Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI00665/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi 5 gg. Magistrati: Dott. Giovanni OLLA R.G.N. 21067/00 - Presidente 22562/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere - Cron. 1378 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere 263 Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Consigliere Ud.18/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ERSAP IN LIQUIDAZIONE - ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresetanteappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
PEPE MARIA, PEPE ALFREDO;
intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 22562/00 proposto da: 916 PEPE MARIA, PEPE ALFREDO, elettivamente domiciliati in - ROMA VIA MONTOPOLI 31, presso l'avvocato SANTE CALZA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFREDO PEPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ERSAP IN LIQUIDAZIONE ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO PER LA PUGLIA;
intimata avverso la sentenza n. 765/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Greco che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto ° inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questa Corte, con la sentenza n. 2659 del 1995, accogliendo il ricorso proposto dall'E.R.S.A.P. - Ente regionale per lo dellasviluppo agricolo Puglia 2 contro la sentenza della Corte d'appello di BA (n. 993 del 1991) che aveva accolto la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa proposta, nei confronti dell'Ente, da RI PE e AL PE (rigettata l'eccezione di prescrizione), cassava la stessa sentenza confermando il principio secondo cui il termine di prescrizione dell'azione del privato diretta alla riparazione del pregiudizio da occupazione appropriativa è quello quinquennale ex art. 2947, primo comma, C.C., e censurando la motivazione della decisione impugnata nel punto in cui era stata ritenuta la rinuncia dell'E.R.S.A.P. implicita nella generica ammissione di un proprio debito verso gli espropriati, ricollegabile al diritto all'indennità che sarebbe spettata ai PE in dipendenza del procedimento espropriativo in corso, "debito, questo, ontologicamente e causalmente distinto da quello risarcitorio". La Corte di appello di BA, seconda sezione civile, giudice di rinvio, davanti alla quale RI PE e AL PE avevano riassunto la causa, con la sentenza pubblicata il 21 settembre 1999, dichiarava che "la prescrizione del diritto al risarcimento dei azionato dai pepe nei confronti dell'E.R.S.A.P danni [. . .] non è operante per rinunzia fatta dall'E.R.S.A.P. Wielro 3 alla prescrizione del suddetto diritto" e compensava tra le parti le spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio nella misura della metà, condannando l'ERSAP al rimborso dell'altra metà a favore dei PE. Giudicava la Corte di merito che l'E.R.S.A.P., nel momento in cui con la lettera 4 marzo 1983 aveva invitato i PE a concordare l'indennità espropriativa e con la successiva del 21 novembre 1983 li aveva invitati a sottoscrivere i conteggi predisposti al riguardo, era per certo consapevole che, scaduto da più anni il termine previsto per l'occupazione legittima, il procedimento espropriativo non si sarebbe potuto concludere utilmente e, benchè avesse fatto letterale riferimento a "indennità espropriative", l'Ente aveva inteso invece corrispondere un indennizzo risarcitorio, come esplicitamente richiesto dai PE con la raccomandata 18 luglio 1983: sicchè la successiva lettera 21 novembre 1983 implicava necessariamente la rinuncia dell'E.R.S.A.P. alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni preteso dai PE con quella raccomandata. Contro questa decisione 1'E.R.S.A. P. ha proposto argomentando due motivi di ricorso cassazione,per impugnazione. RI PE e AL PE hanno resistito con 610027 controricorso, proponendo ricorso incidentale con un unico 4 motivo. L'E.R.S.A.P. infine ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere previamente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo di impugnazione l'Ente ricorrente in via principale denuncia violazione degli artt. 324 e 384 c.p.c. e critica la decisione per avere il giudice di rinvio superato i limiti posti dalla sentenza di cassazione che aveva accertato la inesistenza di qualsivoglia rinuncia alla prescrizione del diritto al risarcimento e tale questione, già così decisa in via definitiva, non entrava neppure indirettamente nel thema decidendum del giudizio di rinvio. Con il secondo motivo L'E.R.S.A.P. prospetta la violazione degli artt. 2937 e 2944 C.C., nonchè vizio di motivazione e censura la decisione là dove il giudice di rinvio contraddicendo l'argomento su cui -si fonda la sentenza di cassazione ha ricondotto gli effetti di rinuncia alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni a un comportamento dell'ente espropriante esplicitamente diretto a un accordo tra le parti sulla misura della indennità di espropriazione e icsevi S quindi con riferimento a un diritto essenzialmente diverso da quello infine azionato dai consorti PE, quando in ogni caso la proposta transattiva non poteva implicare riconoscimento del diritto.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale RI PE e AL PE, denunciando "violazione e falsa dell'art. 13 legge 2359/1865, nonchèapplicazione" omessa motivazione su un punto decisivo della controversia da esso prospettato Mella udienza collegiale davanti al giudice di rinvio, ripropongono la questione, di rilievo logico-giuridico pregiudiziale, secondo cui la fattispecie del processo rifletterebbe non già la ipotesi di occupazione appropriativa, bensì una vicenda di occupazione usurpativa, poichè il provvedimento che avrebbe implicato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera dove ritenersi, privo della indicazione dei termini per il completamento del procedimento l'inizio e la conclusione dei espropriativo, per affetto da nullità, con conseguente difetto lavori, assoluto di potestà ablativa: sicchè, a fronte di un fatto illecito di natura permanente, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non era neppure cominciata a decorrere. - giuridico pregiudiziale di una 3.1 Il rilievo logico Latours 6 - - - tale censura impone che il ricorso incidentale sia esaminato con priorità (per tutte, Cass. 4056/1999) rispetto al ricorso principale che - muovendo dall'indiscusso presupposto di una valida dichiarazione di pubblica utilità M critica la decisione impugnata per avere il giudice di rinvio ritenuto che l'ente espropriante avesse rinunciato ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da occupazione appropriativa fatto valere, scaduto il termine prescrizionale, dai PE. Ebbene, la questione prospettata dal ricorso incidentale è inammissibile perchè implica la modificazione della causa petendi della domanda come proposta nel giudizio di merito fondata sul modello - della espropriazione sostanziale, sul presupposto cioè della valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e della conseguente legittima occupazione (sicchè, non essendo tempestivamente intervenuto il provvedimento ablativo, la irreversibile trasformazione aveva conseguito l'effetto estintivo del bene - acquisitivo) e come tale intesa così dai giudici di merito come dalla Corte di legittimità. incidentale, affidato a E perciò il ricorso inammissibile modificazione ragioni che implicano una della domanda, è- - inammissibile. esso stesso M art 7 4. I due motivi del ricorso principale, tra loro connessi e perciò congiuntamente esaminati (il secondo costituisce a ben vedere lo sviluppo analitico delle ragioni del primo), sono infondati. Si deve innanzitutto rilevare che questa Corte, con la sentenza (n. 2659 del 1995) di annullamento della decisione del giudice di appello, accogliendo il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dall'E.R.S.A.P, confermò il principio già affermato dalle sezioni unite della stessa Corte, secondo cui il termine prescrizionale applicabile all'azione del privato diretta a conseguire il risarcimento del danno occupazione acquisitiva è quello quinquennale da stabilito dall'art. 2947 C.C. in tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito;
e, accogliendo pure il primo motivo, giudicò "censurabile" "l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata", là dove la - autonoma -Corte d'Appello, argomentando la distinta ragione della decisione, aveva attribuito efficacia di rinuncia (alla prescrizione del diritto dei PE) alla ammissione di un debito, da parte dell'E.R.S.A.P., benchè espressamente e"considerata generica" aveva ricondotto quell'effetto al riconoscimento dalla stessa Corte di merito inteso come riferito al diritto alla indennità che sarebbe spettata ai PE nell'ambito del 8 procedimento amministrativo: e dunque - concludeva la Corte di legittimità il riconoscimento atteneva a "un - debito ontologicamente e causalmente diverso" e non poteva implicare rinuncia alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dai PE.
4.1 Palesemente infondata è la deduzione dell'Ente ricorrente secondo cui, con la sentenza di cassazione, questa Corte avrebbe "sostanzialmente affermato la inesistenza di qualsivoglia rinuncia alla prescrizione del diritto risarcitorio" (con pronuncia che avrebbe quindi implicato un inammissibile apprezzamento di merito), vero essendo invece che, avendo la stessa Corte rilevato un "vizio logico-giuridico della decisione" in rapporto ai profili di fatto come apprezzati dal giudice di appello, rimise al giudice di rinvio il riesame del merito orientato al duplice la rinuncia tacita non èprincipio secondo cui - uno - deducibile dalla mera e generica ammissione di un diritto altrui (art. 2937, C. 3, C.C.) e - due - il diriconoscimento del diritto alla indennità espropriazione, così come non può valere ad interrompere la prescrizione del diverso diritto al occupazione acquisitiva, risarcimento del danno da neppure può costituire rinuncia tacita alla prescrizione, già maturata, di tale diritto. Dettando Likeso 9 il secondo principio la Corte di legittimità si adeguava espressamente all'indirizzo allora dominante nella giurisprudenza di legittimità, che poi le sezioni unite della stessa hanno disatteso affermando che, in fattispecie di occupazione acquisitiva di un immobile, comunicazione dell'avvenuto deposito (come lala determinazione e l'offerta) dell'indennità di espropriazione, costituendo atti di riconoscimento del diritto al ristoro patrimoniale dell'ex proprietario, integrano atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.
4.2 Ebbene, il giudice di rinvio nel riesame del merito ad esso rimesso si è doverosamente attenuto al duplice principio affermato dalla sentenza di cassazione e ha analiticamente il comportamento riconsiderato (così come documentato) da esso tenuto dell'E.R.S.A.P. ad oltre otto anni dall'avvenuto perfezionamento della vicenda appropriativa (a conclusione della occupazione legittima, nel corso della quale l'opera era stata completata); fatto quindi riferimento al tenore della lettera con la quale i PE avevano esplicitamente richiesto il risarcimento dei danni, ha ritenuto che la - del pertinente e specifica dell'Enterisposta novembre 1983 contenente il conteggio proposto per il "after - 10 "concordamento", riflettesse la consapevolezza dello stesso ente nel senso che, scaduto da oltre otto anni il termine dell'occupazione legittima, il procedimento espropriativo non potesse formalmente concludersi;
e ha giudicato che la letterale espressione "indennità espropriativa" impiegata dall'Ente nel prospettare il conteggio (il quantum del debito riconosciuto nell'an) lessicale, poichèintegrasse una mera improprietà "doveva necessariamente riferirsi al diritto di risarcimento dei danni preteso dai PE con lettera 18 luglio 1993". Si deve dunque riconoscere che il giudice di rinvio è pervenuto alla decisione qui impugnata, non già per avere applicato il principio (se così si può dire, estensivo) affermato dalle sezioni unite con la sopravvenuta decisione del 21 luglio 1999, n. 485, ma per avere giudicato, attraverso un apprezzamento di merito adeguatamente motivato e perciò incensurabile, che il pregnante comportamento dell'Ente debitore (diverso dalle ipotesi in fatto considerate dalla sentenza delle sezioni unite ora richiamata) implicasse il riconoscimento del diritto dei PE così come da esso preteso (esplicitamente a titolo di risarcimento dei danni) e valesse quindi come "fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione" (art. Lero 11 2997 c.c.) maturata con riguardo a quello specifico diritto riconosciuto.
5. Infondate essendo le censure argomentate dall'E.R.S.A. P., il ricorso principale da esso proposto deve essere rigettato. Soccombente, lo stesso Ente è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore di RI PE e AL PE, con distrazione a favore del difensore Avvocato AL PE che ne ha fatto domanda a norma dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale inammissibile l'incidentale; condanna e dichiara Ente regionale per lo sviluppo agricolo 1'E.R.S.A. P. - al rimborso delle spese di questo della Puglia - giudizio (liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00per onorari) a favore dei consorti PE, che distrae a favore del difensore AL PE. Roma, 18 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore ovanni OllaGiova Giovanni Losavio Pror. Jr. Siovanni lasevir THEREtw CASSAZIONE CORTE SUPREM Civila Prim e Acelleria Deposit 17 GEN. 2003 CANCELLIERE