CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18815 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8058/2021 R.G. proposto da: PE RO e PE MI, rappresentati e difesi dall'avvocato IV AL unitamente all’avvocato Francesco Cesare Palermo;
-ricorrente- contro Fondazione VA GE Clinica Lavoro Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Benazzo unitamente all’avvocato Valeria AN;
-controricorrente- Istituti Clinici Scientifici GE Spa Benefit, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Benazzo -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2265/2020 depositata il 15/09/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18815 Anno 2026 Presidente: FA EN Relatore: ES EP Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
uditi per i ricorrenti l'Avv. IV AL, per i controricorrenti l'Avv. Valeria AN e per il ricorrente incidentale l'Avv. Paolo Benazzo. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda intesa a far dichiarare la nullità della donazione del 19 febbraio del 1998, con la quale AN AR LU aveva donato alla Fondazione VA GE un cospicuo patrimonio immobiliare, con il fine «di contribuire a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per perseguire l’assistenza-lo studio-la ricerca scientifica e le sue altre finalità istituzionali, in particolare nell’ambito dello studio e ricerca delle funzioni cerebrali di controllo della parola, dei processi di invecchiamento cerebrale, dei disturbi dislessici e della neuroriabilitazione” (art. 5). La stessa donazione prevedeva poi all’art. 6 una serie di oneri a carico della donataria: «[...] b) la Fondazione erogherà, in conformità alle disposizioni dell’art. 63 del Regolamento Generale della Fondazione, per almeno due anni, a partire dal 1/1/99 una borsa di studio di lire 35.000.000 annui in favore di un medico neurologo o bioingegnere che collaborerà ai progetti di ricerca scientifica presso l’Istituto Scientifico di Veruno o Pavia della Fondazione nel campo della neuroriabilitazione;
c) la Fondazione erogherà, altresì, in conformità con le disposizione dell’art. 63 del Regolamento Generale 3 della Fondazione, una borsa di studio di lire 18.000.000 in favore di un medico neurologo che collaborerà ai progetti di ricerca nel campo della neuroriabilitazione dell’Istituto Scientifico di Veruno o Pavia della Fondazione [...]. Entrambe le borse di studio saranno intitolate alla memoria del sig. MO AN, padre della donante;
d) nel caso la parte donante o il di lei coniuge prof. Paolo EL fossero colpiti da malattia invalidante la Fondazione provvederà gratuitamente alla loro cura ed assistenza presso i propri centri medici. Inoltre, in caso di morte o di malattia invalidante del prof. Paolo EL la donante, a sua richiesta, avrà diritto di ricevere dalla Fondazione la somma di L. 50.000.000 rivalutabili anno per anno secondo gli indici ISTAT vita di lei natural durante;
e) la fondazione intitolerà alla memoria del sig. MO AN, padre della donante, il Laboratorio del Centro per lo studio del controllo cerebrale della parola in Veruno o in Pavia, presso cui il prof. EL continuerà a prestare a tempo indeterminato la propria opera di consulenza scientifica;
f) in caso di alienazione degli immobili donati la Fondazione continuerà ad erogare le borse di studio e la gratuita assistenza alla donante impiegando il ricavato della vendita per il perseguimento dei propri fini istituzionali”. La donazione prevedeva, inoltre, all’art. 8: «Qualora la Fondazione donataria non adempia puntualmente agli oneri da lei così assunti la donante potrà richiedere la risoluzione della donazione-con obbligo per la donataria della restituzione dei beni in oggetto o del loro equivalente valore alla data della risoluzione e con il rimborso alla donante delle spese eventualmente sostenute per la presente donazione [...]». La domanda fu proposta da RO PE e CH PE, quali eredi della donante, nei confronti della Fondazione e degli Istituiti 4 Clinici Scientifici GE S.p.A. – Società Benefit (Istituti), subentrata alla Fondazione a seguito di conferimento di ramo d’azienda. Gli attori denunziarono che la Fondazione venne coinvolta in un procedimento penale, che riguardò i suoi rappresentanti, i quali utilizzarono gli immobili donati per definire il patteggiamento penale, avendone poi il giudice penale disposto la confisca. La Corte d’appello condivise la valutazione del primo giudice, il quale aveva escluso sia la nullità della donazione, qualificata come donazione modale, sia la sua risoluzione. In via preliminare la stessa Corte d’appello rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dagli Istituiti, eccezione che i medesimi Istituti avevano giustificato in base al rilievo che il contenzioso con gli eredi della AN non rientrava fra quelli compresi nel conferimento di ramo d’azienda. In proposito la Corte d’appello diede delle previsioni di interesse dell’atto di conferimento una lettura diversa da quella proposto dalla parte eccipiente. Per la cassazione della decisione, PE CH e PE RO hanno proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria. Gli istituti hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso anche la Fondazione. I controricorrenti hanno depositato memoria. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza interlocutoria n. 19131 del 9 aprile 2025, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza. 5 RAGIONI DELLA DECISONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia nullità della decisione per motivazione apparente sul punto centrale della lite, costituito dal fatto che la confisca dei beni donati aveva reso impossibile il reimpiego del ricavato della vendita per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, determinando, pertanto, nella prospettiva degli appellanti la risoluzione della donazione. Il secondo motivo del ricorso principale propone la medesima censura sotto il profilo della violazione di legge e delle norme di ermeneutica contrattuale. Si sostiene che l’art. 6 lett. f) dell’atto di donazione imponeva che il ricavato dell’alienazione fosse impiegato per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, ciò che la confisca avrebbe reso impossibile per colpa del donatario. Il terzo motivo dello stesso ricorso principale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello è incorsa nella violazione di tale norma nella parte in cui ha riconosciuto la novità della deduzione, operata dagli appellanti nel grado, con la quale essi fecero riferimento alla nota di trascrizione della donazione, laddove questa richiamava la previsione di cui alla lett. f) dell’art. 6 della stessa donazione. 2. Il ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione del principio di diritto sulla legittimazione passiva, oltre a violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto indurre la Corte milanese a escludere la legittimazione degli Istituti rispetto alla pretesa avanzata dagli eredi della donante nel presente giudizio. 6 3. È prioritario l’esame del terzo motivo del ricorso principale, che è inammissibile, in quanto investe un’affermazione rimasta priva di incidenza sulla definizione della lite, per essere stata la causa decisa nel merito, sulla base di ragioni che prescindono totalmente dal rilievo della novità della deduzione riguardante la nota di trascrizione. Tale rilievo, in effetti, nella prospettiva degli appellanti, costituiva un argomento di contorno rispetto a un tema già da essi compiutamente dedotto. 3. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione (Cass. n. 28857/2021). La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso, fatto salvo il limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.) (Cass. n. 1668/1973). La donazione modale deve essere ricondotta nell'ambito dei rapporti obbligatori (Cass. n. 4357/2024). L’onere si concreta, infatti, in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatario è tenuto alla prestazione dedotta in contratto. In tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive (Cass. n. 1024/1976). 7 È stato ancora chiarito che mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793, comma terzo c.c.) (Cass. n. 2237/1985). L’art. 794 c.c., premesso che «l’onere illecito o impossibile si considera non apposto» soggiunge che «rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante». In giurisprudenza si ritiene che l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, quarto comma c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario» (Cass. n. 4560/1993, richiamata anche dalla sentenza impugnata;
nello stesso senso, Cass. 5983/1994; Cass. n. 1104/1957). 4. La Corte d’appello, dopo avere trascritto le previsioni rilevanti dell’atto di donazione, propone alcune considerazioni teoriche sui limiti di rilevanza dei motivi nel contratto di donazione, per poi affermare che i motivi, i quali avevano indotto la donante a compiere 8 l’atto di liberalità modale, erano stati «debitamente osservati dalla Fondazione». In particolare, con riguardo a questo aspetto, la Corte d’appello rileva che gli oneri, previsti alle lettere b) e c) furono adempiuti dalla Fondazione, tramite l’erogazione di tre borse di studio, quanto al punto b), e di quattordici borse di studio, quanto al punto c), essendo «circostanza pacifica e non contestata» che non si verificarono i presupposti per l’insorgenza dell’ulteriore onere di cui al punto d). Inoltre, la Corte d’appello mostra di condividere senza riserve la deduzione delle appellate secondo cui le «borse di studio» erano «certamente collegate all’espletamento dell’attività di ricerca e di coordinamento del prof. EL, con la conseguenza che venuta meno tale attività è venuto meno pure il relativo onere». Secondo la Corte di merito, il collegamento fra l’erogazione delle borse di studio e l’attività di ricerca del prof. EL trovava conferma nel testamento pubblico della Lanzon in rapporto a un legato immobiliare disposto in favore della Fondazione, ma da questa non accettato. La Corte d’appello richiama poi la previsione dei cui alla lett. f) dell’art. 6 dell’atto di donazione, sopra trascritta, e le deduzioni svolte riguardo ad essa dagli eredi della donante, i quali avevano identificato la confisca penale dei beni immobili donati, attraverso la sentenza di patteggiamento, con «la prevista alienazione dei beni ex lett. f) dell’atto di donazione per sostenere che, in tal modo, la Fondazione non avrebbe perseguito le finalità e gli scopi della donazione». A tale deduzione degli appellanti la Corte di merito ha perentoriamente replicato che «il tema della confisca è certamente irrilevante nel momento in cui gli oneri [...] risultano tutti puntualmente adempiuti al momento dell’intervenuta confisca». 9 La Corte di merito aggiunge che l’art. 793 c.c. pone un limite all’obbligazione del donatario nell’adempimento dell’onere, ma non «lo obbliga comunque sino al limite di valore e ciò proprio per l’assenza di qualsiasi profilo di corrispettività, tipico degli atti di liberalità». 5. Così ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, la ratio decidendi deve identificarsi in ciò: quando è intervenuta la confisca i motivi, i quali avevano indotto la donante all’atto di liberalità, si erano esauriti, essendo tutti gli oneri già adempiuti. In altre parole, secondo la Corte d’appello, il perseguimento dei «fini istituzionali» dell’ente mediante il ricavato dell’alienazione, oggetto dell’art. 6 lett. f) della donazione, non è suscettibile di essere apprezzato in modo autonomo, in quanto quei fini si esaurivano nell’adempimento degli altri oneri, che la Corte d’appello ha ritenuto adempiuti ed esauriti. È vero che la Corte d’appello aggiunge a tali considerazioni che l’impossibilità sopravvenuta dell’onere è causa di risoluzione della donazione solo se l’impossibilità è imputabile al donatario, senza tuttavia soffermarsi sulla valenza della confisca rispetto al giudizio di imputabilità. Si innesta in questo ambito l’essenziale censura mossa dal ricorso principale. Si sostiene che il giudizio di imputabilità costituiva invece il punto essenziale della lite. Il rilievo è esatto, a patto di ravvisare nel vincolo di destinazione sul ricavato della vendita un onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati in precedenza, ma – si ripete - la ratio della decisione non è in una immotivata valutazione di non imputabilità della confisca, ma nella riconosciuta irrilevanza della stessa confisca, in quanto intervenuta quando i motivi, i quali avevano giustificato l’imposizione del modus, erano stati debitamente osservati dalla Fondazione. Il richiamo dell’art. 793 c.c. si spiega 10 perché la Corte d’appello voleva fare emergere la infondatezza della domanda di nullità della donazione, essendo la nullità configurabile solo in presenza di una impossibilità originaria dell’onere. Si tratta in altre parole di un passaggio argomentativo e teorico, che non imponeva alla Corte di appello di diffondersi sulla incidenza della confisca ai fini della risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere, essendo la confisca irrilevante nella prospettiva seguita dalla sentenza impugnata. Si sa che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; Cass. n. 804/1972; Cass. n. 10420/2005). Ecco allora che la censura sollevata con i motivi in esame non riguarda né un vizio motivazionale, dedotto con il primo motivo, né la violazione delle norme in tema di donazione modale, denunziata con il secondo, ma l’interpretazione dell’atto di donazione da parte della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che la liberalità non imponesse al donatario, con la previsione di cui alla lett. f) dell’art.6, un onere autonomo e aggiuntivo rispetto a quelli indicati nelle lett. da b) a e) dell’art.
6. Il relativo giudizio attiene perciò a una questione di fatto, quale è quello della interpretazione di una disposizione negoziale, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, a controllo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza o erroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione della dichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sua legittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali è adeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge della 11 giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; Cass. n. 5604/2001; Cass. n. 7634/1986; Cass. n. 6190/1984). Sotto questo profilo, l’interpretazione dell’atto data dalla Corte d’appello non è né illogica, né implausibile. Essa, pertanto, è incensurabile in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale che va considerato naturalmente condizionato all’accoglimento di quello principale. Le spese sono a carico dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate, per ciascuna di esse, in € 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 12 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EP ES EN FA
-ricorrente- contro Fondazione VA GE Clinica Lavoro Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Benazzo unitamente all’avvocato Valeria AN;
-controricorrente- Istituti Clinici Scientifici GE Spa Benefit, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Benazzo -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2265/2020 depositata il 15/09/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18815 Anno 2026 Presidente: FA EN Relatore: ES EP Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
uditi per i ricorrenti l'Avv. IV AL, per i controricorrenti l'Avv. Valeria AN e per il ricorrente incidentale l'Avv. Paolo Benazzo. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda intesa a far dichiarare la nullità della donazione del 19 febbraio del 1998, con la quale AN AR LU aveva donato alla Fondazione VA GE un cospicuo patrimonio immobiliare, con il fine «di contribuire a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per perseguire l’assistenza-lo studio-la ricerca scientifica e le sue altre finalità istituzionali, in particolare nell’ambito dello studio e ricerca delle funzioni cerebrali di controllo della parola, dei processi di invecchiamento cerebrale, dei disturbi dislessici e della neuroriabilitazione” (art. 5). La stessa donazione prevedeva poi all’art. 6 una serie di oneri a carico della donataria: «[...] b) la Fondazione erogherà, in conformità alle disposizioni dell’art. 63 del Regolamento Generale della Fondazione, per almeno due anni, a partire dal 1/1/99 una borsa di studio di lire 35.000.000 annui in favore di un medico neurologo o bioingegnere che collaborerà ai progetti di ricerca scientifica presso l’Istituto Scientifico di Veruno o Pavia della Fondazione nel campo della neuroriabilitazione;
c) la Fondazione erogherà, altresì, in conformità con le disposizione dell’art. 63 del Regolamento Generale 3 della Fondazione, una borsa di studio di lire 18.000.000 in favore di un medico neurologo che collaborerà ai progetti di ricerca nel campo della neuroriabilitazione dell’Istituto Scientifico di Veruno o Pavia della Fondazione [...]. Entrambe le borse di studio saranno intitolate alla memoria del sig. MO AN, padre della donante;
d) nel caso la parte donante o il di lei coniuge prof. Paolo EL fossero colpiti da malattia invalidante la Fondazione provvederà gratuitamente alla loro cura ed assistenza presso i propri centri medici. Inoltre, in caso di morte o di malattia invalidante del prof. Paolo EL la donante, a sua richiesta, avrà diritto di ricevere dalla Fondazione la somma di L. 50.000.000 rivalutabili anno per anno secondo gli indici ISTAT vita di lei natural durante;
e) la fondazione intitolerà alla memoria del sig. MO AN, padre della donante, il Laboratorio del Centro per lo studio del controllo cerebrale della parola in Veruno o in Pavia, presso cui il prof. EL continuerà a prestare a tempo indeterminato la propria opera di consulenza scientifica;
f) in caso di alienazione degli immobili donati la Fondazione continuerà ad erogare le borse di studio e la gratuita assistenza alla donante impiegando il ricavato della vendita per il perseguimento dei propri fini istituzionali”. La donazione prevedeva, inoltre, all’art. 8: «Qualora la Fondazione donataria non adempia puntualmente agli oneri da lei così assunti la donante potrà richiedere la risoluzione della donazione-con obbligo per la donataria della restituzione dei beni in oggetto o del loro equivalente valore alla data della risoluzione e con il rimborso alla donante delle spese eventualmente sostenute per la presente donazione [...]». La domanda fu proposta da RO PE e CH PE, quali eredi della donante, nei confronti della Fondazione e degli Istituiti 4 Clinici Scientifici GE S.p.A. – Società Benefit (Istituti), subentrata alla Fondazione a seguito di conferimento di ramo d’azienda. Gli attori denunziarono che la Fondazione venne coinvolta in un procedimento penale, che riguardò i suoi rappresentanti, i quali utilizzarono gli immobili donati per definire il patteggiamento penale, avendone poi il giudice penale disposto la confisca. La Corte d’appello condivise la valutazione del primo giudice, il quale aveva escluso sia la nullità della donazione, qualificata come donazione modale, sia la sua risoluzione. In via preliminare la stessa Corte d’appello rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dagli Istituiti, eccezione che i medesimi Istituti avevano giustificato in base al rilievo che il contenzioso con gli eredi della AN non rientrava fra quelli compresi nel conferimento di ramo d’azienda. In proposito la Corte d’appello diede delle previsioni di interesse dell’atto di conferimento una lettura diversa da quella proposto dalla parte eccipiente. Per la cassazione della decisione, PE CH e PE RO hanno proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria. Gli istituti hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso anche la Fondazione. I controricorrenti hanno depositato memoria. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione Seconda civile, con ordinanza interlocutoria n. 19131 del 9 aprile 2025, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza. 5 RAGIONI DELLA DECISONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia nullità della decisione per motivazione apparente sul punto centrale della lite, costituito dal fatto che la confisca dei beni donati aveva reso impossibile il reimpiego del ricavato della vendita per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, determinando, pertanto, nella prospettiva degli appellanti la risoluzione della donazione. Il secondo motivo del ricorso principale propone la medesima censura sotto il profilo della violazione di legge e delle norme di ermeneutica contrattuale. Si sostiene che l’art. 6 lett. f) dell’atto di donazione imponeva che il ricavato dell’alienazione fosse impiegato per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, ciò che la confisca avrebbe reso impossibile per colpa del donatario. Il terzo motivo dello stesso ricorso principale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello è incorsa nella violazione di tale norma nella parte in cui ha riconosciuto la novità della deduzione, operata dagli appellanti nel grado, con la quale essi fecero riferimento alla nota di trascrizione della donazione, laddove questa richiamava la previsione di cui alla lett. f) dell’art. 6 della stessa donazione. 2. Il ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione del principio di diritto sulla legittimazione passiva, oltre a violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, la cui corretta applicazione avrebbe dovuto indurre la Corte milanese a escludere la legittimazione degli Istituti rispetto alla pretesa avanzata dagli eredi della donante nel presente giudizio. 6 3. È prioritario l’esame del terzo motivo del ricorso principale, che è inammissibile, in quanto investe un’affermazione rimasta priva di incidenza sulla definizione della lite, per essere stata la causa decisa nel merito, sulla base di ragioni che prescindono totalmente dal rilievo della novità della deduzione riguardante la nota di trascrizione. Tale rilievo, in effetti, nella prospettiva degli appellanti, costituiva un argomento di contorno rispetto a un tema già da essi compiutamente dedotto. 3. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione (Cass. n. 28857/2021). La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso, fatto salvo il limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.) (Cass. n. 1668/1973). La donazione modale deve essere ricondotta nell'ambito dei rapporti obbligatori (Cass. n. 4357/2024). L’onere si concreta, infatti, in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatario è tenuto alla prestazione dedotta in contratto. In tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive (Cass. n. 1024/1976). 7 È stato ancora chiarito che mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 793, comma terzo c.c.) (Cass. n. 2237/1985). L’art. 794 c.c., premesso che «l’onere illecito o impossibile si considera non apposto» soggiunge che «rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante». In giurisprudenza si ritiene che l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione del modus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, quarto comma c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario» (Cass. n. 4560/1993, richiamata anche dalla sentenza impugnata;
nello stesso senso, Cass. 5983/1994; Cass. n. 1104/1957). 4. La Corte d’appello, dopo avere trascritto le previsioni rilevanti dell’atto di donazione, propone alcune considerazioni teoriche sui limiti di rilevanza dei motivi nel contratto di donazione, per poi affermare che i motivi, i quali avevano indotto la donante a compiere 8 l’atto di liberalità modale, erano stati «debitamente osservati dalla Fondazione». In particolare, con riguardo a questo aspetto, la Corte d’appello rileva che gli oneri, previsti alle lettere b) e c) furono adempiuti dalla Fondazione, tramite l’erogazione di tre borse di studio, quanto al punto b), e di quattordici borse di studio, quanto al punto c), essendo «circostanza pacifica e non contestata» che non si verificarono i presupposti per l’insorgenza dell’ulteriore onere di cui al punto d). Inoltre, la Corte d’appello mostra di condividere senza riserve la deduzione delle appellate secondo cui le «borse di studio» erano «certamente collegate all’espletamento dell’attività di ricerca e di coordinamento del prof. EL, con la conseguenza che venuta meno tale attività è venuto meno pure il relativo onere». Secondo la Corte di merito, il collegamento fra l’erogazione delle borse di studio e l’attività di ricerca del prof. EL trovava conferma nel testamento pubblico della Lanzon in rapporto a un legato immobiliare disposto in favore della Fondazione, ma da questa non accettato. La Corte d’appello richiama poi la previsione dei cui alla lett. f) dell’art. 6 dell’atto di donazione, sopra trascritta, e le deduzioni svolte riguardo ad essa dagli eredi della donante, i quali avevano identificato la confisca penale dei beni immobili donati, attraverso la sentenza di patteggiamento, con «la prevista alienazione dei beni ex lett. f) dell’atto di donazione per sostenere che, in tal modo, la Fondazione non avrebbe perseguito le finalità e gli scopi della donazione». A tale deduzione degli appellanti la Corte di merito ha perentoriamente replicato che «il tema della confisca è certamente irrilevante nel momento in cui gli oneri [...] risultano tutti puntualmente adempiuti al momento dell’intervenuta confisca». 9 La Corte di merito aggiunge che l’art. 793 c.c. pone un limite all’obbligazione del donatario nell’adempimento dell’onere, ma non «lo obbliga comunque sino al limite di valore e ciò proprio per l’assenza di qualsiasi profilo di corrispettività, tipico degli atti di liberalità». 5. Così ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, la ratio decidendi deve identificarsi in ciò: quando è intervenuta la confisca i motivi, i quali avevano indotto la donante all’atto di liberalità, si erano esauriti, essendo tutti gli oneri già adempiuti. In altre parole, secondo la Corte d’appello, il perseguimento dei «fini istituzionali» dell’ente mediante il ricavato dell’alienazione, oggetto dell’art. 6 lett. f) della donazione, non è suscettibile di essere apprezzato in modo autonomo, in quanto quei fini si esaurivano nell’adempimento degli altri oneri, che la Corte d’appello ha ritenuto adempiuti ed esauriti. È vero che la Corte d’appello aggiunge a tali considerazioni che l’impossibilità sopravvenuta dell’onere è causa di risoluzione della donazione solo se l’impossibilità è imputabile al donatario, senza tuttavia soffermarsi sulla valenza della confisca rispetto al giudizio di imputabilità. Si innesta in questo ambito l’essenziale censura mossa dal ricorso principale. Si sostiene che il giudizio di imputabilità costituiva invece il punto essenziale della lite. Il rilievo è esatto, a patto di ravvisare nel vincolo di destinazione sul ricavato della vendita un onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati in precedenza, ma – si ripete - la ratio della decisione non è in una immotivata valutazione di non imputabilità della confisca, ma nella riconosciuta irrilevanza della stessa confisca, in quanto intervenuta quando i motivi, i quali avevano giustificato l’imposizione del modus, erano stati debitamente osservati dalla Fondazione. Il richiamo dell’art. 793 c.c. si spiega 10 perché la Corte d’appello voleva fare emergere la infondatezza della domanda di nullità della donazione, essendo la nullità configurabile solo in presenza di una impossibilità originaria dell’onere. Si tratta in altre parole di un passaggio argomentativo e teorico, che non imponeva alla Corte di appello di diffondersi sulla incidenza della confisca ai fini della risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere, essendo la confisca irrilevante nella prospettiva seguita dalla sentenza impugnata. Si sa che le affermazioni ad abundantiam e proposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza (Cass. n. 802/1972; Cass. n. 804/1972; Cass. n. 10420/2005). Ecco allora che la censura sollevata con i motivi in esame non riguarda né un vizio motivazionale, dedotto con il primo motivo, né la violazione delle norme in tema di donazione modale, denunziata con il secondo, ma l’interpretazione dell’atto di donazione da parte della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che la liberalità non imponesse al donatario, con la previsione di cui alla lett. f) dell’art.6, un onere autonomo e aggiuntivo rispetto a quelli indicati nelle lett. da b) a e) dell’art.
6. Il relativo giudizio attiene perciò a una questione di fatto, quale è quello della interpretazione di una disposizione negoziale, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, a controllo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza o erroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione della dichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sua legittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali è adeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge della 11 giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; Cass. n. 5604/2001; Cass. n. 7634/1986; Cass. n. 6190/1984). Sotto questo profilo, l’interpretazione dell’atto data dalla Corte d’appello non è né illogica, né implausibile. Essa, pertanto, è incensurabile in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale che va considerato naturalmente condizionato all’accoglimento di quello principale. Le spese sono a carico dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate, per ciascuna di esse, in € 12.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 12 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EP ES EN FA