Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva acquisizione. Ne consegue che l'acquisto di un bene con patto di riservato dominio da parte del fallimento non preclude all'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria, anche se la condizione di efficacia del negozio di alienazione (e cioè il pagamento dell'ultima rata del prezzo) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata, atteso che il riconoscimento del credito come ipotecario è destinato a rimanere precluso allorché (come nella specie) esso venga richiesto per la prima volta con una nuova domanda dopo l'approvazione dello stato passivo che aveva ammesso il credito "de quo" come chirografario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2003, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN.SAR INIZIATIVE SARDEGNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 16, presso l'avvocato EUGENIO PICCOZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SERRA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ITECO SRL, in persona del Curatore Dott. Antioco Angius pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso l'avvocato ITALO TURRIO BALDASSARRI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO MARCHESE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 284/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 26/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.12.1995 la IN.SAR. - Iniziative Sardegna s.p.a. - proponeva avanti al Tribunale di Cagliari domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento ITECO s.r.l., chiedendo il riconoscimento della prelazione ipotecaria sui beni di cui alla nota d'iscrizione 25.8.1989 presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari con riguardo al credito di L. 450.000.000 già ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria nonché l'ammissione in via chirografaria della somma di L. 149.808.870 per interessi di preammortamento ed ammortamento, di mora e di indennizzo ex art. 8 del capitolato allegato all'atto di finanziamento.
Al riguardo esponeva che:
- con atto pubblico del 20.7.1989 aveva concesso un finanziamento complessivo di L. 450.000.000 alla ITECO la quale, pochi giorni dopo (in data 7.8.1989), aveva acquistato dalla Cualbu s.r.l. un locale ad uso commerciale ed uno ad uso industriale con riserva di proprietà a favore della venditrice;
- la Cualbu aveva concesso ipoteca su quegli immobili a favore della IN.SAR. a garanzia del citato finanziamento;
- dichiarata fallita la ITECO e subentrato nel contratto di vendita il curatore, era stata stipulata in data 10.6.1994 una transazione con la quale la Cualbu aveva riconosciuto l'avvenuto trasferimento della proprietà degli immobili a favore della ITECO;
- conseguentemente, essendo confluiti nell'attivo fallimentare gli immobili gravati in suo favore da ipoteca, dovesse essere affermato il suo diritto al riconoscimento in via privilegiata del credito già ammesso in via chirografaria.
Si costituiva il Fallimento, eccependo l'inammissibilità della pretesa di includere nel privilegio il credito già ammesso, stante la preclusione derivante dalla esecutività del decreto del giudice delegato sia per quanto riguarda l'esistenza e la misura del credito sia in relazione alle eventuali cause di prelazione, osservando che l'IN.SAR. avrebbe dovuto presentare domanda di ammissione al passivo in via ipotecaria sotto condizione di subentro nel contratto del curatore.
Con sentenza del 20.10.1998 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.
Proponeva impugnazione l'IN.SAR. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Fallimento, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza del 26.5-26.7.2000 rigettava il gravame, rilevando che il procedimento di accertamento dello stato passivo, attesa la sua natura giurisdizionale, diviene, in mancanza di impugnazione, definitivo e preclude nell'ambito della stessa procedura ogni ulteriore questione relativa al medesimo credito e che l'insinuazione tardiva è consentita solo per accertare l'esistenza di un nuovo credito e non già per integrare una precedente domanda relativa ad un credito già ammesso.
Precisava che, dovendo le cause di prelazione essere fatte valere indipendentemente dalla esistenza del bene gravato dalla garanzia in quanto una tale necessità attiene alla fase successiva di ripartizione dell'attivo e non a quella dello accertamento del credito, la IN.SAR. avrebbe duvuto richiedere l'insinuazione del suo credito con rango ipotecario al fine di non decadere dalla possibilità di esercitare la prelazione, da far valere eventualmente in sede di riparto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la IN.SAR., deducendo quattro motivi di censura.
Resiste il Fallimento ITECO s.r.l. con controricorso illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la IN.SAR. s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95, 97 e 101 L.F.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che, all'atto della richiesta di insinuazione, il proprio credito non era assistito da alcun titolo di prelazione da opporre al Fallimento e che l'ipotesi in esame non era riconducibile nell'ambito dell'art. 95 L.F. che consente l'ammissione con riserva. Sostiene altresì che nessuna preclusione può ritenersi formata sulla prelazione in mancanza di una decisione al riguardo, che in considerazione della natura accessoria della garanzia non può non consentirsi che essa sia fatta valere in un momento diverso e che il principio dell'intangibilità degli effetti dello stato passivo non preclude la revocazione ai sensi dell'art. 102 L.F. quando si verifichino fatti nuovi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 97 e 101 C.P.C.. Sostiene che la Corte d'Appello non ha considerato che, rispetto al credito esaminato ed ammesso, la domanda tardiva conteneva una richiesta nuova conseguente al comportamento di terzi (venditore e curatore) che con il loro atto hanno successivamente determinato l'acquisizione nell'attivo del bene su cui era iscritta l'ipoteca.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1374 e 1525 C.C. nonché omessa ed insufficiente motivazione.
Lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente interpretato l'art. 1525 C.C., non considerando adeguatamente che poiché l'inadempimento dovuto al mancato pagamento di una rata era superiore ai limiti di legge (ottava parte del prezzo) il contratto doveva ritenersi risolto con la conseguenza che si era in presenza di una situazione modificata in suo danno.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2808 C.C. e 97 L.F.. Lamenta che la Corte d'Appello con la dichiarata preclusione abbia finito per sottrarre al soddisfacimento prioritario del creditore, titolare della garanzia ipotecaria, il bene che eventualmente pervenisse alla massa dopo la chiusura della verifica dei crediti.
Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica, sono infondate.
La questione di fondo posta all'attenzione di questa Corte è se il creditore, che si sia già insinuato nel passivo del fallimento come chirografo, possa successivamente - a seguito dell'acquisizione al fallimento da parte del curatore di un bene che la società fallita aveva acquistato con riserva di proprietà e su cui il creditore medesimo aveva iscritto in precedenza ipoteca - chiedere con istanza di insinuazione tardiva il riconoscimento del privilegio ipotecario. A fronte della preclusione rilevata dalla Corte d'Appello in considerazione della intangibilità dello stato passivo reso esecutivo e non opposto, la ricorrente società sostiene sostanzialmente l'inapplicabilità di un tale principio nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il bene su cui era stata iscritta l'ipoteca è entrato nell'attivo del fallimento solo successivamente all'opposizione allo stato passivo. Orbene, relativamente ai crediti muniti di privilegio speciale su determinati beni, le Sezioni Unite ( 16060/01), nel comporre il contrasto sorto in seno a questa Corte, hanno affermato il principio dell'ammissibilità al passivo fallimentare di un credito munito di privilegio speciale su determinati beni, anche se non presenti nella massa, dovendosi demandare alla fase successiva del riparto la necessità di una tale presenza.
Tale principio non può ritenersi però automaticamente applicabile all'ipotesi di ipoteca, basandosi il privilegio, sia pure speciale, sulla causa del credito, valutabile in sede di accertamento indipendentemente dalla presenza del bene, ed essendo invece l'ipoteca strettamente legata al bene cui inerisce a seguito dell'iscrizione.
È necessario quindi prendere le mosse dal negozio che ha dato luogo al trasferimento del bene e reso possibile l'acquisizione alla massa per accertarne la natura giuridica e la sua idoneità ad incidere nel procedimento fallimentare.
In particolare, poiché il bene su cui la società ricorrente aveva iscritto ipoteca era stato in precedenza, come si è già osservato, venduto da un terzo con riserva di proprietà alla società poi fallita, vanno verificate le conseguenze che una tale situazione comporta per il creditore ipotecario all'apertura del fallimento dell'acquirente qualora il credito sia stato insinuato quando ancora, non essendo stata pagata l'ultima rata del prezzo, non si sia verificato il passaggio di proprietà del bene ai sensi dell'art. 1523 C.C.. Al di là delle varie teorie prospettate in dottrina, anche autorevolmente, la giurisprudenza di legittimità colloca la vendita con riserva di proprietà nell'ambito della condizione sospensiva e rileva che, non operando in considerazione della natura del rapporto la retroattività dell'avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1360 C.C. (vedi da ultimo Cass. 3415/99), l'effetto traslativo si verifica in coincidenza con il pagamento dell'ultima rata.
Così inquadrata la fattispecie, è opportuno richiamare, per valutare il rilievo giuridico che nel caso in esame assume il credito ipotecario, la posizione dell'acquirente con riservato dominio (al quale si è sostituito il Fallimento) ed al riguardo possono essere richiamate varie disposizioni di legge certamente significative a tal fine, vale a dire:
- l'art. 1356 C.C., che consente all'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione sospensiva, di compiere atti conservativi sul bene, cioè tutti quegli atti diretti alla conservazione materiale ed al mantenimento della garanzia patrimoniale;
- l'art. 2901 C.C., che attribuisce espressamente anche al creditore, il cui credito sia sottoposto a condizione od a termine, l'esercizio dell'azione revocatoria;
- l'art. 2054 comma 3 C.C., che estende la responsabilità civile in tema di circolazione anche all'acquirente del veicolo con patto di riservato dominio;
- ed ancora, in materia di esecuzione, l'art. 563 comma 1 C.P.C., che consente l'intervento del creditore anche in presenza di un credito sottoposto a condizione od a termine.
Tali previsioni normative, che non esauriscono certamente la tutela accordata in pendenza del verificarsi della condizione, dimostrano ampiamente come l'acquirente con riservato dominio possa considerarsi già titolare di un diritto soggettivo per la cui acquisizione definitiva in termini di proprietà non è richiesta una nuova manifestazione di volontà del venditore, essendo sufficiente il pagamento dell'intero prezzo.
In tale contesto il bene acquisito con riserva di proprietà non può ritenersi quindi estraneo alla massa fallimentare dopo che il curatore si è sostituito nella posizione giuridica dello acquirente fallito con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano e ciò è sufficiente per ritenere consentito con la domanda di insinuazione al passivo far valere anche l'ipoteca iscritta su quel bene, fermo restando poi in sede di riparto la verifica sulla effettiva acquisizione del bene medesimo per la concreta realizzazione della ipoteca.
Del resto, come hanno affermato le Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 16060/01, il patrimonio fallimentare non costituisce un'entità statica ma dinamica, potendo entrare a farne parte anche quei beni non ancora inventariati ed in tale ottica ben può il creditore ipotecario, anche se il bene su cui insiste tale garanzia reale non sia stato acquisito definitivamente alla massa fallimentare, insinuare il proprio credito munito di prelazione ipotecaria, avvalendosi di quel diritto, condizionalmente sospeso, che la società poi fallita può vantare sul bene medesimo ed in forza del quale potrebbe compiere anche atti conservativi e di ricostituzione del patrimonio.
D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 2255/84) ha già riconosciuto l'ammissibilità della prelazione ipotecaria fatta valere con una insinuazione generica, vale a dire senza la specifica indicazione del bene su cui essa insiste, con conseguente preclusione in tal caso in sede di riparto di verificare l'esistenza, l'entità ed il rango del credito ammesso e con possibilità in quella fase successiva di verificare unicamente l'esistenza del bene e la sua idoneità ad essere oggetto della prelazione in esame.
Se così è, a maggior ragione la si deve consentire allorché, come nel caso in esame, il diritto alla sia acquisizione faccia ormai parte del patrimonio fallimentare.
Deve ritenersi pertanto che l'acquisto del bene con riservato dominio non precludeva alla ricorrente società di far valere, con la domanda di insinuazione proposta in precedenza, il credito ipotecario sul bene medesimo anche se la condizione non si era verificata e che conseguentemente il suo riconoscimento rimane precluso allorché, come nel caso in esame, venga richiesto con una nuova domanda dopo l'approvazione dello stato passivo che aveva incluso il credito come chirografo.
Non più di un accenno merita infine il riferimento all'art. 1525 C.C. contenuto nel terzo motivo di ricorso a sostegno della tesi dell'avvenuta risoluzione del contratto di vendita in questione in considerazione del mancato pagamento di una rata di importo superiore all'ottava parte del prezzo.
Come esattamente ha osservato la Corte d'Appello, detta norma non prevede l'automatica risoluzione del contratto, che in ogni caso deve essere richiesta in mancanza di un termine essenziale nemmeno dedotto, ma solo la preclusione della domanda di risoluzione quando l'inadempimento sia di importo superiore.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in euro 3.000, ivi comprese le spese generali, e delle spese effettive che liquida in euro 400. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003