Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta l'abnormità dell'ordinanza dibattimentale che si sia pronunciata sulla nullità della notifica e sulla ammissione delle prove, in quanto il provvedimento, collocandosi all'interno del sistema processuale e non determinando alcuna stasi del procedimento, non è affetto da alcuna abnormità strutturale o funzionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
01973-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente - SENTENZA N. 1450/2016 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - N. 17526/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - Consigliere - Dott. EMANUELA GAI Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'OF FR N. IL 15/03/1969 avverso l'ordinanza n. 6842/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 24/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO lette/sente le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli: SOCCI;
< Inammissibiless. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 24 febbraio 2015 (riserva del 13 gennaio 2014) rigettava le eccezioni sollevate da D'NO ES relativamente alle nullità delle notifiche (notifica disposta dal G.U.P all'udienza del 1 aprile 2014 e notifica del decreto di rinvio a giudizio) e all'inutilizzabilità in dibattimento dell'informativa redatta dai Carabinieri del N.O.E. di Palermo del 19 ottobre 2009, disponendo per il prosieguo del processo.
2. D'NO ES ha proposto ricorso in Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 178, 420 e 420 bis del cod. proc. pen. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Alla prima udienza (13 gennaio 2015) il Giudice rilevava l'irregolarità della notifica del decreto di citazione per omessa indicazione della qualità di chi aveva ricevuto l'atto. Il Giudice per l'udienza preliminare aveva disposto il rinnovo della notifica (ordinanza all'udienza del 1 aprile 2014) e la successiva notifica per l'udienza del 10 giugno 2014 risultava nulla per illeggibilità della sottoscrizione del ricevente. Tutti gli atti successivi risultano pertanto nulli. Il medesimo vizio di notifica è stato compiuto anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio, ed il Giudice come sopra visto, enunciava l'irregolarità della notifica, riservandosi di provvedere per tutte le altre eccezioni delle parti. Con l'ordinanza impugnata del tutto illogicamente il Giudice disponeva per l'ulteriore corso del processo rigettando le eccezioni di Адов. Любивой 1 nullità delle notifiche e di inutilizzabilità dell'informativa redatta dai Carabinieri del N.O.E. di Palermo del 19 ottobre 2009. L'ordinanza risulta abnorme. Mai è stata dichiarata l'assenza ex art. 420 bis del cod. proc. pen. anche se all'udienza del 13 gennaio 2015 il Giudice aveva dato atto dell'irregolarità della notifica, poi contraddicendo se stesso disponeva per il prosieguo del processo. 2. 2. Violazione di legge processuale, art. 431 cod. proc. pen. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento di atti. Il Giudice per l'udienza preliminare con ordinanza del 24 aprile 2012 aveva dichiarato inutilizzabile l'informativa redatta da Carabinieri del N.O.E. di Palermo del 19 ottobre 2009. L'ordinanza impugnata travisa gli atti del processo (ovvero l'ordinanza del G.U.P. e la stessa decisione della Cassazione n. 1 51005/2013, 3 sez. penale), ritenendo che il G.U.P. avesse dichiarato inutilizzabili solo gli atti di indagine partecipati, mentre l'ordinanza dichiarava inutilizzabili tutti gli atti, come anche chiarito dalla Cassazione, citata (pag. 3, punto 3). Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.
3. la Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Mario Fraticelli, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto nei confronti di un atto non ricorribile in Cassazione. L'ordinanza impugnata, emessa nel corso del dibattimento, sarebbe impugnabile (al massimo) solo ed esclusivamente se fosse ritenuta abnorme. 2 Anche contro l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento ovvero nel dibattimento, per la quale l'art. 586 cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo congiuntamente alla sentenza, è proponibile autonomo ricorso per Cassazione allorché essa si configuri come abnorme. (Sez. 1, n. 2877 del 12/01/2005 dep. 28/01/2005, Maresca, Rv. 23055701). Altra giurisprudenza più restrittiva, invece, ritiene non impugnabili le ordinanze di ammissione delle prove, perché sussiste un potere specifico di impugnazione differito (art. 586 cod. proc. pen. ): “È inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto l'ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito". (Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014 - dep. 30/05/2014, Somma e altro, Rv. 25962601). Nel nostro caso l'ordinanza riguarda sia l'ammissione (utilizzabilità) della prova, l'informativa redatta dai Carabinieri del N.O.E. di Palermo del 19 ottobre 2009, e sia la decisione sulla validità delle notifiche al ricorrente. La stessa, quindi, non può ritenersi abnorme perché decide su eccezioni della parte, conformemente al codice di rito, e la precedente pronuncia sulla notifica (alla prima udienza, 13 gennaio 2015, il Giudice rilevava l'irregolarità della notifica del decreto di citazione per omessa indicazione della qualità di chi aveva ricevuto l'atto) è da ritenersi revocata implicitamente con l'emissione dell'ordinanza impugnata. L'abnormità dell'atto processuale, infatti, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Vedi sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015, Tavoloni e altro, Rv. 26227501); nel caso in esame l'ordinanza non si pone fuori dal sistema organico della legge processuale (decide infatti su specifiche eccezioni di parte) e 3 Ayblade bai neanche determina una stasi processuale (il processo è proseguito regolarmente). L'atto pertanto non risulta impugnabile in Cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Any Motte-Sara Angelo Matteo SOCCI Giovanni Amoroso 'a Al [17 GEN. 2017 IL Lud 4