Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2003, n. 15090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15090 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
*SE E DA REGISTRAZIONE E BOLLO R E 39 L. 21-11-1991, N.374. REPUBBLICA ITALIANA P INE GUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto eat for the SEZIONE SECONDA CIVILE 1 5090 /03 Composta dagli Dott. Mario R.G.N. 1329/01 Cron.30621 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Giovanni Consigliere SETTIMJ Rep. Dott. Francesco LO FIORE Rel. Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO SZEMERE, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELE GANZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato por notaro RUBING BY MESTRE, GOFFREDO BARBANTINI, difesa dall'avvocato SANDRO notaile Rep. ht. 70972 del 5/11/02/dep-inCome da Fin henta GRANDESE, con procura agli attiv 2003 resistente сти росси a 830 avverso la sentenza n. 495/00 del Giudice di pace di -1- MESTRE, depositata il 12/10/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco LO FIORE;
udito 1'Avvocato BARBANTINI Goffredo, con delega dell'Avvocato GRANESE Franco depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto rigettodel ricors;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. : -2- - • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 gennaio 1999, l'avv. Franco Bergamo conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Mestre, CA CA, sua ex impiegata, perché venisse condannata al pagamento della somma di lire 791.900, per prestazioni professionali, relative ad una controversia insorta con tale LO GU di Bologna. CA CA si costituiva e resisteva alla domanda, deducendo che il mandato professionale era stata affidato e svolto in via del tutto amichevo- le, quando era alle dipendenze dell'attore. Con sentenza del 12 ottobre 2000, il giudice di pace di Mestre rigettava la domanda, rilevando la gratuità del mandato, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza, l'avv. Franco Bergamo ha proposto ricorso in forza di due motivi. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di ai sensi dell'art. 375 c.p.c., siconsiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di CA CA è stato sentito in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa 3 applicazione di norme di diritto (artt. 1218 e segg. c.C., art. 2233 c.c., artt. 2697, 2727 e 2729 C.C., artt. 115 e 116 c.p.c.), il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ritenuto la gratuità delle prestazioni professionali in ogget- to, per via deduttiva, dal mero ma inadeguato (allo scopo) rilievo della mancata richiesta di pagamento per alcuni mesi. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 801 c.c., deduce che la supposta gratuità delle prestazioni si sostanzierebbe in una donazio- 火 ne indiretta, in quanto tale soggetta a revocazione per la grave ingiuria, arrecata dalla controparte, che aveva sottratto il fascicolo relativo a quelle prestazioni. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili. Il primo motivo è inammissibile siccome investe la motivazione della sentenza impugnata con riguardo al criterio di equità adottato, versandosi in specie di pronuncia secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cpv. c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 716/99), e, al di là dei dati formali enunciati, si risolve in una sostanziale e, in sede di legittimi- tà, non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valutazione delle risultanze 4 processuali, da cui il giudice di pace ha tratto il della ritenuta gratuità motivato convincimento delle prestazioni. Il secondo motivo è inammissibile perché, al di là di ogni altra considerazione, denuncia, con riguar- do al merito della decisione, la violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 801 c.c.), ma non di rango costituzionale 。 comunitario, per la consentito il ricorso per cassazionequale non è (v. Cass. S.U. n. 716/99). Il ricorso, dunque, Va rigettato e le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della controricorrente, liquidate in euro 20,00, oltre euro 400,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons est. Il presidente Marcelo dal for Sandour IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA Rome 9 OTT. 2003