Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2318
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Sentenza 18 febbraio 2002

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Ai lavoratori italiani prescritti disoccupati o inoccupati residenti in Italia che abbiano maturato i richiesti requisiti assicurativi e/o contributivi in dipendenza di lavoro prestato - anche in via esclusiva - nel territorio della Repubblica di San Marino è attribuibile l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti alle medesime condizioni previste, in generale, per tutti i lavoratori italiani e, quindi, senza che sia necessario il rispetto dei termini e delle modalità (iscrizione all'Ufficio del lavoro e soggezione al controllo sullo stato di disoccupazione, di cui all'art. 75 R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito nella legge n. 1155 del 1936 e all'art. 34 del d.P.R. n. 818 del 1957) che sono stabiliti per l'indennità di disoccupazione con requisiti normali. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che a dette modalità si riferisca l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, ratificata e resa esecutiva con legge n. 432 del 1975. Infatti, su tale accordo (che, peraltro, è antecedente alla legge introduttiva dell'indennità di cui si discute) prevalgono la citata convenzione e la legge che l'ha ratificata e le ha dato esecuzione che hanno espressamente incluso nel proprio ambito applicativo la legislazione degli Stati contraenti anche successiva alla stipulazione della convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2318
    Data del deposito : 18 febbraio 2002

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