Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
È inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto l'ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2014, n. 22599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22599 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1038
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 626/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MM TO, n. il 18.12.1946;
2) IO RI, n. il 7.10.1955;
avverso l'ordinanza dibattimentale del Giudice di pace di Castellammare di Stabia del 24.9.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
MA TO e OV RI ricorrono personalmente per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia del 24.9.2013, che ha deciso sull'ammissione delle prove da acquisire nel dibattimento in corso di celebrazione dinanzi al medesimo, nel procedimento a carico dei due ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110 e 635 cod. pen.. Con l'unico motivo di ricorso, deducono l'abnormità del provvedimento impugnato, per avere il giudice di pace illogicamente rigettato la richiesta di acquisizione di un supporto magnetico e di rilievi fotografici e per avere contestualmente disposto la nomina di un perito al fine di descrivere lo stato dei luoghi e "verificare la legittimità o meno delle eventuali telecamere".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va innanzitutto osservato che l'ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento, con la quale il giudice decide in ordine alla ammissione delle prove, non è impugnabile per cassazione, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso alla Corte suprema (cfr. art. 606 c.p.p., comma 2). Si tratta, infatti, non di un provvedimento a contenuto decisorio, tale da investire il merito della res in iudicio deducta e da essere - così - idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordinatorio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l'andamento del processo e la scansione degli atti processuali (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36717 del 26/06/2008 Rv. 240398; Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009 Rv. 244611). Ovviamente, il contenuto di un provvedimento siffatto si riverbera sul contenuto della sentenza, quale atto conclusivo del procedimento;
ed è per questo che le doglianze relative ad esso possono essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza, nei limiti delle censure ammesse per ciascuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
In definitiva, è impugnabile solo la sentenza che definisce il procedimento;
non è, invece, autonomamente impugnabile il provvedimento ordinatorio emesso nell'ambito del procedimento stesso. Sotto tale profilo, il ricorso per cassazione proposto è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge.
3. D'altra parte, non può neppure ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza istruttoria impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità.
Per un verso, infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957).
Per altro verso poi, va esclusa in radice, nel caso di specie, la stessa esistenza della pretesa abnormità.
E invero, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, l'abnormità - per essere tale - deve integrare, non un semplice vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, bensì - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento (Cass., Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009 Rv. 243590). È perciò affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
In altri termini, l'abnormità dell'atto processuale può presentarsi sotto due forme, in quanto essa può riguardare tanto il "profilo strutturale", allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il "profilo funzionale", quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999 Rv. 215094); non è, invece, abnorme il provvedimento del giudice che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento.
Nel caso di specie, è agevole rilevare che l'ordinanza impugnata, nonostante la sua scarsa intellegibilità, risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme ne' in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice del dibattimento, ne' in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale. Anche sotto tale profilo, perciò, va esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 8 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014