CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8597 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Donzella, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, del 30 ottobre 2025, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato, con procedura de plano, inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, del 14 ottobre 2011, che aveva condannato RE RI alla pena dell’ergastolo per l’omicidio premeditato di NT OR, commesso il 5 dicembre 2008. La richiesta di revisione era basata sul contenuto di un'intercettazione ambientale, effettuata il 4 settembre 2017, all'interno di un veicolo in uso a MB TT, nella quale quest'ultimo avrebbe confessato di essere l'unico autore materiale dell'omicidio dell'avvocato NT OR. 2. RI NC ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8597 Anno 2026 Presidente: EL CA Relatore: CH IN Data Udienza: 29/01/2026 2 21. Con primo motivo denuncia violazione dell'articolo 630, lett. c), cod. proc. pen. e l'erronea valutazione del requisito della prova nuova dolendosi che la Corte di appello abbia escluso il carattere di novità dell'intercettazione anche se mai acquisita nel giudizio di cognizione, concluso con la sentenza di condanna definitiva. 2.2. Con secondo motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine alla decisività della prova nuova essendo mancata un’analisi specifica del contenuto della captazione e della sua idoneità a scardinare il quadro probatorio originario. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per avere la Corte dichiarato inammissibile un'istanza che presentava elementi meritevoli di approfondimento. 2.4. Con un quarto motivo denuncia vizio di motivazione stante la mancata valutazione dell'attendibilità del teste NC OR e di una rinnovata valutazione delle dichiarazioni del medesimo, congiunta alla prova nuova addotta. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della revisione non costituisce un’impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Secondo l’insegnamento di questa Corte, inoltre, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718). Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). Evidentemente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di 3 inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili "ictu oculi" (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01). Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Tale valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 – 01) Tale preliminare filtro di ammissibilità, è funzionale ad evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione in circostanze nelle quali si è già in grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza 2. Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo con cui la difesa si duole dell’erronea valutazione del requisito della prova nuova, dedotta a fondamento dell’istanza di revisione, in quanto distonico rispetto alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale che - lungi dall’escludere il requisito della novità della prova addotta rappresentata da una intercettazione ambientale nella quale un terzo soggetto ( MB TT) avrebbe confessato di essere stato l’unico autore materiale dell’omicidio dell’avv. OR, in quanto risalente al 4 ottobre 2017 e pertanto cronologicamente successiva al momento di definitività della sentenza di condanna (del 12 Febbraio 2013)-risulta aver sviluppato un ragionamento radicalmente diverso con il quale la difesa non si confronta. In particolare, la Corte di appello, dopo essersi riportata al contenuto di precedenti provvedimenti che hanno dichiarato inammissibili altre istanze di revisione, di identico tenore, presentate dal medesimo RI, ha evidenziato la mancanza di decisività dell’ intercettazione e l’inidoneità della stessa a neutralizzare il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna, costituito dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno individuato in modo convergente l’RI come colui che ha sparato alla vittima;
particolare rilievo è stato, altresì, dato alle dichiarazioni del teste NC OR, figlio della vittima, il quale ha riferito di essersi trovato nello studio del padre al momento di esecuzione dell’omicidio e di avere visto l’RI uscire dalla stanza, nella quale ha rinvenuto il padre privo di vita, dopo gli spari. Non è ravvisabile, pertanto, alcun errore nella valutazione del requisito della novità della prova addotta, in quanto il giudizio della 4 Corte risulta piuttosto incentrato sulla mancanza di decisività della stessa a determinare il superamento dei giudizi già espressi. 3.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione sulla decisività della prova nuova addotta. La Corte di appello ha escluso il carattere di decisività dell'intercettazione addotta a fondamento della richiesta di revisione in ragione del suo contenuto oggettivo, che non corrisponde a quello prospettato dall’istante; le doglianze difensive mirano a fondare un giudizio alternativo di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese, nel giudizio di merito, da vari collaboratori di giustizia e che hanno trovato conferma anche in altri convergenti elementi di prova. A fronte, di tale motivazione la difesa non oppone contrarie argomentazioni da cui desumere che il contenuto dell’intercettazione ambientale, richiamata nell’istanza e riportata per sintesi, sarebbe idonea a dimostrare la fallacia del precedente giudizio di colpevolezza e a delineare eventualmente un profilo di responsabilità esclusiva del suddetto TT nell’esecuzione dell’omicidio, non concorrente con quella dell’istante, fondata nei giudizi di merito su plurimi elementi, comprese le dichiarazioni del figlio della vittima. 4.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dell'erronea applicazione del criterio della manifesta infondatezza. La doglianza è generica ed in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, sopra richiamato e che si ribadisce, secondo cui integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, per l’inconferenza o inaffidabilità della prova nuova riscontrabile "ictu oculi", rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01). 5.È manifestamente infondato anche il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata valutazione dell'attendibilità dal teste NC OR, avendo, al contrario, la Corte territoriale evidenziato la mancata indicazione di elementi che neghino il fatto storico così come riferito dal medesimo teste il quale ha riferito di avere rinvenuto il padre esanime nel suo studio, dopo avere visto il medesimo istante uscire, con una pistola in mano, correndo dopo l'esplosione di quattro colpi di pistola in rapida successione. 6. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CH CA EL
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Donzella, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, del 30 ottobre 2025, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato, con procedura de plano, inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, del 14 ottobre 2011, che aveva condannato RE RI alla pena dell’ergastolo per l’omicidio premeditato di NT OR, commesso il 5 dicembre 2008. La richiesta di revisione era basata sul contenuto di un'intercettazione ambientale, effettuata il 4 settembre 2017, all'interno di un veicolo in uso a MB TT, nella quale quest'ultimo avrebbe confessato di essere l'unico autore materiale dell'omicidio dell'avvocato NT OR. 2. RI NC ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8597 Anno 2026 Presidente: EL CA Relatore: CH IN Data Udienza: 29/01/2026 2 21. Con primo motivo denuncia violazione dell'articolo 630, lett. c), cod. proc. pen. e l'erronea valutazione del requisito della prova nuova dolendosi che la Corte di appello abbia escluso il carattere di novità dell'intercettazione anche se mai acquisita nel giudizio di cognizione, concluso con la sentenza di condanna definitiva. 2.2. Con secondo motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine alla decisività della prova nuova essendo mancata un’analisi specifica del contenuto della captazione e della sua idoneità a scardinare il quadro probatorio originario. 2.3. Con terzo motivo denuncia violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per avere la Corte dichiarato inammissibile un'istanza che presentava elementi meritevoli di approfondimento. 2.4. Con un quarto motivo denuncia vizio di motivazione stante la mancata valutazione dell'attendibilità del teste NC OR e di una rinnovata valutazione delle dichiarazioni del medesimo, congiunta alla prova nuova addotta. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Occorre preliminarmente ricordare che l'istituto della revisione non costituisce un’impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma rappresenta un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Secondo l’insegnamento di questa Corte, inoltre, anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718). Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). Evidentemente, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di 3 inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili "ictu oculi" (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01). Il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Tale valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 – 01) Tale preliminare filtro di ammissibilità, è funzionale ad evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione in circostanze nelle quali si è già in grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza 2. Ciò premesso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo con cui la difesa si duole dell’erronea valutazione del requisito della prova nuova, dedotta a fondamento dell’istanza di revisione, in quanto distonico rispetto alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale che - lungi dall’escludere il requisito della novità della prova addotta rappresentata da una intercettazione ambientale nella quale un terzo soggetto ( MB TT) avrebbe confessato di essere stato l’unico autore materiale dell’omicidio dell’avv. OR, in quanto risalente al 4 ottobre 2017 e pertanto cronologicamente successiva al momento di definitività della sentenza di condanna (del 12 Febbraio 2013)-risulta aver sviluppato un ragionamento radicalmente diverso con il quale la difesa non si confronta. In particolare, la Corte di appello, dopo essersi riportata al contenuto di precedenti provvedimenti che hanno dichiarato inammissibili altre istanze di revisione, di identico tenore, presentate dal medesimo RI, ha evidenziato la mancanza di decisività dell’ intercettazione e l’inidoneità della stessa a neutralizzare il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di condanna, costituito dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che hanno individuato in modo convergente l’RI come colui che ha sparato alla vittima;
particolare rilievo è stato, altresì, dato alle dichiarazioni del teste NC OR, figlio della vittima, il quale ha riferito di essersi trovato nello studio del padre al momento di esecuzione dell’omicidio e di avere visto l’RI uscire dalla stanza, nella quale ha rinvenuto il padre privo di vita, dopo gli spari. Non è ravvisabile, pertanto, alcun errore nella valutazione del requisito della novità della prova addotta, in quanto il giudizio della 4 Corte risulta piuttosto incentrato sulla mancanza di decisività della stessa a determinare il superamento dei giudizi già espressi. 3.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della mancanza di motivazione sulla decisività della prova nuova addotta. La Corte di appello ha escluso il carattere di decisività dell'intercettazione addotta a fondamento della richiesta di revisione in ragione del suo contenuto oggettivo, che non corrisponde a quello prospettato dall’istante; le doglianze difensive mirano a fondare un giudizio alternativo di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese, nel giudizio di merito, da vari collaboratori di giustizia e che hanno trovato conferma anche in altri convergenti elementi di prova. A fronte, di tale motivazione la difesa non oppone contrarie argomentazioni da cui desumere che il contenuto dell’intercettazione ambientale, richiamata nell’istanza e riportata per sintesi, sarebbe idonea a dimostrare la fallacia del precedente giudizio di colpevolezza e a delineare eventualmente un profilo di responsabilità esclusiva del suddetto TT nell’esecuzione dell’omicidio, non concorrente con quella dell’istante, fondata nei giudizi di merito su plurimi elementi, comprese le dichiarazioni del figlio della vittima. 4.È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dell'erronea applicazione del criterio della manifesta infondatezza. La doglianza è generica ed in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, sopra richiamato e che si ribadisce, secondo cui integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, per l’inconferenza o inaffidabilità della prova nuova riscontrabile "ictu oculi", rimanendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 - 01). 5.È manifestamente infondato anche il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata valutazione dell'attendibilità dal teste NC OR, avendo, al contrario, la Corte territoriale evidenziato la mancata indicazione di elementi che neghino il fatto storico così come riferito dal medesimo teste il quale ha riferito di avere rinvenuto il padre esanime nel suo studio, dopo avere visto il medesimo istante uscire, con una pistola in mano, correndo dopo l'esplosione di quattro colpi di pistola in rapida successione. 6. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CH CA EL