Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non riguardante più lavoratori con posti di lavoro equivalenti, la violazione da parte del datore di lavoro dei doveri di correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare comporta la reintegrazione nel posto di lavoro al pari di quanto si verifica nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale irregolare in base alla legge n. 223 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FORNACI SARDE LATERIZI DI G. ST & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PINNA ELIGIO, PODDI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUGNI OTTORINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLLA PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 455/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 24/10/97 R.G.N. 2494/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo del ricorso e per l'inammissibilità, o in subordine, per il rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.9.1994 OV ME, dipendente della s.a.s. Fornaci Sarde Laterizi di G. CA & c., in qualità di fuochista, esponeva che il 23.9.1994, dopo un periodo di collocamento in cassa integrazione a zero ore, la datrice di lavoro gli aveva intimato il licenziamento nell'ambito di una procedura di riduzione del personale;
che il provvedimento era illegittimo per mancanza di riduzione dall'attività economica come era provato dallo svolgimento di straordinario e dall'assunzione di altro personale successivamente al recesso impugnato, che non erano stati rispettati i criteri di scelta dal momento che era rimasto in servizio il suo collega CA, anch'egli fuochista, ma con minore anzianità e più lievi carichi di famiglia;
che, come individuale, il licenziamento era illegittimo per difetto di giustificato motivo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo che il licenziamento era stato determinato da una grave e strutturale crisi del settore, caratterizzato da un forte livello di concorrenza, che aveva indotto a provvedere all'ammodernamento parziale dello stabilimento mediante acquisto di nuove macchine onde procedere a riduzione di personale in esubero. A tal fine, d'intesa con le OOSS si era proceduto all'accantonamento temporaneo dei licenziamenti mediante ricorso ad una serie di strumenti (ricorso alla c.i.g., blocco del turn-over, incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto) diretti a procrastinare nel tempo l'esodo del personale in esubero. Con lettera del 24 febbraio 1994 la società aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo limitatamente a tre lavoratori, tra cui il ricorrente, nel rispetto della procedura e dei criteri fissati dall'accordo interconfederale del 1960 e del 1965. Quanto allo straordinario, riferiva la società che esso era stato espletato solo in occasione della messa a punto dei nuovi macchinari, mentre i fuochisti DU e CA erano stati preferiti al ME per la loro polivalenza.
In sede di note autorizzate, la società convenuta deduceva, in subordine, l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo. Il OR adito, con sentenza del 10.3.1997, esclusa la qualificabilità del licenziamento in questione quale licenziamento collettivo, per insussistenza del requisito numerico, accoglieva la domanda: pur considerando provata la ristrutturazione aziendale e la scelta riduttiva, nonché l'occasionalità del ricorso allo straordinario, legato effettivamente all'installazione dei nuovi macchinari, tuttavia il OR riteneva del tutto carente il nesso di causalità tra le esigenze tecnico-produttive dedotte e la soppressione del posto del ME, essendo risultato provato che la posizione in esubero non concerneva i fuochisti, mentre non era stata provata l'impossibilità di una diversa utilizzazione del ME nell'azienda.
La decisione del primo giudice veniva impugnata dalla società convenuta e, quindi, instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari rigettava l'appello con sentenza depositata il 24.10.1997. Osservava anzitutto il giudice del gravame che l'inosservanza della specifica procedura prevista dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 non consente di configurare l'impugnato licenziamento quale licenziamento collettivo. Quanto alla sussistenza di un giustificato motivo, rilevava il Tribunale che la società si era limitata ad allegare l'acquisto di nuovi macchinari nel 1992 e 1993, e la ristrutturazione aziendale quale origine dell'esubero del personale, ma non aveva precisato ne' quali modifiche del processo produttivo ne fossero conseguite, ne' per quali posizioni di lavoro si erano creati gli esuberi. Omissioni che neanche in sede di interrogatorio libero il rappresentante della società aveva colmato, non essendo stato in grado di precisare quanti dipendenti rivestivano all'epoca del licenziamento la qualifica di fuochista. Di contro, l'adibizione di altro dipendente (il CA) alle mansioni di fuochista, prima svolte dal ME, non solo smentiva la dedotta soppressione di quella posizione di lavoro, ma confermava che la posizione oggetto del riassetto organizzativo fosse - come già ritenuto dal OR - quella dell'addetto alla conduzione del muletto, attività che la società affidava a chiunque fosse disponibile. In sostanza, la società non aveva provato le ragioni per le quali aveva preferito riconvertire un dipendente nelle mansioni di fuochista piuttosto che continuare ad utilizzare il ME che da tempo aveva svolto le medesime mansioni.
Del tutto nuove e, quindi, inammissibili in appello, erano le allegazioni della società dirette a dimostrare che la ristrutturazione aveva coinvolto anche i posti di fuochista, occupati da ben otto dipendenti;
che tutti erano stati preferiti al ME perché in grado di svolgere anche altre mansioni, e che la conduzione del muletto era funzione di grande responsabilità e di massima fiducia in quanto destinato a certificare i quantitativi di merce destinata al singoli clienti.
Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e ancora, omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia - lamenta la società ricorrente che il Tribunale ha trascurato di valutare circostanze che comprovano sia l'esistenza dell'esubero quale conseguenza del riassetto dell'azienda, sia l'inevitabile incidenza dell'esubero sulla categoria dei fuochisti, sia, infine la soppressione di una posizione di fuochista che doveva coincidere necessariamente con la persona del ME, in quanto gli altri erano polivalenti e, quindi utilizzabili anche in altre mansioni. Il motivo è infondato.
In esito ad una pedissequa riproduzione di brani della motivazione della sentenza di appello, nonché di deposizioni testimoniali acquisite nel corso dei giudizi di merito, la società ricorrente esprime l'avviso che il Tribunale di Cagliari sarebbe incorso nel vizio di motivazione su punti decisivi "non avendo valutato o avendo valutato insufficientemente circostanze di fatto che, se considerate in modo adeguato, avrebbero portato ad una diversa soluzione della controversia". In particolare, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risultava provata sia la ristrutturazione dell'azienda sia l'esubero con riferimento alla posizione lavorativa specifica del ME. Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, e 1375 c.c., dell'art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300 come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: la violazione dei doveri di correttezza nella scelta del lavoratore da licenziare, quando il licenziamento non riguarda più lavoratori con posti di lavoro equivalenti potrebbe comportare solo un risarcimento dei danni e non anche la reintegrazione nel posto di lavoro.
Anche questo motivo non può essere accolto.
La tesi riecheggia una tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sent. 4.3.1993, n. 2595, nonché 4.3.1999, n. 2595) che tuttavia non è conferente rispetto alla fattispecie in esame, perché riguardava non già ipotesi di licenziamento individuale per ragioni obiettive, ma licenziamenti per riduzione di personale, per di più risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 21.7.1991, n. 223 (il cui art. 5, c. 3, innovando rispetto alla precedente disciplina dettata dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965, ha assoggettato alla medesima sanzione dell'obbligo di reintegrazione ex art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300 ogni ipotesi di licenziamento collettivo irregolare, sia per difetto della forma scritta, sia per mancato rispetto delle procedure preventive di consultazione sindacale, sia, infine, per violazione dei criteri di scelta previsti dagli accordi sindacali o dallo stesso art. 5 c.
1. della legge n. 223/91). Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, e 437 c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della causa - lamenta la società ricorrente che una serie di fatti allegati nel giudizio di primo grado erano decisivi per la controversia e che comunque tali da dover indurre il Tribunale ad ammettere i richiesti mezzi di prova, oppure ad assumere iniziative istruttorie d'ufficio.
La censura non ha fondamento: essa riguarda una serie di elementi di fatto e contesta inammissibilmente un apprezzamento svolto dal Tribunale sia delle complessive risultanze istruttorie, nonché dell'opportunità di iniziative probatorie d'ufficio, apprezzamento che, in questa sede di legittimità, sfugge ad ogni sindacato in quanto esente da vizi logici o giuridici (Cass., 12.3.1996, n. 2008). Inconsistente, infine, è la denunciata violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in quanto l'inammissibilità delle ulteriori prove richieste dalla società in appello, come ritenuta dal Tribunale di Cagliari, trova pieno fondamento nella preclusione dello ius novorum in appello.
Per le esposte ragioni il ricorso non può essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio pari a L. 13.000=, oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001