Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
L'atto interruttivo della prescrizione, pur quando sia nullo, conserva la sua efficacia, siccome univocamente denotante l'esistenza della volontà punitiva da parte dello Stato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 43836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43836 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 24/10/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2515
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 4390/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LO, nato a [...] il [...] e residente in Lezzeno (CO), loc. Pescaù n. 26 - a mezzo del difensore avv. SOFFITTA Arturo, con studio in Como, alla Via Mentana 1 -;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania n. 72/06 in data 2 ottobre 2006, di condanna alla pena di Euro 600,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.186;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Sensini;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
PREMESSO IN FATTO
- che:
Condannato a pena di giustizia per contravvenzione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, (perché, alla guida di un autoveicolo
"Ford Focus" targato CC808DD), è stato colto in stato di condizione fisica e psichica alterata derivante dall'influenza di sostanze alcoliche ed, invitato a sottoporsi all'esame alcolimetricor rifiutava l'accertamento. Reato commesso in Olbia il 1.8.2002), NE AR propone ricorso per Cassazione, deducendo "inosservanza ed erronea applicazione delle leggi penali", in quanto, per essere stata una prima sentenza annullata con rinvio (giusta sentenza della Sez. 4^ di questa Corte, n. 1592 del 2006), per nullità del decreto di citazione, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione sarebbe in realtà intervenuto solo con la notifica del (secondo) decreto di citazione del 1 marzo 2006, e, quindi, ben dopo il decorso del triennio previsto nel previgente regime, con la conseguenza che il reato (commesso il 7 agosto 2002) era già prescritto.
RITENUTO IN DIRITTO
- che:
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La censura, infatti, si pone in immotivato contrasto con l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. 5^, 1387/1998, Sez. 4^, 5020/1996; e, dopo alcune decisioni contrarie, sullo scorcio degli anni 70, tutta la precedente giurisprudenza, segnatamente degli anni 80), che deve quindi condividersi, secondo cui l'atto interruttivo va considerato nella sua valenza oggettiva, univocamente denotante la volontà punitiva dello Stato: con la conseguenza che, pur se nullo, esso conserva l'efficacia interruttiva assegnatagli dalla legge. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare la prescrizione, che sarebbe comunque maturata - secondo i normali criteri di computo - al 7 febbraio 2007. L'inammissibilità dell'impugnazione, invero, qualunque ne sia la causa, vale a dire originaria, per mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (Sez. Un., 11 novembre 1994, Cresci) o derivante dalla enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Sez. Un., 30 giugno 1999, Piepoli), o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità segue a carico del ricorrente l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma alla cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2007