Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
È illegittima la modifica dell'imputazione, con l'esclusione di un'aggravante contestata, effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che spetta al giudice, il quale con la sentenza deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato, nel corso del quale il P.M. aveva rinunciato in udienza alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2009, n. 26653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26653 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1117
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 37559/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Sassari, in data 5.5.2008;
nei confronti di:
NA ER, n. in Sassari il 10.11.1975;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Carraro Susanna, in sostituzione dell'avv. Campus Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 5 maggio 2008 il G.I.P. del Tribunale di Sassari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava ER NA a pena ritenuta di giustizia (ed alle connesse pene accessorie di legge) per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Dava atto il giudice che trattavasi della illecita detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente tipo marijuana per "un peso netto di kg. 12,465, nei quali sono contenuti grammi 981 di Delta 9 ... corrispondenti a 39.248 dosi medie singole ...", e che "in sede di conclusioni il Pubblico Ministero modificava l'imputazione, escludendo la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità". Annotava che, "in tema di trattamento sanzionatorio, deve osservarsi come il quantitativo di stupefacente detenuto dal prevenuto è certamente cospicuo, ed era destinato, tenuto conto del mercato al quale era diretto, a soddisfare un gran numero di tossicodipendenti e saturare il mercato per un periodo di tempo considerevole";
soggiungeva che "del dato ponderale, non ritenuto dal Pubblico Ministero sufficiente ad integrare la circostanza aggravante che pure inizialmente aveva contestato, deve tuttavia tenere conto il giudice nella commisurazione della pena".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, denunziando vizi di violazione di legge. Deduce che:
a) illegittimamente il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, "debitamente contestata ... nel corso delle indagini preliminari e correttamente riportata nel decreto di ammissione al giudizio abbreviato ..."; ne' poteva essere determinante al riguardo la circostanza che il P.M., "a conclusione dell'udienza, immotivatamente ed in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, abbia modificato l'imputazione cancellando con un virtuale tratto di penna l'aggravante ... Trattasi in effetti di esclusione della configurabilità dell'aggravante, formulata in sede conclusionale, che non avrebbe dovuto esimere il giudice dall'obbligo di pronunciarsi sul punto";
b) l'aumento di pena per la contestata recidiva era stato illegittimamente "applicato in misura inferiore a quanto prescritto (due terzi) dall'art. 99 c.p., comma 4". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Quanto, invero, al primo profilo di censura, deve, in effetti, ritenersi illegittima la modifica della imputazione in relazione ad una aggravante contestata, effettuata nel corso del dibattimento dal P.M., mediante "rinuncia" alla medesima contestata aggravante e correzione, in tal guisa, del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, giacché, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., ai sensi degli artt.516 e 517 c.p.p., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione di merito e che quindi spetta al giudice, il quale, nell'esercizio dello stesso, deve fornire adeguata e logica motivazione, sia sulle questioni di fatto, sia sulle questioni di diritto che attengono alla sussistenza o meno dell'aggravante già irretrattabilmente contestata (Sez. 5, 13 febbraio 2006, n. 9806; Sez. 1, 10 dicembre 1999, n. 7040). Del tutto illegittimamente, quindi, nella specie, il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla contestata aggravante che, peraltro, mostra anche di ritenere, ma di non potere applicare solo per la modifica dell'imputazione effettuata dal P.M..
Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che il reato è stato commesso il 12 ottobre 2007, quindi successivamente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 4, che prevede l'aumento di pena di due terzi;
nella previgente lettura, l'art. 99 c.p., comma 4 prevedeva l'aumento della pena di due terzi. Ciò posto, il giudice è partito da una pena base, compreso l'aumento per la recidiva, di anni sette e mesi sei di pena detentiva ed Euro 45.000,00 di pena pecuniaria. Poiché il minimo edittale fissato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, dopo le modifiche di cui alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (tale disciplina essendo applicabile nel caso di specie per il tempus commissi delicti), è di anni sei di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, la pena detentiva è stata aumentata per la recidiva in misura inferiore ai due terzi.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009