblico 1 de ministero modificato l' imputazione, eliminando la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen.
2.L'Ufficio ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, attesa la illegittimità della c.d. "eliminazione preventiva" di una circostanza aggravante ritualmente indicata nel capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo di doglianza è fondato e va accolto.
2. Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento secondo cui «È illegittima la modifica dell'imputazione, con l'esclusione di un'aggravante contestata, effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che spetta al giudice, il quale con la sentenza deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato, nel corso del quale il P.M. aveva rinunciato in udienza alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)» (Sez. 4, n. 26653 del 22/04/2009 - dep. 30/06/2009, P.G. in proc. Pinna, Rv. 24450501).
2.1. Invero l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio e una volta esercitata diviene irrevocabile, iniziando la fase processuale. Vige, infatti, il principio dell' irretrattabilità dell'azione penale, ex artt. 50 comma 3 cod. proc. pen. e pertanto, ove il pubblico ministero emetta un provvedimento di revoca dell'azione penale, tale provvedimento deve ritenersi abnorme.
2.2.II Pubblico Ministero, pertanto, non può procedere alla "riduzione" del fatto contestato ad ipotesi meno grave in modo autonomo, mediante un'attività di mera "correzione" o di riqualificazione delle condotte essendogli, quindi, precluso di "eliminare" nel corso del dibattimento le aggravanti contestate mediante una formale "modificazione" del capo di imputazione formulato con il rinvio a giudizio (v., anche, Cass. Sez. 5^ 13.2.2006 n. 9806, Casagrande nonché Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 11/11/2009, Rv. 246451).
2.3. Il potere di "eliminazione" di circostanze aggravanti attiene, infatti, alla fase della decisione di merito e non può che competere all' autorità giudicante che, nel caso in esame, non ha in alcun modo esaminato il profilo né in punto di fatto né in punto di diritto. de 4. Per le suddette ragioni la sentenza giudizio al Tribunale di Asti Annulla la sentenza impugnata e rinvia Così deciso in Roma, il 8 Febbraio 2017 II consigliere estensore Fabio Di Pisa Fre impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
P.Q.M.
per nuovo giudizio al Tribunale di Asti. II presidente Giovanni Diotalle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 APR. 2017 IL Il Cancelliere MADICA CANCELLIERE Claudia Pianelli O E N I L 3