Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità (di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BRETZEL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DONATO BARUFFINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NA LU, FEZZI ARIDEA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 800/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 09/12/97 e depositata il 24/03/98 (R.G. 3102/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
uditi gli Avvocati Carlo BRETZEL e Simone CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Venuto a collisione frontale con un autovettura durante una gara ciclistica nel corso della quale la circolazione era stata vietata ai veicoli solo sulla mezzeria percorsa dai partecipanti alla gara, nel 1981 AU TI convenne in giudizio il conducente e l'assicuratore dell'autoveicolo domandandone la condanna solidale al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 272 del 1988 l'adito tribunale di Como ritenne che l'incidente si fosse verificato per il prevalente apporto causale colposo dello stesso TI, che aveva invaso l'opposta mezzeria, e condannò i convenuti a risarcirgli un quinto del danno dal medesimo subito. La sentenza, notificata allo TI presso il procuratore domiciliatario, non fu appellata.
2. Nel 1989 lo TI convenne in giudizio gli avvocati Arideo Fezzi ed Edoardo Martino chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli dalla mancata impugnazione della predetta sentenza. Il primo sostenne di non aver mai avuto notizia della notifica dal secondo, dal quale chiese di essere manlevato in caso di condanna;
il secondo asserì di averne invece informato per lettera il dominus e telefonicamente l'interessato.
Con sentenza n. 4891 il tribunale di Milano ravvisò estremi di negligenza nella condotta del procuratore domiciliatario avv. Martino, ma rigettò la domanda sul rilievo che lo TI non aveva provato la ricorrenza di elementi tali da far ritenere, con sufficiente grado di certezza, che il gravame precluso dall'infruttuosa decorrenza dei termini sarebbe stato accolto ove fosse stato proposto. La corte territoriale dichiarò inoltre inammissibile il non coltivato appello nei confronti dell'avv. Fezzi.
3. La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Milano, che ha rigettato il gravame dello TI con sentenza n. 800/98, avverso la quale lo stesso ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da memoria.
Resiste con controricorso NA Martino, nella sua qualità di erede dell'avv. Fortunato Martino. Non hanno invece svolto attività difensiva gli eredi dell'avv. Fezzi, Aridea Fezzi e Luigia Rinaldi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole che la corte d'appello, dopo aver correttamente individuato nell'art. 2054 c.c. la norma applicabile al caso di specie, ne abbia tuttavia forzato la lettera, ritenendo che fosse consentita una graduazione di responsabilità diversa da quella paritetica che la norma rigorosamente prevede.
Si duole poi che siano state inadeguatamente apprezzate le risultanze processuali, dalle quali emergeva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, tra l'altro privo della necessaria abilitazione alla guida.
2. La censura è infondata.
La corte d'appello, dopo aver premesso che, in base alle risultanze istruttorie, il tribunale aveva ineccepibilmente attribuito allo TI la prevalente responsabilità del sinistro, essendo emerso che il punto d'urto si trovava ben oltre la mezzeria di spettanza del corridore ciclista e che l'autovettura era invece all'interno della propria, ancorché non strettamente prossima al margine destro della strada, ha ritenuto che il giudici di prime cure avevano giustamente considerato tale circostanza "indicativa del non completo superamento della presunzione sancita dall'art. 2054, primo e secondo comma, c.c. da parte dell'automobilista che, effettuando la curva in quel modo e non usando maggiore cautela pur sapendo che stava incrociando i partecipanti ad una gara ciclistica, non poteva dire d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, anche se la circolazione nella sua semicarreggiata non era soggetta a divieti". La corte di merito ha dunque ritenuto che, correttamente individuato dai giudici di prime cure nei quattro quinti il prevalente apporto causale colposo dello stesso danneggiato, all'altro conducente dovesse addossarsi il fatto per il residuo quinto, non avendo questi superato la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. per la parte residua.
E tanto è perfettamente in linea col principio secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti e della misura della sua responsabilità ben può concorrere con la colpa presunta dell'altro, che non abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico dal primo comma dell'art. 2054 c.c. ed al quale vada perciò imputata la residua area di responsabilità (cfr., ex multis, Cass., nn. 222/1985, 7121/1987, 8386/87). Più specificamente va affermato: "il secondo comma dell'art. 2054 c.c., stabilendo che in caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno, impone una ripartizione paritetica della responsabilità solo nel caso in cui non sia stata accertata in concreto la misura della responsabilità neppure di uno soltanto dei due conducenti;
se, invece, l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti sia stata positivamente determinata, all'altro che non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è imputabile solo l'area residua di responsabilità". Per il resto la censura, pur se formalmente correlata al vizio di violazione di legge, si risolve in realtà in una critica dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366;
6.10.1999, n. 11121; 6.10.1998, n. 9898; 22.12.1997, n. 12960).
3. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002