Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
È illegittima la modifica dell'imputazione, "sub specie" di esclusione dell'aggravante contestata - effettuata nel corso del dibattimento dal P.M. mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio -, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che attiene alla decisione di merito e che spetta al giudice, il quale nel suo esercizio deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 9806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9806 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/02/2006
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 277
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 36539/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona;
avverso la sentenza in data 21.3.2003 del Tribunale di Ancona, nei confronti di;
AN AO, nata ad [...] il [...];
IN RF, nato ad [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata in dibattimento il 21 marzo 2003 il Tribunale di Ancona dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di AN AO e di IN RF, previa riqualificazione dei fatti loro contestati (commessi il 15.8.1999) in minaccia e danneggiamelo semplice.
A AO AN era stato contestato il reato:
(capo A) "di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p. perché offendeva l'onore e il decoro di AN AV dicendole, in presenza di più persone, parole e frasi quali "bastarda" e le minacciava danni ingiusti aggiungendo: "Se ti incontro per strada ti picchierà di santa ragione".
Alla AN e a RF IN erano stati contestati i reati:
(B) "di cui agli artt. 81, 110 e 612 c.p. perché, nelle circostanze descritte ai capo A), in concorso tra loro minacciavano danni ingiusti a AV AN, LE CE, AV ME e AV LI brandendo contro gli stessi dei coltelli";
(C) "di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 625 c.p., n. 7 e art. 635 c.p., comma 2, perché, nelle circostanze descritte al capo A), in concorso tra loro, il IN armato di una spranga di ferro, la AN di un tronco, volontariamente danneggiavano la vettura Volvo targata TA4S2345, di proprietà di AV LI e parcheggiata in luogo aperto o esposto al pubblico, quale il giardino della abitazione di AV AN sita in Falconara M. via Basilicata n. 12: con gli oggetti sopra citati il IN infrangeva il parabrezza e a AV ammaccava il cofano della suddetta autovettura;
(D) "di cui agli artt. 81, 110 e 582 c.p. perché, nelle circostanze descritte al capo A), in concorso tra loro, il IN armato di una spranga di ferro, la AN di un tronco, aggredivano LE CE e AV ME cagionando loro lesioni personali (rispettivamente, un trauma contusivo all'emicostato sinistro con schiacciamento del 1^ raggio della mano sinistra;
un trauma contusivo alla spalla sinistra e al ginocchio destra) giudicate guaribili entro i venti giorni.
2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, impugnando i capi relativi al proscioglimento per i reati di minaccia, danneggiamento e lesioni personali. In particolare, con il primo motivo, il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al proscioglimento per i reati di minaccia e danneggiamento (capi A e B, e capo C) in quanto, ancorché agli imputati fossero stati (irritualmente) contestati reati separati di minaccia e danneggiamento, i fatti dovevano qualificarsi in realtà come danneggiamento commesso con minaccia e violenza alla persona (art. 635 c.p., comma 2, numero 1); sicché l'esclusione (condivisibile)
dell'aggravante del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede non era idonea ad incidere sulla perseguibilità d'ufficio della fattispecie "complessa" in esame.
Con il secondo motivo il ricorrente censura il proscioglimento per il reato di minaccia (capo B) e per il reato di lesioni personali volontarie, guaribili entro 20 giorni (capo D) in quanto sulla base della illegittima, anche perché effettuata senza procedere all'istruzione dibattimentale, esclusione delle aggravanti dell'uso di armi (coltelli per la minaccia, spranga di ferro e bastone per le lesioni) che rendevano detti reati procedibili d'ufficio.
3. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata risulta pronunciata in dibattimento dopo la costituzione del rapporto processuale (gli imputati sono stati dichiarati contumaci), il rinvio dell'udienza nel quale era disposta la citazione a cura della parte interessata del teste non comparso (e quindi, implicitamente, dopo che alle parti era stato dato modo di chiedere l'ammissione delle fonti di prova e di illustrarne la rilevanza), e dopo che all'udienza di rinvio il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione ®a norma dell'art. 516 c.p.p.". Doveva pertanto ritenersi assoggettata al regime dell'art. 129 c.p.p., espressamente peraltro richiamato, assieme agli artt. 340 c.p.p., comma 2, e art. 521 c.p.p., comma 1, in dispositivo, (cfr. S.U. sent. n. 12283 del 2005, De Rosa, che richiama C. cost. sent. n. 91 del 1992; S. U. sent n. 3027 del 19/12/2001, Angelucci;
nonché, tra molte, Sez. 6^, sent. n. 23466 del 16/05/2001, Marchetto, ivi richiamata;
Sez. 5^, Sentenza n. 12980 del 27/10/1999, Mahlknecht;
nonché C. cost. ord. n. 316 del 2002 e C. cost. sent. n. 41 del 1965, ivi citata).
Ne consegue che l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale è un ricorso per saltum.
4. Nel merito il ricorso è fondato.
L'analitica descrizione delle condotte riportata in imputazione consentiva infatti di ritenere contestate in fatto l'aggravante della minaccia nel danneggiamento e dell'uso di armi nella minaccia e nelle lesioni, che rendevano tali reati procedibili d'ufficio. Peraltro, nella sentenza non si da in alcuna giustificazione della esclusione di tali aggravanti e non si spende parola sulla correttezza della "modifica" della imputazione effettuata in udienza dal Pubblico Ministero.
La diversa qualificazione dei fatti non è, cioè, in alcun modo motivata. Nè può ritenersi consentito al Pubblico Ministero "eliminare" nel corso del dibattimento le aggravanti contestate mediante un formale "correzione" del capo d'imputazione formulato nel rinvio a giudizio. Discende difatti dal principio d'irretrattabilità dell'azione penale che alla "riduzione" del fatto contestato ad ipotesi meno grave non può procedere autonomamente, mediante un'attività di mera "correzione" o di riqualificazione delle condotte, il Pubblico Ministero, a cui è riconosciuto all'inverso, a norma degli artt. 516 e 517 c.p.p., il solo potere di integrare l'accusa. Mentre siffatto potere, che attiene alla decisione di merito, non può che competere al giudicante, e il suo esercizio deve essere sorretto da adeguata motivazione sulle questioni di fatto, prima, e su quelle di diritto, poi, concernenti la sussistenza di dette circostanze (Sez. 1^, Sentenza n. 7040 del 1999, sez. 5^, c.c. 16.12.2005, P.M. in proc. Peri +1).
5. Limitatamente alle imputazione di minaccia (capi A e B), danneggiamento e lesioni (capi C e D) - escluso quindi il solo proscioglimento per il reato d'ingiuria contestato sub A) - la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di minaccia (capi A e B), danneggiamento (capo C) e lesioni (capo D), con rinvio alla Corte d'appello di Ancona per il Giudizio d'Appello. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006