Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4700
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Sentenza 28 marzo 2003

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In base al combinato disposto dell'art. 36 con gli artt. 35 e 36 cod. proc. civ., quando la domanda riconvenzionale - che dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già in causa come eccezione - non eccede la competenza per valore del giudice adito, questi deve conoscerne, mentre, quando si verifichi eccedenza da tale competenza, il giudice stesso ha il potere di scegliere - salvo che la definizione della domanda riconvenzionale implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da decidere con efficacia di giudicato, nel qual caso è il giudice competente per la riconvenzionale a dover conoscere dell'intera causa - tra la separazione delle cause (con rimessione al giudice superiore della sola riconvenzionale ) e la remissione di entrambe al giudice superiore, secondo un discrezionale apprezzamento, il cui esercizio è sindacabile in cassazione esclusivamente nel caso in cui la scelta sia avvenuta per ragioni estranee alla considerazione della controvertibilità o della facile accertabilità della domanda principale, mentre il convincimento sull'esistenza di questi presupposti è incensurabile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia di cessazione del contratto per finita locazione, il periodo controverso, siccome previsto dal comma secondo dell'art. 12 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 art. 89, è quello oggetto di contestazione fra le parti, che va individuato dal momento successivo all'atto di citazione sino alla data in cui dovrebbe avere termine il rapporto locativo, con la conseguenza che qualora tale data rispetto a quella indicata dal locatore sia dal conduttore individuata per un'epoca successiva, occorre aver riguardo a quest'ultima per stabilire il periodo controverso di cui all'art. 12 cit..

La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per l'interruzione o la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4700
    Data del deposito : 28 marzo 2003

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