Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 16458
CASS
Sentenza 16 dicembre 2016

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In tema di reati tributari, l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco dell' 8 settembre 2015, C-105/14, per cui, nel caso di procedimento penale riguardante "frodi gravi", vi è l'obbligo di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non é applicabile al reato di omesso versamento di IVA, in quanto fattispecie strutturalmente non caratterizzata da condotta di frode.

Commentario1

  • 1Evasioni IVA: sono frodi gravi all’interesse finanziario UE anche se manca la fraudolenza.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 aprile 2022

    In tema di frodi dell'interesse finanziario dell'Unione, le condotte evasive dell'i.v.a. dell'ordinamento italiano possono essere connotate di frode pur in assenza di previsione espressa, nella norma sanzionatoria di riferimento, del requisito della fraudolenza: così, anche la violazione degli art. 5,8 e 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, possono essere connotate quale frodi gravi all'interesse finanziario dell'Unione, che l'art. 325 tfUe tutela. L'art. 133 c.p. è un parametro oggettivo d'individuazione del requisito della gravità della frode per cui il giudice nazionale operi la non applicazione della prescrizione. Tribunale Napoli sez. V, 20/07/2021, (ud. 20/07/2021, dep. 20/07/2021), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 16458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16458
Data del deposito : 16 dicembre 2016

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