Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2008, n. 28267
CASS
Sentenza 9 maggio 2008

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In tema di reati edilizi, è configurabile la responsabilità del progettista in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Commentari3

  • 1Responsabilità del progettista: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 giugno 2022

  • 2Responsabilità penale del progettista
    Raffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 6 gennaio 2022

    In materia edilizia, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia o alla segnalazione d'inizio d'attività edilizia (DIA o SCIA) ha natura di "certificato”. Pertanto risponde del reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 Cp) il professionista che rediga la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici (v. p. es. Cass. Pen. sez. III, 21/10/2008, n. 1818, CED Cass. Pen.2008). Il progettista può essere chiamato a rispondere penalmente anche di reati strettamente edilizi. Infatti l'attestazione del progettista di "conformità” delle opere da realizzare alle norme urbanistiche ed ai regolamenti …

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  • 3Manca il permesso di costruire: il progettista è responsabile
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 13 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2008, n. 28267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28267
Data del deposito : 9 maggio 2008

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