Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2025, n. 33845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33845 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da RG FI LO NZ
REPUBBLICA ITALIANA
33845-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
TI AT
IE IA
-Relatore
LO Di ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. sez. 1112/2025 C.C. 10/07/2025 R.G.N. 18289/2025
sul ricorso proposto da:
RI OR, nata il [...] a [...]
avverso l'ordinanza del 17/03/2025 dal Tribunale di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE IA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari-adito in sede di riesame -confermava l'ordinanza emessa il 14 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare nei confronti di OR RI in ordine ai reati di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico e a diversi reati fine, di cui alla contestazione provvisoria.
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2. Avverso il provvedimento, OR RI, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: -la nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari e ai gravi indizi di colpevolezza per avere il Giudice acriticamente recepito le valutazioni del Pubblico Ministero;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva e al pericolo di inquinamento probatorio tenuto conto dello stato detentivo della ricorrente;
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla adeguatezza della misura custodiale, potendo la misura ameno afflittiva degli arresti domiciliari preservare adeguatamente le eventuali esigenze cautelari e al contempo assicurare la cura della prole minore di età.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma scritta - il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Inammissibile per genericità è il motivo con cui si censura l'ordinanza genetica che sarebbe stata redatta secondo la difesa con la tecnica del copia - incolla e senza valutazione critica del compendio investigativo. In linea di principio, è ammessa la motivazione per relationem e ad ogni buon conto è onere della parte che eccepisca la nullità del provvedimento - la indicazione delle parti della motivazione in relazione alle quali l'eventuale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (ex multis, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760-01). In.
2.1. Nel solco di tale esegesi è stata altresì affermata la necessità di fornire indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 78001-01) nonché di allegazione al ricorso non solo del provvedimento genetico, ma anche della richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez Perez, Rv. 274704-01).
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In sintesi, è onere del ricorrente argomentare in tema di cd. "prova di resistenza", nel senso che un'autonoma valutazione avrebbe arrecato una qualche utilità giuridicamente apprezzabile.
2.1. Nel caso di specie, il ricorso è silente. RI OR, per un verso, non ha allegato i provvedimenti richiesti e, per altro verso, ha genericamente sostenuto la natura "tautologica" delle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, senza adeguatamente assolvere all'onere su di lei incombente.
3. E' infondato e va rigettato il motivo relativo alla sussistenza del periculum libertatis. Il ricorrente non contesta la gravità del quadro indiziario, già ravvisato dal giudice per le indagini preliminari, ma la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di quello di inquinamento della prova.
3.1. In relazione al pericolo di recidiva, va chiarito che esso deve essere concreto ovvero fondato su elementi reali e non ipotetici - ed attuale. Ai fini della valutazione in oggetto, il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre alla gravità del titolo di reato per il quale si procede, richiama la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta, il contesto e la personalità. Le modalità e le circostanze del fatto servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). Contesto e personalità consentono inoltre di esprimere un giudizio individualizzato circa la futura e probabile reiterazione criminosa. In tale prospettiva si è dunque chiarito che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela» (Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez.
1 - n. 14840 del 22/01/2020, Oliveiro, Rv. 279122; Sez.
5 - n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769-01)).
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3.2. Il Tribunale con il provvedimento impugnato si è mosso nel pieno rispetto di tali principi di diritto. Correttamente la prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis sotto lo specifico profilo del pericolo di reiterazione è stata fondata sulla personalità della RI, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame del contesto operativo. La RI, infatti, era particolarmente attiva nella organizzazione dell'attività di spaccio sul territorio e in quella di recupero crediti non disdegnando il ricorso a modalità violente. Era, inoltre, ben inserita all'interno del gruppo tanto da essere a conoscenza della "contabilità" e della cassa comune, da mantenere rapporti diretti con i capi e promotori tra cui LE PA, da essere designata custode della droga e delle armi per conto e nell'interesse del gruppo. La dinamicità operativa manifestata dalla RI all'interno del sodalizio, la vivacità e la sistematicità dell'attività di spaccio anche per i rilevanti quantitativi di stupefacente smerciati e collocati sul mercato, i legami con contesti criminali organizzati e con persone di elevata caratura criminale, l'indole violenta della RI, che risolveva tutte le problematiche relative al sodalizio e all'attività di spaccio prediligendo metodi violenti, l'abilità a mantenere i collegamenti con i sodali detenuti sono elementi che in una lettura sinergica supportano congruamente e logicamente la valutazione del pericolo di recidiva.
3.3. Al cospetto di un percorso argomentativo, privo di elementi contraddittori e rispettoso del dato processuale, l'odierna ricorrente oppone obiezioni che si basano su profili che il Tribunale del riesame ha debitamente preso in considerazione, ritenendoli privi di attitudine a comprovare l'affievolimento del quadro cautelare e, segnatamente, del pericolo di recidiva. Il Tribunale ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che gli elementi sui quali la difesa appunta la propria attenzione non possiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione ed il mantenimento della misura custodiale. Anche l'allegato stato di detenzione per altra causa della RI non è di per sé argomento in grado di destrutturare la logicità dell'impianto motivazionale del provvedimento censurato anche in considerazione del fatto che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostative alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, Sentenza n. 484 del 12/11/2021), tenuto altresì conto che il fine pena è, nella specie, previsto per novembre del corrente anno.
4. Anche in relazione alla ulteriore esigenza cautelare ravvisata dal Tribunale nella concretezza del pericolo di inquinamento della prova, le questioni sono state genericamente dedotte. Va a tal fine rilevato come detto pericolo si identifichi in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. (ex multis Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, P.M. in proc. Di GI e altri, Rv. 270561). Va, infatti, ribadito che la concretezza e attualità del pericolo di inquinamento probatorio presuppongono condotte volte a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, F., Rv. 270670). Ebbene l'ordinanza impugnata, per quanto succinta, ha nondimeno congruamente e coerentemente rilevato la specifica attitudine della ricorrente per un verso a mantenere stabili contatti anche con sodali ristretti in carcere, tra cui lo stesso capo clan PA, per altro verso la particolare capacità manifestata nell'adozione di accorgimenti volti ad eludere controlli e a cancellare le possibili tracce di reato. Emblematico il comportamento della RI che si attivava affinchè i sodali si disfacessero delle eventuali "prove a carico", sollecitandoli con insistenza non lasciare tracce sui telefoni e a cancellare gli sms che potessero disvelare i traffici illeciti. Sono, dunque, corrette ed esenti da profili di illogicità le valutazioni che sorreggono la conclusione dei Giudici della cautela in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto.
5. Sotto il distinto profilo della violazione dell'art. 275 cod,. proc. pen. il motivo è generico e versato in fatto. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la ragione della misura custodiale ritenendo che le esigenze cautelari, in particolare quella di reiterazione, non potessero essere tutelate con misure meno gravose degli arresti domiciliari, data la spiccata capacità a delinquere della ricorrente e lo stabile inserimento della stessa in pericolosi contesti criminosi. Di conseguenza, risulta logicamente esclusa, per le connotazioni oggettive del fatto e per la personalità dell'indagata, la possibilità di fare affidamento su un adempimento spontaneo degli obblighi e delle prescrizioni. Corretta è dunque la valutazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura custodiale a contenere i pericula libertatis viepiù in ragione della fragilità delle allegazioni, non bastando il mero il riferimento alla presenza di prole minorenne per ritenere censurabile la misura sotto tale specifico profilo.
Peraltro, il prospettato vizio di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
6. A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore IE IA
Il Presidente RG FI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 OTT 2025
FU GIUDIZIARI Dossa pina irincie
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