Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo,non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti.
Commentario • 1
- 1. Nomina del difensore nel MAE non vale in procedimento principale (Cass. 15099/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 03.02.1999
1.Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIZZO ALDO " N. 00711/1999
3.Dott. DE MAIO GUIDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SCHETTINO OLINDO " N. 35822/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NT GI n. il 18.10.1932
avverso sentenza del 22.05.1998 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Isse che ha concluso per A. con rinvio
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 22.5.98 la Corte d'Appello di Napoli confermò la sentenza 13.10.97 del Pretore di S.Maria C.V., con la quale NT LU era stato condannato, con le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di gg.26 di arresto e lire 15 milioni di ammenda per i reati, ritenuti continuati, di cui agli artt.: A)20 lett.b l.47/85; B)2-13-4-14 l.1086/71; C) 1 -2-20 l.64/74, acc. in Curti il 10. 1. 95. La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione dallo stesso imputato, il quale ha denunciato, con il primo motivo, la nullità del procedimento per omesso avviso al difensore di fiducia, da lui preventivamente nominato "in calce al ricorso per il riesame del provvedimento di sequestro del manufatto". L'eccezione, già sottoposta ai giudici di merito, è stata da questi rigettata, con ineccepibile adesione ai principi enunciati da questa Corte, che, in precedenti occasioni, aveva sottolineato, al fine del permanere della validità della nomina del difensore in riferimento a procedimenti diversi o a fasi diverse dello stesso, la decisività dell'autonomia dei procedimenti o di diverse fasi dello stesso procedimento (la non estensibilità del mandato difensivo è stata affermata con riferimento al processo di esecuzione per la nomina effettuata nella fase di cognizione, cfr. Cass. sez.I., 13.1.93 n.4712, Peroni;
con riferimento al procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione, per la nomina effettuata nel procedimento di applicazione della misura medesima, cfr. Cass. sez.I, 29.3.95 n. 74, Galassi). In effetti, i punti nodali della questione sono i seguenti: I)la formulazione dell'art.96 co.2 c.p.p., secondo cui "la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente"; II)l'autonomia del procedimento incidentale di riesame rispetto a quello principale;
III)la possibilità di conoscenza, da parte dell'autorità preposta al procedimento principale, della nomina fatta nel procedimento incidentale. Da tale puntualizzazione risulta ineccepibile la conclusione, fatta propria dai giudici di appello, secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta .... dall'indagato per il procedimento (incidentale) di riesame, del tutto autonomo e separato dal procedimento principale, non dispiega effetto alcuno in quest'ultimo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'A.G. procedente, che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti (cfr.art.309 co.4 e 5 c.p.p.). E l'argomento in tal senso ha trovato nel caso in esame puntuale e significativo riscontro nel concreto, essendo la difesa stata costretta, per provare l'avvenuta nomina nel procedimento di riesame, a richiedere, con specifico motivo di appello, la rinnovazione del dibattimento al fine "di consentire l'esibizione di .... copia degli atti relativi al procedimento di riesame del provvedimento di sequestro conservativo dai quali si evince la nomina agli atti". Con il secondo motivo è stato denunciato, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, che nel fatto contestato avrebbe dovuto essere ravvisata l'ipotesi di cui alla lettera a) (e non quella contestata di cui alla lett.b) dell'art.20 I.47/85. Tale motivo è inammissibile a norma dell'art.606 ult.co. c.p.p., in quanto prospetta una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. In ogni caso, va sottolineata anche la manifesta infondatezza della censura, in quanto nel caso in esame furono realizzati, tra l'altro, un vano cucina con finestre in luogo di un ascensore;
la trasformazione del sottotetto in abitazione di 5 vani e 2 bagni, due finestre al confine e una finestra a balcone a S. In tale fatto, quindi, sono, ravvisabili tutte le condizioni (eccedenza volumetrica, creazioni di organismi edilizi autonomi o di parti di essi, rilevanza specifica delle opere abusive e autonoma utilizzabilità delle stesse) che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, danno luogo alla nozione di totale difformità, ipotesi questa, pertanto, ricorrente nel caso in esame e correttamente ritenuta in sentenza.
Con il terzo motivo è stato denunciato che "l'imputazione non parla mai di opere in cemento armato e non risulta che siano stato realizzate;
ciò nondimeno, senza alcuna motivazione, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto il NT colpevole dei reati" di cui ai capi B) e C). Precisato che la censura riguarda solo l'imputazione sub B (in quanto quella sub C è relativa a violazioni della legge antisismica), il motivo va ritenuto inammissibile per la sua manifesta infondatezza. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede e, comunque, sorretto da appropriata motivazione, che le strutture dell'opera abusiva erano state realizzate in c.a., al punto che è stato possibile rilevare "l'omissione di tutti gli adempimenti relativi alle strutture in c.a. e alla costruzione in zona sismica connessi alle opere edilizie illegittimamente eseguite" (v., così testualmente, la sentenza di appello, ult. pag.). Del resto, la confutazione di tali argomentazioni è stata limitata, nel ricorso, alla riproposizione dell'affermazione, solo apodittica del non impiego del c.a.
Pur nell'infondatezza del ricorso, deve prendersi atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui alla l.64174 (capo C). Trattasi, infatti, di contravvenzione che, essendo punita con la sola ammenda, si prescrive, a norma degli artt.157 n.6 e 160 ult.co. c.p., in tre anni, ampiamente decorsi (al 7.2.98) dalla sopraindicata data di consumazione del reato (7.2.95). Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 co.2 c.p.p. e dovendosi dichiarare l'estinzione per prescrizione dell'anzidetto reato, limitatamente allo stesso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. Conseguentemente, dall'aumento di pena per la continuazione, deve essere eliminato quello relativo al reato prescritto, determinato distintamente dal Pretore nella misura di lire cinque milioni di ammenda. Il ricorso va, invece, in base a quanto sopra detto rigettato nel resto. A norma dell'art.26 l. 64/74, va disposta la comunicazione della presente sentenza al competente Ufficio Tecnico Regionale.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla l.64/74 perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di lire cinque milioni di ammenda. Rigetta nel resto. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficio Tecnico della Regione Campania.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999