Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 12 n. 2 della legge n. 164 del 1975, in materia di esonero dal contributo addizionale delle imprese che si avvalgono di interventi di integrazione salariale, per "eventi oggettivamente non evitabili" deve intendersi un accadimento diverso - perché implicante un "quid pluris" - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art.1, n.1, lett. a), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'I.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la forza maggiore per la società titolare di un appalto di pulizie nell'incendio dello stabilimento della società appaltante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - " -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - " -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - " -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IC LO, elett. dom. in Roma, via Merulana n. 234, presso l'avv. Giuliano Bologna che unitamente all'avv. Giacomo Brondi lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Massa Carrara in data, 21 marzo 1997, n. 152 (R.G.N. 2604/1994);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26 giugno 1988 l'INPS notificava a DE ER decreto ingiuntivo e precetto per somme evase accertate in sede di ispezione con verbale del 4 novembre 1983.
In quella sede era emerso il mancato versamento del contributo addizionale della CIG, relativo alle autorizzazioni n. 143 e 144 del 19 luglio 1982 e n. 151 del 30 luglio 1982.
Il ER proponeva opposizione davanti al Pretore di Carrara deducendo di avere contestato all'Istituto l'infondatezza della richiesta del contributo addizionale, trattandosi di autorizzazioni in prosecuzione di precedente autorizzazione di CIG e in particolare delle autorizzazioni n. 72,114 e 118 nelle quali era evidenziato che la ditta ER non avrebbe dovuto versare le dette somme. Nella resistenza dell'opposto il Pretore, con sentenza del 14 giugno 1993, in accoglimento del ricorso, revocava il decreto ingiuntivo de quo e la decisione, su gravame dell'INPS, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 21 marzo 1997. Osservava, in particolare, il Tribunale che: le autorizzazioni n. 72,114 e 118 richiamate in ricorso ed emesse in proroga di altre avevano esonerato l'opponente, all atto della richiesta di rimborso delle integrazioni salariali, dal versamento del contributo addizionale;
i testi escussi avevano, infatti, confermato che il ER all'epoca dei fatti era titolare di impresa accessoria che aveva operato all'interno dello stabilimento della s.p.a. NTi sino a quando, a seguito di scoppio che aveva distrutto gli impianti, quest'ultima era stata costretta ad interrompere l'attività; per tale evento i dipendenti di entrambe le imprese erano stati posti in Cassa Integrazione onde l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS.
L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso il ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, in relazione agli artt. 1175, 1176, 1375 e 2697 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia di primo grado con cui il Pretore aveva ritenuto l'esistenza della forza maggiore, ravvisata nel blocco per incendio dell'attività della s.p.a. NT nel cui stabilimento la ditta ER aveva esercitato l'appalto delle pulizie, senza considerare che il titolare non aveva offerto la prova della inevitabilità, ossia dell'impossibilità dello svolgimento dell'attività con altre imprese e con altri appalti.
Nè tanto meno il rapporto di accessorietà tra l'impresa ER e la NT s.p.a. aveva comportato un vincolo di esclusività con conseguente impossibilità dell'attività in relazione alla cessazione della prima.
Il motivo va accolto perché fondato.
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da "eventi oggettivamente non evitabili" - tale espressione designa un accadimento che è diverso - perché implicante un "quid pluris" - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, n. 1, lettera a), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'INPS ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi (Cass., 1 marzo 1993, n. 2506; Cass., 25 luglio 1990, n. 7517; Cass., 6 febbraio 1985, n. 862). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, omettendo la diversità di condizioni in presenza delle quali sono concessi i benefici di integrazione salariale e di esenzione dall'addizionale, ha fatto discendere tale esonero dall'ammissione di entrambe le imprese alla integrazione e dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra le due attività.
In tale aspetto il Tribunale non ha però considerato che: solo nei confronti della s.p.a. NT si era verificato l'evento scoppio dentro lo stabilimento, costituente una causa di attribuzione di entrambi i benefici;
il ER - che aveva l'appalto delle pulizie della fabbrica (vedi ricorso per cassazione, fol. 2) e che era onerato della prova dell'inevitabilità della sospensione in concreto dei lavori - ai fini dell'esonero dall'obbligo della quota addizionale avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di eventi tali da rendere impossibile la normale prosecuzione dell'attività anche mediante ricorso a soluzioni alternative;
l'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'attività dell'appellato e quella della società aveva al più valenza interna in quanto utile alla qualificazione di complementarità del servizio in concreto espletato in favore della società appaltatrice in un dato periodo di tempo, ma chiaramente insufficiente ad integrare il concetto giuridico di forza maggiore.
Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001