Sentenza 18 febbraio 2002
Massime • 1
Ai lavoratori italiani prescritti disoccupati o inoccupati residenti in Italia che abbiano maturato i richiesti requisiti assicurativi e/o contributivi in dipendenza di lavoro prestato - anche in via esclusiva - nel territorio della Repubblica di San Marino è attribuibile l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti alle medesime condizioni previste, in generale, per tutti i lavoratori italiani e, quindi, senza che sia necessario il rispetto dei termini e delle modalità (iscrizione all'Ufficio del lavoro e soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui all'art. 75 R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito nella legge n. 1155 del 1936 e all'art. 34 del d.P.R. n. 818 del 1957) che sono stabiliti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che a dette modalità si riferisca l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, ratificata e resa esecutiva con legge n. 432 del 1975. Infatti, su tale accordo (che, peraltro, è antecedente alla legge introduttiva dell'indennità di cui si discute) prevalgono la citata convenzione e la legge che l'ha ratificata e le ha dato esecuzione che hanno espressamente incluso nel proprio ambito applicativo la legislazione degli Stati contraenti anche successiva alla stipulazione della convenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR ER, ER BA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRISONI GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, GORGA VINCENZA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 83/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 06/03199 R.G.N. 1198/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Con separati ricorsi al Pretore di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, OB RP e RB UA, entrambi cittadini italiani residenti in Italia, convenivano in giudizio l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire, per il 1995, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni), a ciò premettendo di avere nello stesso anno prestato lavoro subordinato, per oltre settantotto giorni, in territorio della Repubblica di San Marino.
Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, con sentenza del 23 aprile 1998, previa riunione delle cause, accoglieva le domande degli attori che, a seguito di gravame dell'istituto soccombente, venivano invece rigettate dal Tribunale di Rimini, con la sentenza ora denunciata.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale - firmata a Roma il 10 luglio 1974, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432 - si applica alle legislazioni - sia "esistenti" che "future"
(art. 1, lettera a) - in materia, tra l'altro, di "prestazioni di disoccupazione" (art. 2, lettera G);
- non può sorgere, quindi, alcun ragionevole dubbio circa l'applicabilità della convenzione all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni), pur essendo stata istituita, da legislazione" successiva alla stipulazione della convenzione stessa e, peraltro, "pur prescindendo dalla formalità dell'iscrizione all'ufficio del lavoro". che è richiesta invece per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali;
- in materia di disoccupazione, tuttavia, l'applicazione della disposizione della convenzione (art.36, paragrafo 1) - che impone a ciascuno degli stati contraenti di tenere conto, "nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente", al fine della maturazione del requisito assicurativo e contributivo previsto dalla propria legislazione per avere diritto alle prestazioni - è subordinata (dal successivo paragrafo 2) alla "condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste";
- nelle dedotte fattispecie, gli interessati hanno, invece, "prestato lavoro per oltre settantotto giornate soltanto nella Repubblica di San Marino";
- inoltre non risulta adempiuta, nella specie, neanche "la condizione dell'iscrizione presso l'Ufficio del lavoro italiano (cioè dello stato contraente dal quale si pretende il beneficio), sottoponendosi al controllo ivi organizzato" - entro otto giorni dalla "cessazione dell'iscrizione presso l'Ufficio del lavoro di San Marino, a seguito della caduta in disoccupazione"
- siccome è stabilito espressamente dall'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione (art.26, paragrafo 3). Avverso la sentenza d'appello, OB RP e RB UA propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha depositato procura alle liti ed ha svolto le proprie difese nell'odierna udienza pubblica di discussione.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 36 e 37 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432; 25 e 26 dell'accordo amministrativo per l'applicazione della stessa convenzione;
15 delle disposizioni sulla legge in generale) - OB RP e RB UA censurano la sentenza impugnata per avere negato il proprio diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - sebbene lo avessero acquisito, a norma della convenzione, in dipendenza di lavoro prestato esclusivamente nella Repubblica di San Marino (art. 36) e della propria residenza in Italia nello stato di disoccupazione (art. 37) - e, peraltro, non sono richiesti dalla legislazione italiana, per l'erogazione della stessa indennità, le modalità (iscrizione all'Ufficio de lavoro e controllo sullo stato di disoccupazione) che sono previste, invece, per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali, in relazione alla quale, soltanto, quelle modalità devono ritenersi quindi richiamate dall'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, tanto più ove si consideri che l'accordo è stato stipulato prima dell'istituzione dell'indennità, di cui si discute nel presente giudizio.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere subordinato l'accesso all'indennità di dissoccupazione con requisiti ridotti, di cui si discute, a modalità (iscrizione all'Ufficio del lavoro e soggezione ai controlli), che non sono richieste per la stessa indennità dalla legislazione italiana che la disciplina (ai sensi degli art. 36 e 37 della convenzione, cit.).
Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere negato loro il diritto all'indennità di dissoccupazione con requisiti ridotti, di cui si discute, in base al rilievo che avevano lavorato soltanto nella Repubblica di San Marino e non si erano successivamente iscritti nell'Ufficio del lavoro italiano. Il ricorso è fondato.
2. È ben vero, infatti, che l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, della quale si discute nel presente giudizio, è stata istituita nel nostro ordinamento da "legislazione" (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni),
all'evidenza successiva alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, in materia di sicurezza sociale, essendo stata questa firmata a Roma il 10 luglio 1974 (ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1975, n. 432). Tuttavia è la stessa convenzione a stabilire - come la sentenza impugnata, del resto, riconosce - che, ai fini della sua applicazione, "il termine legislazione designa le leggi, i regolamenti, i decreti e le disposizioni statutarie" di ciascuno degli stati contraenti - non solo già "esistente" alla data di stipulazione della convenzione, ma anche "future" - in materia, tra l'altro, di "prestazioni di disoccupazione" (art. 1, letera a, in relazione all'art. 2, paragrafo 1, lettera g, della convenzione). Ne risultano, quindi, incluse - nel "termine legislazione" - fonti, sia primarie che secondarie, di ciascuno degli stati contraenti - in una delle materie contemplate (art. 2, cit.), peraltro definite genericamente mediante riferimento esclusivo all'evento protetto (quali, nel nostro caso, "le prestazioni di disoccupazione") - a prescindere dalla data della loro adozione, appunto, come dalle date successive di entrata in vigore e di applicazione.
Pertanto la convenzione si applica alla legislazione" di ciascuno degli stati contraenti - ancorché successiva alla sua stipulazione - che abbia ad oggetto, per quel che qui interessa, qualsiasi "prestazione di disoccupazione".
3. Parimenti è la stessa convenzione, poi, ad identificare - quali fonti di disciplina delle dedotte fattispecie - proprio le invocate disposizioni in materia di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n.160, successive modifiche ed integrazioni, cit., appunto).
Infatti la "residenza" sul territorio di ciascuno degli stati contraenti è il criterio generale di collegamento per identificare - nella "legislazione" di tale stato - la fonte della disciplina da applicare, nelle materie che formano oggetto della convenzione, "alle stesse condizioni dei cittadini" (ai sensi dell'art. 4 della convenzione).
Nè il criterio generale prospettato subisce - almeno in materia di disoccupazione - alcuna delle deroghe che sono previste contestualmente (art. 7/10 della convenzione).
Tali deroghe, infatti, riguardano soltanto i "lavoratori occupati" - per i quali è prevista la soggezione alla legislazione dello stato contraente, nel cui territorio prestano la propria opera (art. 7, paragrafo 2, lettera a) - nonché i "funzionari pubblici" (ed "assimilati") - che sono assoggettati, invece, alla legislazione dello stato contraente dalla cui amministrazione dipendono - a prescindere, in entrambi i casi, dalla "residenza" dei lavoratori interessati.
I lavoratori "non occupati" (disoccupati, cioè, oppure inoccupati), invece, sono soggetti alla legislazione dello stato contraente nel quale risiedono.
In materia di disoccupazione, infatti, il prospettato criterio generale di collegamento (art. 4 della convenzione, cit.), lungi dall'essere derogato, viene addirittura ribadito espressamente (arg. ex art. art. 37 della stessa convenzione).
Nella soggetta materia, quindi, le persone - che risiedono in uno degli stati contraenti - sono ammesse ai benefici previsti dalla "legislazione" dello stato medesimo, alle "condizioni" stabilite per i cittadini.
Tanto basta, peraltro, anche per applicare l'istituto della "totalizzazione" - previsto dalla stessa convenzione (art. 36, paragrafo 1) - al fine del perfezionamento - per quel che qui interessa - dello specifico requisito contributivo che è richiesto, appunto, per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, della quale si discute nel presente giudizio.
4. In materia di disoccupazione, invero, la convenzione prevede, bensì, l'istituto della "totalizzazione" (art. 36, paragrafo 1, cit.) - che impone a ciascuno degli stati contraenti di tenere conto, "nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente", al fine del perfezionamento del requisito assicurativo e/o contributivo previsto dalla propria legislazione per avere diritto alle prestazioni - ma ne subordina, tuttavia, l'applicazione alla "condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione al cui titolo le prestazioni sono richieste" (paragrafo 2 dello stesso art. 36).
Tale "condizione" si verifica puntualmente - per quanto si è detto - nel caso prospettato di persona residente in uno degli stati contraenti - ed ammesso, perciò, a trattamenti di disoccupazione previsti dalla "legislazione" dello stato medesimo - dopo avere, in ipotesi, prestato la propria opera nel territorio ed essere stato assoggettato, per ciò, alla "legislazione" dell'altro stato contraente.
Pertanto le persone residenti in Italia sono ammesse - alle stesse "condizioni" previste, in linea generale, per i cittadini italiani (dall'art. art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni, cit.) - all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, di cui si discute.
La prospettata soggezione alla "legislazione" italiana comporta - per quanto si è detto - che, al fine del perfezionamento del requisito assicurativo o contributivo per l'accesso a detta indennità, si deve tenere conto "nella misura necessaria" - e, perciò, anche per intero - dei "periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente" (ai sensi dell'art. 7 della convenzione, cit.), in dipendenza del lavoro prestato - in ipotesi, anche in via esclusiva - nel territorio dello stato medesimo.
Si tratta, in altri termini, di una ipotesi di totalizzazione di periodi di assicurazione e/o contribuzione maturati in paesi diversi - al fine del perfezionamento dei requisiti (assicurativi, appunto, e/o contributivi) per l'accesso a prestazioni previdenziali - che non è dissimile, nella sostanza, da quelle già previste, fin dall'origine (vedi l'articolo 51 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ed i regolamenti che ne hanno dato attuazione) nell'ordinamento comunitario (vedi, per tutte, Cass., sez. Un., n. 635/93, 242/90,e, sez. lav., n. 2883/95, 2405/93 e, con specifico riferimento ad indennità di disoccupazione, 3909/87; Corte giust. CE n. 275/98, 3909, 131 88/97, 94/85), nonché da convenzioni internazionali bilaterali in materia di sicurezza sociale (vedi, per tutte, Cass., sez. lav., n. 7439, 5513/97). Nè può essere trascurato che l'istituto della totalizzazione di periodi contributivi - maturati in paesi diversi, come nella specie, o comunque in gestioni previdenziali diverse - risulta funzionale, da un lato, alla garanzia di "adeguatezza" (art. 38, comma secondo, cost.) delle prestazioni previdenziali (vedi Corte
cost. n. 61 del 1999, sia pure con riferimento ad ipotesi di totalizzazione affatto diversa da quella che ci occupa) e, dall'altro, al fine di promuovere o, comunque, non ostacolare la mobilità dei lavoratori (vedi art. 51 Trattato CEE, cit.). Applicando i suesposti principi alle dedotte fattispecie, ritiene la Corte che gli attuali ricorrenti abbiano diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, pretesa nel presente giudizio.
5. Infatti è la "residenza" in Italia di entrambi i ricorrenti, in stato di disoccupazione, ad imporre - per quanto si è detto - l'applicazione, alle dedotte fattispecie, delle disposizioni - che hanno istituito e disciplinano, nel nostro ordinamento, detta indennità (art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni, cit.) - e, con essa, la prospettata utilizzazione dei "periodi di contribuzione compiuti sotto la legislazione" della Repubblica di San Marino al fine della maturazione del requisito contributivo richiesto per l'accesso all'indennità medesima ("almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria").
Nè pare controverso il perfezionamento, nelle dedotte fattispecie, di detto requisito contributivo, sia pure in dipendenza di lavoro prestato soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.
Tanto basta per ritenere fondate le pretese degli attuali ricorrenti.
Non è stata, infatti, mai contestata - e, comunque, risulta ora coperta dal giudicato interno - la sussistenza, nella specie, - del concorrente requisito di anzianità assicurativa - previsto (art. 19, primo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. dalla l. 6 luglio 1939, n. 1272) per l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, ma - esteso espressamente alla indennità con requisiti ridotti (dalle citate disposizioni, che la istituiscono e la disciplinano).
Le stesse disposizioni, peraltro, non estendono alla indennità con requisiti ridotti - come il Tribunale, del resto, riconosce ("prescindendo (tale indennità) dalla formalità dell'iscrizione all'ufficio del lavoro" - le "modalità" che sono previste per l'indennità con requisiti normali.
6. Infatti le disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, successive modifiche ed integrazioni, cit.), espressamente,
rinviano alla disciplina dell'indennità con requisiti normali (di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla l.6 aprile 1936, n. 1155 ed al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. dalla l.6 luglio 1939, n. 1272) - per quanto riguarda, specificamente,
l'individuazione dei beneficiari potenziali dell'indennità (art. 40 del primo dei testi normativi citati) ed il già ricordato requisito dell'anzianità assicurativa (art. 19 del secondo testo normativo) - e, dei pari espressamente, prevedono - "in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio", richiesto per l'altra indennità - uno specifico requisito contributivo ridotto ("almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria": vedi, per tutte, Cass. 11633/99, 11757/98, 12260/95). Coerente con il prospettato requisito contributivo ridotto risulta, poi, la previsione contestuale che i lavoratori "hanno diritto all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate e, comunque, non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate" (vedi Cass. 5658/99). Ne risulta ribadito così che lo stato di disoccupazione resta l'evento protetto, anche nel caso dell'indennità con requisiti ridotti.
Tuttavia, in difetto di previsione diretta o di espresso rinvio (quale quello dell'art. 8 legge n. 1115 del 1968, per il trattamento speciale disoccupazione ivi previsto: vedi Cass. n. 991 del 1999), non si estendono - all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti - "termini", e "modalità" (quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui all'art. 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 ed all'art. 34 del DPR 26 aprile 1957, n. 818), che sono parimenti previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.
Del resto, la diversità di "termini" e "modatità" - per l'accesso a ciascuna delle due indennità di disoccupazione prospettate (con requisiti ridotti, appunto, oppure normali) - risulta confermata dalla norma d'interpretazione autentica (art. 3, comma 4, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 109, convertito in legge 1^ giugno 1991, n. 169), secondo cui il diritto alla indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti (di cui alle disposizioni interpretate dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160,
successive modifiche ed integrazioni, cit.) "sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali (....)".
Nè rileva, in contrario, la circostanza che dette "modalità" (iscrizione all'ufficio di collocamento, soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, appunto) siano previste nell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione (art. 26, paragrafo 3).
Formulata sulla falsariga della disciplina in tema d'indennità di disoccupazione con requisiti normali - già allora vigente - la previsione dell'accordo, ovviamente, ignora la sopravvenuta disciplina dell'indennità con requisiti ridotti.
Nè può derogarne in peius - per i lavoratori interessati - la "legislazione" nazionale applicabile alla stessa indennità (nella specie, il più volte citato art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160,
successive modifiche ed integrazioni), senza che ne risulti violata la stessa convenzione (art. 4, cit.).
Questa garantisce, infatti, l'applicazione della "legislazione" nazionale di ciascuno degli stati contraenti - che risulti applicabile, come nella specie, in base al criterio della residenza - "alle stesse condizioni dei cittadini di tale stato". Nè può essere trascurato, peraltro, che - nella gerarchia delle fonti convenzione internazionale e relativa legge di ratifica ed esecuzione, quali fonti primarie, prevalgono sull'accordo amministrativo - fonte, all'evidenza, secondaria - nella specie stipulato tra le "autorità competenti" dei due stati conraenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda l'Italia, e Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene sanità, per quanto riguarda San Marino) per l'applicazione della convenzione (art. 44, in relazione all'art. 1, paragrafo 1, lettera b, della convenzione medesima).
7. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dai ricorrenti.
Dev'essere, tuttavia, cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, primo comma, C.P.C.).
In applicazione degli stessi principi, infatti, la Corte può decidere la causa nel merito - confermando la sentenza del Pretore, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese - in quanto non sono all'uopo necessari, per quanto si è detto, accertamenti di fatto ulteriori (ai sensi dell'art. 384, primo comma, C.P.C., cit.). Per quanto riguarda le altre spese dei giudizi di merito - sulle quali si deve provvedere in caso di cassazione senza rinvio (art. 385, secondo comma, c.p.c.) - ritiene la Corte che ricorrano, nella specie, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Le spese del presente giudizio di cassazione, infine, vanno poste a carico dell'istituto intimato - in base alla regola della soccombenza - e liquidate in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Pretore, anche per quanto riguarda la statuizione sulle spese;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello; condanna L'INPS a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.16, oltre euro 2000 (duemila) per onorario, e ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario Gianni Frisoni.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2002