Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula P REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiamo 1769 85/0 1 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Rosario De Musis Presidente R.G.n.6318/1999 .15817 dr. Mario Putatuto Donati Viscido Crom. Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Giuseppe Cellerino Ud.01.03.2001 Consigliere Consigliere dn. Saverio Toffoli ha promunciato la seguente SENTENZA fijunske sul ricorso proposto da: TI ES, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Pellicano e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, im persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, da- gli avvocati Mario Passaro, Carlo De Angelis e Faustó M. 994 Prosperi Valenti, per procura speciale in calce alla co- pia notificata del ricorso, e com essi elettivamente do- 1 miciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (Ufficio Legale INPS), resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 6 ottobre 5 novembre 1998, m.251/98, m. 160/97 R.G.A.C.A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 1° marzo 2001; udito l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 21 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato im cancelleria il 30 aprile 1992 la signora ES TI chiedeva al Pretore di Reggio Calabria, im funzione di giudice del lavoro, la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla corresponsione,, in suo favore, del trat- tamento previdenziale d'invalidità. Assumeva la ricorrente che era affetta da malattie in- validanti e che ingiustamente l'INPS aveva megato il suo diritto a tale trattamento, respingendo la domanda. fi mili Costituendosi im giudizio, l'INPS eccepiva l'infonda- tezza della domanda e me chiedeva il rigetto. ** Ammessa ed espletata consulenza tecnica, il Pretore com sentenza del 22 ottobre 1996 accoglieva la domanda, de- terminando dall'l aprile 1991 Ia decorrenza del chiesto trattamento previdenziale. Avverso tale sentenza proponeva appello 1TNPS, lamentan- do che il primo giudice mom aveva esattamente valutato l'entità delle infermità da cui era affetta l'appellata e chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, il Tribunale dichiarasse che l'assicurata mom aveva diritto al trattamento previdenziale. L'appellata chiedeva il rigetto del gravame. Rinnovate le indagini medico-legali, il Tribunale di Reggio Calabria, com sentenza im data 6 ottobre 5 movembre 1998, 3 : accoglieva l'appello e rigettava l'originaria domanda dell'TI. Osservava il Tribunale che, alla stregua dei risultati cui era pervenuto il c.t.u., nominato im grado d'appello, le patologie riscontrate nell'TI non me riducevano la capacità di lavoro a memo di un terzo del normale im oc- cupazioni confacenti alle sue attitudimi. Avverso detta sentenza, con atto motificato il 18 marzo 1999, 1'TI ha proposto ricorso per cassazione, affidato 墓 flock ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, demunziando violazione e falsa appli-. cazione dell'art. 10 R.D.L. m. 636/39, nonchè illegittimi- tà per omessa, insufficiente e comtraddittoria motivazio- me circa um punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente deduce che il Tribunale ha recepito meccanicisticamente le conclusioni del consulemte d'appello, pur essendosi accertato che la TI risulta affetta da "esiti di intervento chirurgico per pervietà interatriale"; che numerose e gravi patologie riscontrate dal c.t.u. di primo grado (rigurgito mitralico e tricuspidale, discinesia del setto interventricolare, blocco di branca destra), somo 1 state totalmente disattese dal c.t.u. di secondo grado, senza 4 alcuma motivazione, e che il Tribunale mon ha ritenuto di chiedere chiarimenti al consulente da esso nominatio;
che nella c.t.u. di primo grado vemiva posta in rilievo la natura degenerativa e progressiva delle patologie riscontratte%;BB che mon è stato im alcum modo considerato il c.d. "danno di previsione"; che il Tribunale avrebbe P dovuto quanto memo disporre, um supplemento di consulenza al fine di accertare gli effetti pericolosi ed usuranti del lavoro di bracciante agricola, com riferimento alla Приве residua capacità del soggetto. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come risulta invero dalla sentenza impugnata, il c.t.u. ha riscontrato che la TI è affetta da "esiti di in- 4 tervento chirurgico per pervietà interatriale senza se- gmi di scompenso, lieve poliartrosi im soggetto ipoevo- luto somaticamente di tipo armonico di anni 48 e di atti- vità agricola, patologie tutte che non ne riducono la ca- pacità di lavoro a meno di un terzo del normale im occupazio mi confacenti alle sue attitudini. Detto c.t.u. non ha rile vato altre patologie, pur avendo dettagliatamente riportato la diagnosi del primo consulente. Per quanto concerne il c.d. "danno di previsione", risulta dalla c.t. .., alla quale il Tribunale si è riportato, che mom vi è più una cardiopatia im atto passibile di evoluziome im peius,, ma vi sono esiti chirurgici di uma pregressa per- 5 vietà interatriale, su cui l'attività lavorativa è usu- rante nom diversamente da quanto possa esserlo in sog- getti normali. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del c.t.u., poichè il giudizio appare ampiamente documentato nella relazione tecnica ed è il frutto di argomentazioni le- gali ineccepibili, basate su dati clinici e confortate dagli esami eseguiti. Ed in materia di invalidità, le valutazioni del consu- Ариево lente tecnico alle quali il giudice di merito abbia a- derito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza me- dica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di secondo le predette accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi ai fini di una corretta nozioni - diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura consiste, come nella specie, in un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia for- 1 dato sulla consulemma tecnica (Cass. 26 gennaio 1998, n. 751). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo 6- il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 1° marzo 2001. I Presidente (dr. Rosario De Musis) Reparse be Munis Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Junto Figinale Phillie IL CANCELLIERE 2 22 MAG. 2001 Depositato in Cancelleria oggi.. IL CANCELLIEREAN I D , O L A L S 0 O S 1 B 3 A , I 3 T T , D 5 R A . A A S ' T E N L S P L S O E 3 I P 7 D N - M I I G 8 S - O 1 A N E 1 A D S D E I E T E , A G N O E G O S R E T E T L T IS I R G I A E D L R L O E D - 7-