Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di ufficio introduce una controversia di natura civile, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non dall'art. 99 dello stesso decreto; ne deriva che, per la liquidazione delle spese di lite, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 92 cod. proc. civ., che ammette la compensazione delle spese solo nei casi ivi espressamente previsti (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2016, n. 15180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15180 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
ACR 15180-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.158015 Dott. IN ROMIS -Presidente SENTENZĄ - Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO N. 24561/2016 Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI IN N. IL 30/05/1980 avverso l'ordinanza n. 131/2016 TRIBUNALE di BRINDISI, del 09/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
ches to lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Piezo Saretu, the he Con trusisue l'anniceem to rusi vu o she jewestnuts, not aljudiceonle confitente Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 25\6\2013 il Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Francavilla Fontana, ammetteva VI RE, in qualità di imputato, al patrocino a spese dello Stato. Con successivo provvedimento del 25\5\2015 il medesimo giudice liquidava, in favore del difensore, la somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, per l'opera professionale svolta. A seguito di un'informativa dell'Agenzia delle Entrate, la quale notiziava dell'assenza dei requisiti di reddito del RE per poter beneficiare del gratuito patrocinio, il Tribunale d'ufficio, in data 29\10\2015, revocava l'ammissione al beneficio. Con successivo provvedimento del 25\11\2015, revocava retroattivamente la disposta liquidazione degli onorari. Avverso tale ultimo atto proponeva ricorso ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115 del 2002 il difensore del RE, lamentando la violazione di legge non essendo consentita la revoca d'ufficio di una liquidazione di onorari già disposta. Con provvedimento del 9\5\2016, il Presidente del Tribunale di Brindisi, dopo avere qualificato l'opposizione come proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115 del 2002, in quanto vertente sul «an» del diritto e non sul «quantum»; richiamata la consolidata giurisprudenza secondo la quale il decreto di liquidazione degli onorari non è né revocabile, né modificabile d'ufficio, in quanto essendo un provvedimento giurisdizionale non è ammessa l'autotutela di tipo amministrativo;
tutto ciò considerato annullava la revoca della liquidazione disposta in data 25\11\2015, con compensazione delle spese tra le parti.
2. Avverso provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, per violazione di legge. Ha osservato il ricorrente che erroneamente il Presidente del Tribunale aveva qualificato il ricorso in opposizione come proposto ai sensi dell'art. 99, invece che 170 del d.P.R. 115 cit. Infatti era stato impugnato esclusivamente il provvedimento che aveva disposto la revoca retroattiva e d'ufficio della liquidazione degli onorari, pertanto, vertendo la controversia in tema di liquidazione, doveva essere trattata con rito civile. La conseguenza ulteriore era costituita dal fatto che, facendo applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il Presidente non avrebbe potuto, come invece fatto, compensare le spese di lite. Specificava il ricorrente che l'impugnazione in cassazione era limitata proprio alla parte del provvedimento che aveva disposto la compensazione delle spese. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare va rilevato che effettivamente il Presidente del Tribunale di Brindisi, nel qualificare il ricorso proposto come ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 115 del 2002, è incorso in un'erronea applicazione della legge. Invero l'art. 99 cit. disciplina l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Invece, l'art. 170 del d.P.R. 115 del 2002 prevede l'opposizione al decreto di pagamento. Le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno avuto modo di precisare che «Il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile...» (Sez. U, n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887 - 01). Con specifico riferimento al provvedimento di revoca della liquidazione, la giurisprudenza civile di legittimità, nel valutare le ricadute della pronuncia delle Sezioni Unite, hanno osservato che in passato l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l'opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era stata fatta dal giudice civile l'opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile. Con la pronuncia delle Sez. U, n.19161 del 2009, tale orientamento era stato innovato, stabilendo che spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte. In particolare tale innovativo orientamento interpretativo è stato ritenuto applicabile anche all'ipotesi di revoca del decreto di liquidazione degli onorari (Sez. 2, Civ., n. 17684 del 16/10/2012, Rv. 623929-01). Non vi è dubbio pertanto che il Presidente del Tribunale, nel decidere l'opposizione avrebbe dovuto seguire le disposizioni di cui all'art. 170 d.P.R. 115 del 2002 e non dell'art. 99 d.P.R.cit.
3. Tale violazione non comporta però alcuna nullità del provvedimento. Infatti la citata sentenza selle Sezioni Unite Civili, ha precisato che «qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare» (Sez. U, n.19161 del 2009).
4. Ciò posto, venendo all'oggetto specifico del ricorso, il giudice di merito, nel decidere l'opposizione, in punto di liquidazione delle spese di lite, avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizioni del rito civile dettate dagli artt. 91 e seg. cod. proc. civ. In particolare la regola vuole che le spese siano poste a carico della parte soccombente e che, salva l'ipotesi di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in caso di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.). Nel caso in esame il Presidente del tribunale ha disposto la compensazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del Ministero convenuto, ipotesi non prevista dall'art. 92 cit. La violazione di legge sul punto impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma il 16 novembre 2016 Fausto IzzoChills Il Presidente Il Consigliere estensore odin VI Romis M Depositata in Cancelleria 27 MAR. 2017 Oggi. D E 4 R Il Funzionario ludiziario P Patris Ciorra