Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18815
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Nullità della donazione modale

    La Corte ha ritenuto che la confisca sia irrilevante poiché gli oneri previsti dalla donazione erano stati tutti puntualmente adempiuti al momento dell'intervenuta confisca. Inoltre, l'impossibilità sopravvenuta dell'onere non comporta nullità se non è originaria e se non ha costituito l'unico motivo determinante della donazione. La donazione modale non è un contratto a prestazioni corrispettive e l'onere imposto non ha carattere di corrispettivo.

  • Rigettato
    Risoluzione della donazione per inadempimento degli oneri

    La Corte ha ritenuto che gli oneri previsti dalla donazione fossero stati tutti puntualmente adempiuti al momento dell'intervenuta confisca, rendendo irrilevante la confisca stessa. Inoltre, l'interpretazione dell'atto di donazione da parte della Corte d'appello ha escluso che la previsione di cui alla lett. f) dell'art. 6 imponesse un onere autonomo e aggiuntivo rispetto agli altri oneri già adempiuti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte d'appello ha rigettato l'eccezione, dando delle previsioni di interesse dell'atto di conferimento una lettura diversa da quella proposta dagli Istituti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18815
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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