Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del P.M., in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al P.M., cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa. (Nella specie, a seguito dell'eliminazione dell'aggravante dell'art. 61, n. 11 cod. pen., il reato di appropriazione indebita era stato dichiarato estinto per remissione di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2009, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 11/11/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 4939
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 2633/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) AR MA N. IL 04/06/1960;
avverso la sentenza n. 2736/2006 TRIBUNALE di BERGAMO, del 20/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.2.2007 con la quale il Tribunale di Bergamo ha dichiarato, ex art. 129 c.p.p., il non doversi procedere nei confronti di AR MA in ordine al reato di appropriazione indebita, per essere il detto reato estinto per remissione della querela, avendo il pubblico ministero eliminato la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. L'Ufficio ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, attesa la illegittimità della c.d. "eliminazione preventiva" di una circostanza aggravante ritualmente indicata nel capo di imputazione. Il motivo di doglianza è fondato e va accolto.
Come già affermato in altre pronunce (v. Cass. Sez. 5^ 13.2.2006 n. 9806, Casagrande) non è consentito al Pubblico Ministero "eliminare" nel corso del dibattimento le aggravanti contestate mediante una formale "correzione" del capo di imputazione formulato con il rinvio a giudizio.
Discende infatti dal principio di irretrattabilità dell'azione penale che, il Pubblico Ministero non può procedere alla "riduzione" del fatto contestato ad ipotesi meno grave in modo autonomo, mediante un'attività di mera "correzione" o di riqualificazione delle condotte;
mentre al Pubblico Ministero è riconosciuto, all'inverso, a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., il solo potere di integrare l'accusa.
Il potere di "eliminazione" di circostanze aggravanti attiene alla fase della decisione di merito, e non può che competere al giudicante, e il suo esercizio deve essere sorretto da adeguata motivazione (che nel caso di specie risulta essere del tutto mancante) sulle questioni di fatto, prima e su quelle di diritto, poi concernenti la sussistenza di dette circostanze. Per le suddette ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010