Sentenza 24 febbraio 2006
Massime • 1
L'avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all'avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l'imputato sia assistito dal difensore. (V. Corte cost. ord. n. 309 del 2005).
Commentario • 1
- 1. Art. 419 - Atti introduttivihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2006, n. 13282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13282 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/02/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 407
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 6302/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LV nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 18.2.2004 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. Gabriele Valentini in sostituzione dell'avv. Vincenzo Micheli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 24.6.2002 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato LV CA responsabile del reato di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.), commesso il giorno 8.8.1997, condannandolo alla pena di un anno di reclusione.
Il fatto addebitato al CA, in qualità di ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione, consisteva nell'avere falsamente attestato "non si evidenziano tracce di correzione su molti degli elaborati dei vari candidati" nella relazione conclusiva della ispezione sull'operato della 16^ Commissione di maturità scientifica presso il liceo Collegio Rotondi di Gloria Minore contenuta nel rapporto al Ministero 8.8.1997.
2.1. Ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore, deducendo con il primo motivo (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), la nullità ex artt. 419 e 178 c.p.p., comma 1,
lettera c), del decreto che aveva disposto nei suoi confronti il giudizio e di tutti gli atti successivi, in quanto il 17.6.1998 gli erano stati notificati la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare senza menzione alcuna della facoltà dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato entro il termine previsto a pena di decadenza. Il ricorrente evoca a conforto C. Cost. n. 148 del 2004.
2.2. Con il secondo motivo lamenta (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b ed e) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 479 c.p.. Premesso che per la sussistenza del reato contestato occorre che l'attestazione che si assume falsa "non sia superflua nell'economia dell'atto e sia rilevante ai fini dell'emissione dell'atto finale del provvedimento", il ricorrente afferma che del tutto illogica sarebbe la motivazione della Corte d'appello sulla rilevanza dell'inciso "non si evidenziano tracce di correzione su molti degli elaborati", rispetto al provvedimento del Ministro con il quale si disponeva la nuova convocazione della commissione di maturità per un nuovo giudizio del candidato Minchella, provvedimento motivato esclusivamente con riferimento alle irregolarità relative alla specifica posizione del Minichella.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) il vizio di motivazione in riferimento all'art. 479 c.p., con specifico riguardo alla illogicità della motivazione in ordine alla non veridicità della "frase incriminata". Da un lato infatti la Corte d'appello ammetterebbe che i segni grafici apposti a margine degli elaborati non costituiscono correzione in senso tecnico ma attività valutativa, dall'altro farebbe discendere dall'inesistenza di un obbligo di correzione in senso tecnico la falsità della proposizione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) il vizio di motivazione in riferimento gli artt. 43 e 479 c.p., lamentando l'assoluta mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, in considerazione del fatto che l'imputato aveva chiarito la nozione, tecnica, di "correzione" cui intendeva riferirsi e del rilievo che il contesto nel quale era inserita la frase, che si concludeva con la notazione "i compiti sembrano letti e non corretti", rendeva evidente che l'imputato intendeva esprimere un giudizio senza in alcun modo escludere che gli elaborati fossero stati letti e valutati. DIRITTO
1. In relazione al primo motivo di ricorso va innanzitutto rilevato che lo stesso ricorrente evoca una nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che, verificatasi in tesi negli atti introduttivi dell'udienza preliminare, non potrebbe perciò essere utilmente dedotta, a norma dell'art. 180 c.p.p., per la priva volta con il ricorso per Cassazione.
Peraltro, nessun avvertimento a pena di nullità della facoltà di chiedere i riti alternativi è previsto ne' può trarsi dal sistema all'atto della fissazione dell'udienza preliminare e nell'avviso che di tale udienza va notificato all'imputato (v. Corte Cost. ordinanza n. 309 del 2005). La previsione di tale avvertimento è difatti imposta, a garanzia del diritto di difesa, solo quando il termine di decadenza per la richiesta di tali riti viene a cadere prima e fuori (secondo un modello comunemente definito "bifasico") d'una sede processuale nella quale l'imputato è assistito dal difensore. E difatti solamente la fissazione di uno spatium deliberandi nel quale l'imputato sia in ipotesi privo di difesa tecnica ciò che può far discendere dall'omissione, dall'insufficienza o dall'inesattezza dell'avvertimento la perdita irrimediabile della facoltà di accedere ai cosiddetti riti alternativi, senza che l'interessato abbia avuto consapevolezza del significato della sua inerzia (sentenze n. 497 del 1995 e n. 148 del 2004). Quando invece il termine di decadenza è, come nell'udienza preliminare, posto all'interno di fasi nelle quali è assicurata l'assistenza obbligatoria del difensore, l'esercizio informato della facoltà di chiedere o non chiedere i riti alternativi è garantito dalla presenza della difesa tecnica (v. ordinanza n. 484 del 2002, nonché, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, tra molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, 231 del 2003). E tanto più tale discorso deve farsi con riferimento all'udienza preliminare, nella quale la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena può essere presentata sino alla formulazione delle conclusioni delle parti: "in una fase perciò assai avanzata dell'udienza, tale da garantire all'imputato le più ampie possibilità di informazione e di conoscenza e meditate scelte difensive circa l'opportunità di chiedere uno di tali riti alternativi" (ord. n. 309 del 2005 citata).
2. Gli altri motivi di ricorso ricalcano, per quel che emerge dalla stessa sentenza, i motivi d'appello, ai quali il secondo giudice ha dato puntuale e coerente risposta.
2.1. In particolare, quanto al rilievo che in tanto la falsità sarebbe rilevante in quanto non sia superflua nell'economia dell'atto e incida sul provvedimento conclusivo (secondo motivo), osserva il Collegio che l'enunciato ha valore allorché sia riferito ad un atto interno, meramente prodromico o servente l'atto pubblico finale;
privo ex se di autonoma rilevanza esterna. Ma ciò non può dirsi del verbale ispettivo in esame, dotato di piena e autonoma rilevanza ai fini della sussistenza dei fatti constatati o accertati. Sicché non importa se tutto o soltanto una parte di quanto si dice accertato nel verbale ispettivo sia stato recepito (per motivi sconosciuti e non significativi) nel provvedimento ministeriale, perché la falsità concerne direttamente il primo e non il secondo atto pubblico.
2.2. Nessuna contraddittorietà inficia poi la sentenza impugnata, perché non è esatto che da un canto questa ammette che i segni grafici apposti a margine degli elaborati non costituiscono la correzione in senso tecnico mentre dall'altro fa discendere dall'inesistenza di un obbligo di correzione in senso tecnico la falsità della proposizione incriminata (terzo motivo). Vero al contrario è che nella sentenza si afferma che in nessun caso poteva darsi credito alla tesi difensiva secondo cui l'imputato non aveva detto ne' inteso dire il falso, avendo usato il termine di correzione nell'accezione sua propria di "sostituzione" di un testo giusto a quello errato, dal momento: da un lato, che siffatto significato avrebbe reso impertinente l'annotazione, perché nelle valutazioni d'esame non si richiede alcuna sostituzione degli "errori", ma solo la loro evidenziazione e valutazione;
dall'altro, che se effettivamente l'imputato avesse inteso usare il termine "correzioni" nel senso indicato, non avrebbe potuto affermare che "non si evidenziano tracce di correzione su molti degli elaborati", ma avrebbe dovuto dire che siffatte tracce non si evidenziano su tutti gli elaborati, perché nessuno, in effetti, riportava la sostituzione degli errori (evidenziati invece con segni grafici a margine o nel testo). E siffatta motivazione è assolutamente logica, sottraendosi ad ogni censura.
2.3. È di conseguenza palesemente infondata anche la prospettazione del vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato (quarto motivo), poiché le argomentazioni sopra accennate erano utilizzate dalla Corte d'appello anche al fine di evidenziare come fosse del tutto implausibile che con l'attestazione incriminata l'imputato intendesse riferirsi a correzioni - sostituzioni.
2.4. Nè ha maggior fondamento la deduzione difensiva, sostenuta con particolare vigore in udienza, che l'affermazione che i compiti "sembrano letti e non corretti" esprimeva soltanto un giudizio e non era idonea perciò ad integrare la fattispecie di falsità in atto pubblico contestata. Non è questa difatti la proposizione incriminata, ma la precedente, dalla quale la valutazione evidenziata veniva fatta discendere, e cioè: "non si evidenziano tracce di correzione su molti degli elaborati dei vari candidati"; che inequivocabilmente costituisce, per come è espressa, non un giudizio ma una vera e propria attestazione.
3. Il ricorso deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006