Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), e può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
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Leggi di più… - 2. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 14/06/2006 n° 20236Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2004, n. 32961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32961 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 933
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 003839/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
nei confronti di:
1) SA CO N. IL 07/05/1965;
avverso sentenza del 20/03/2003 TRIB. SEZ. DIST. di JESI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per A.S.R. e trasmissione atti al Tribunale di Ancona. Udito il difensore Avv. Moreno Misiti;
CC RC è imputato per aver guidato, in data 21 aprile 2000, una autovettura in stato di ebbrezza alcolica, in provincia di Ancona.
Il Tribunale di Ancona nella persona del giudice onorario Dr. Tiziana Fancello, procedendo in sede di opposizione a decreto penale di condanna, dopo aver dichiarato la "inutilizzabilità assoluta" delle prove a carico dell'imputato (per mancato deposito dell'alcooltest entro tre giorni, ed in mancanza di avviso al difensore, relativo a tale atto) ha anche dichiarato inammissibile la prova testimoniale (degli agenti verbalizzanti) sul punto in quanto, fra l'altro, "gli stessi non hanno rilevato e descritto alcun tipo di sintomatologia soggettiva, come si evince dal verbale di contestazione in atti". Così procedendo, ha conseguentemente assolto l'imputato. Ha proposto atti di "appello" ex art. 593 Cpp il P.M. chiedendo la riforma della impugnata sentenza alla stregua dei seguenti motivi:
1) essersi sanata la nullità, a regime intermedio, dell'esame di alcooltest per le ragioni dedotte in motivazione, stante la mancata tempestiva deduzione di tale vizio qualificabile in termini di nullità (a regime intermedio) infatti tale deduzione andava fatta in sede di opposizione a decreto penale di condanna;
2) violazione del principio del diritto alla prova per la mancata (e nemmeno motivata in verbale di udienza) acquisizione della testimonianza dei vigili verbalizzanti, già "regolarmente citati ed autorizzati".
OSSERVA LA CORTE L'appello del PM, trasmesso a questa Corte ex art. 568/5 Cpp, stante la inappellabilità del provvedimento impugnato ex art. 593/3 Cpp, deve essere accolto nel merito. Ed, infatti, alla stregua del regime tassativo delle nullità (di cui all'art. 177 Cpp) non ricorre il dedotto vizio che avrebbe afflitto l'esame di alcooltest, trattandosi non di nullità assoluta (nè di ordine generale ex art. 178/1 lettera c - e 179 Cpp, non trattandosi di omessa citazione dell'imputato, ne' di assenza del difensore la cui presenza fosse obbligatoriamente prevista;
ricorrendo anche a voler ipotizzarla peraltro in contrasto con la preminente giurisprudenza di questa sentenza invece la diversa ipotesi di cui all'art. 356 Cpp), bensì di nullità ex art. 180 Cpp, pertanto soggetta (anche) alla sanatoria di cui all'art. 182/2 Cpp. E poiché la parte ha assistito alla esecuzione dell'alcooltest (effettuato sulla persona dell'imputato), questa aveva il dovere di eccepire tale nullità immediatamente, con l'atto immediatamente successivo. Questo, consistendo nella opposizione a decreto penale di condanna che invece tale eccezione non ha comportato, "inutilmente posto" dallo specifico punto di vista, ha determinato la decadenza della parte dal diritto di far valere il vizio. Eppertanto la intervenuta sanatoria dell'atto ne ha determinato la piena utilizzabilità come prova.
Quanto alla arbitraria ed illegittima denegazione della introduzione ed assunzione della prova orale (testimonianza di verbalizzanti), questa integra una piena violazione della norma di cui all'art. 190 Cpp, a nulla valendo il rilievo di inammissibilità di cui in atto impugnato, il cui significativo mancato riferimento a norma di legge alcuna è anche sintomo della vaghezza della decisione e della relativa fonte decisionale.
Nè l'inconducente ed illogico riferimento alla mancanza, in verbale, di riferimento alla sintomatologia tipica dello stato di ubriachezza, avrebbe potuto incidere in alcun modo su una prognosi di esito negativo del tutto ancora una volta arbitraria ed illegittima. Per altro mette conto anche rammentare l'insegnamento costante di questa Corte - che il Collegio condivide - Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed invero, per il principio dei libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcoolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (Cassazione penale, sez. un., 27 settembre 1995, n. 1299, Cirigliano).
Le considerazioni che precedono, mentre evidenziano le gravi e disdicevoli carenze del provvedimento impugnato, rendono necessario un annullamento di tale atto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona perché, acquisita la prova alcoolemica e la prova testimoniale già ammessa, adotti la tempestiva e conseguente decisione in modo tempestivo, considerata la incombente prescrizione del reato. Ed infatti, ove questa dovesse intervenire, si perverrebbe, sostanzialmente se pure per altra via, al medesimo esito assolutorio, certo non fisiologico per l'Ordinamento; ma in tal caso meritando le giuste valutazioni dell'inconsueta procedura (quanto meno per la sintesi di molteplici e non lievi illegittimità contenuta nelle invero poche righe di cui consta il provvedimento) in diversa e competente sede.
Per le ragioni prima dette, si segnala l'urgenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 Cpp;
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004