Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
1 RE04220/0 1 IN NOME DE P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Trattamento contro la mosca olearia. Asserito inadempimento dell'impresa incaricata. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9242/98 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 3060 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere TALEVI Rel. Consigliere Rep. 1427 Dott. Alberto Ud. 06/10/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPRESIA IN CASSAZIONE E DO IO, elettivamente domiciliato a ROMA VIA Finest opia studio ASMARA 58, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO 3000 LOMANNO, difeso dagli avvocati FRANCESCO RUSSO € #23 MAN. ZUUI IL CANCELLIERE SERGIO TARANTINO, giusta delega in atti;
ricorrente €13513000 CANCELLERIA
contro
TA AN PRODOTTI S.I.A.P.A. SOCIETA' ANTIPARASSITARI, elettivamente domiciliato a ROMA VIA 00663350 DELLA FREZZA 59, difesa dall'avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 1559 avverso la sentenza n. 268/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 18/3/1997 depositata il 14/04/97; RG.540/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato SERGIO TARANTINO;
udito l'Avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.5.1977 RD ZI, premesso che il 20 e 21 agosto e poi il 20 e 22 settembre 1976 la S.I.A.P.A. a mezzo di elicottero aveva effettuato un trattamento contro la mosca olearia su fondi coltivati ad uliveto di cui affittuario era lo stesso attore;
che però gli uliveti erano stati attaccati in modo massiccio dalla dacus olea, con danni gravissimi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Crotone la soc. S.I.A.P.A. S.p.a., per sentirla condannare, previa risoluzione del contratto intercorso inter partes, al risarcimento di tutti i danni derivati ai propri uliveti, da liquidarsi nella misura di L. 80.000.000 od in quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge. Resisteva in giudizio la società convenuta la quale tra l'altro faceva rilevare che una clausola contrattuale specificatamente sottoscritta dal RD sollevava la società da responsabilità conseguente all'inefficacia del trattamento, impegnandosi soltanto la stessa ad eseguire in modo razionale il servizio. Inoltre, rilevato che il RD non aveva versato il compenso pattuito per le irrorazioni, spiegava domanda riconvenzionale intesa ad ottenere quanto dovuto nella misura di L.
1.944.150 oltre interessi. Con sentenza 14.1-17.2.84 il Tribunale così provvedeva: "Il Tribunale uditi i procuratori delle parti, dichiara che la società SIAPA spa., in persona del suo legale rappresentante, è tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore per la causale in narrativa. Riserva l'accertamento dell'entità e la liquidazione, di tali danni all'esito dell'ulteriore fase processuale che avrà inizio come da separata ordinanza. Riserva la pronunzia sulle spese alla sentenza definitiva". Proponeva appello avverso detta sentenza non definitiva la SIAPA. 3 1. U -- 29.9.94, così La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 21.6 provvedeva: H1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l' impugnata sentenza;
2) condanna la S.I.A.P.A. S.p.a. alla rifusione, in favore di RD ZI delle spese e competenze del presente grado del giudizio che liquida in complessive lire 5.458.700 di cui lire 672.600 per diritti di procuratore e L.
4.700.000 per onorario di avvocato;
3) pone definitivamente e per intero a carico della SIAPA le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata di lire 895.000, oltre IVA e contributi previdenziali come per legge". Avverso detta sentenza proponeva domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. la SIAPA S.p.a. Resisteva in giudizio il RD. -Con sentenza 18.3 14.4.97 la Corte di Appello di Catanzaro così decideva: 1) revoca la sentenza suddetta e, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Crotone n. 46 del 14.1 - 17.2.1984, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal RD nei confronti della S.I.A.P.A. con l'atto di citazione del 18.5.1977; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione e quelle del giudizio di appello conclusosi con la sentenza revocata (sentenza n. 358/1994); 3) pone definitivamente a carico del RD le spese della consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello". Contro questa decisione ricorre per cassazione RD ZI con due motivi. -Resiste con controricorso e memoria la "S.I.A.P.A. Società Italo s.p.a. in concordato preventivo, oraAmericana Prodotti Antiparassitari AGRICAP s.p.a. in liquidazione". MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il RD denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 del codice civile in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. esponendo le seguenti doglianze. La corte di appello di Catanzaro ha così testualmente motivato le statuizioni rese nella fase rescissoria: " appare opportuno rilevare che la clausola negoziale sopra esaminata ha una sua giustificazione logica, ravvisabile nel fatto che la SIAPA, incaricata soltanto di irrorare con mezzo aereo l'antiparassitario fornitole dal committente, nelle dosi da costui indicate e sulla base delle segnalazioni fatte da terra dal personale ausiliario dello stesso (vedi, su tutto ciò, la richiesta di servizio del 29.7.1976, sottoscritta dal RD) era particolarmente interessata ad immediato accertamento delle modalità di svolgimento del servizio ai fini di una chiara definizione dei limiti di una propria eventuale responsabilità per danni, attesa la possibile, interferenza di altri fattori estranei nella causazione dei danni (avversi fattori climatici, come pioggia, caldo e vento;
attacco particolarmente massiccio di mosche olearie;
etc)". La Corte di Appello richiama la richiesta di servizio del 29.7.1976; ma, poi, attribuisce al rapporto un contenuto del tutto diverso da quello sancito nella menzionata richiesta di servizio. Il Giudice della revocazione ritiene che la S.I.A.P.A., in forza del contratto intercorso tra le parti, è tenuta "soltanto ad irrorare con mezzo aereo l'antiparassitario"; restando ogni altro aspetto della prestazione rimesso alla valutazione e decisione del RD ZI. Così non è. Il Tribunale di Crotone, sul punto ha egregiamente argomentato in senso contrario (la parte ricorrente riporta un brano della motivazione in questione). Il Giudice della revocazione, partendo da questo erroneo convincimento, è pervenuto ad una 5 interpretazione della clausola n° 7 della richiesta di servizio del 29.7.1976 che viola manifestamente i canoni ermeneutici dettati dal legislatore negli artt. 1363 e segg. del codice civile. La Corte di merito ritiene che qualsiasi inadempimento della S.I.A.P.A. debba essere annotato sul bollettino di lavoro sottoscritto dal RD alla fine di ogni trattamento. Se si esamina la disposizione negoziale" de 1° secondo l'ottica prospettata dagli artt. 1363 e segg. del codice civ. qua (interpretazione complessiva del contratto) non si può non convenire che le parti, con la clausola n. 17, hanno voluto subordinare al reclamo da riportare sui bollettini solo il risarcimento per danni da inadempimento rilevabili al momento in cui i bollettini medesimi venivano redatti. Restano, perciò, esclusi dall'onere prima riferito tutti gli inadempimenti evidenziati da eventi successivi alla compilazione dei bollettini. Il motivo non può essere accolto. Infatti nella parte in cui afferma la sussistenza di vizi giuridici è inammissibile in quanto richiama genericamente principi e norme ma non denuncia ritualmente la sussistenza di specifici vizi con riferimento a specifiche norme (o principi di diritto) ed a specifici punti della motivazione (limitandosi invece ad esporre argomentazioni in favore di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali in questione). Anche nella parte in cui denuncia vizi logici appare inammisibile in quanto non denuncia ritualmente la sussistenza di specifici vizi logici (limitandosi invece anche in tal caso ad esporre argomentazioni in favore di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali in questione); e nella parte poi in cui si basa su specifiche risultanze processuali (come ad es. la sopra citata richiesta di servizio 29.7.76) deve poi considerarsi comunque inammissibile (anche a prescindere da quanto ora esposto) perché, in violazione del principio di autosufficienza non riporta adeguatamente il contenuto delle risultanze processuali in questione (v. tra le altre Cass. n. 2802 del 10/03/2000: Nel giudizio di legittimita' il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Con il secondo motivo il ricorrente RD denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 1229 del codice" esponendo quanto segue. Ove si ritenga che la clausola n° 7 più volte menzionata riguardi tutti gli inadempimenti della S.I.A.P.A., in tal caso, è da dire che la disposizione medesima si risolve in una pattuizione che esclude o limita la responsabilità del contraente. E, in quanto tale, la clausola è da considerare nulla ai sensi dell'art. 1229 del Codice civile. Anche questo motivo deve ritenersi inammissibile per tre ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -1) in quanto l'art. 1229 richiamato dal ricorrente riguarda l'esclusione o limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave e quindi detta parte avrebbe dovuto argomentare (ritualmente) in ordine al perché nella specie la clausola in questione doveva ritenersi riguardante la responsabilità per dolo o colpa grave;
-2) in quanto l'impugnata decisione ha evidentemente (anche se in parte implicitamente) affermato che l'obbligazione della S.I.A.P.A. era di mezzo e non di risultato e l'esattezza di tale interpretazione, in quanto attinente all'oggetto ed al contenuto del contratto, costituiva, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista giuridico un prius rispetto alle problematiche concernenti l'inadempimento; infatti per stabilire se inadempimento vi fu e vi fu violazione dell'art. 1229 cit occorreva 7 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14.6.2011 serie 4 al n. 32058 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°15 del 30/5/2002) anzitutto stabilire in che consisteva l'obbligazione della S.I.A.P.A.; e su tale punto non vi sono rituali (e quindi ammissibili) doglianze;
-3) in quanto si tratta di questione non trattata (negli esatti termini di cui al motivo di ricorso in esame) nell'impugnata decisione e (v. tra le altre Cass. n. 09861 del 05/10/1998) “Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto (nella specie, come si è già esposto, identificazione anzitutto dell'esatto oggetto e contenuto del contratto) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la "3 questione stessa Nella specie il ricorrente invece ha omesso di allegare ed indicare quanto ora esposto. Si deve dunque rigettare il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 6.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista um hoeac Depositata in Cancelleria 1 299000 Oggi, li 1097 129.11 23 MAR. 2001 - IL CANCELLIERE A 4567 M Giovanni Giambattista, E Than 806 R 7 6,00 P P LI 8 U S 155,7X