Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna ,in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dall'articolo 689, comma secondo lettera a) n.5 e lett.b) nuovo cod.proc.pen., il quale dispone che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra l'altro, le 'sentenze previste dall'art.445', ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2001, n. 22951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22951 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO - Presidente - del 23/04/2001
1. Dott. MAZZA FA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 1894
3. Dott. GALBIATI RUGGERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 049277/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM FA N. IL 25/01/1978
2) TI GI N. IL 07/10/1981
avverso SENTENZA del 19/10/2000 GIP TRIBUNALE di RIMINI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del P.G. inammissibile Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo la mancanza di motivazione della stessa in relazione al diniego della non menzione della condanna. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Come già da questa Corte pacificamente affermato (Sez. 5^ 15/06/1992 - 19/09/1992, Weber mu. 192252) "In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso avverso il diniego del beneficio della non menzione della condanna, di cui all'art. 175 cod. pen., poiché la prescrizione esecutiva, cui il beneficio stesso tende, è realizzata dalla legge stessa che - con l'art. 689 comma secondo lett. a) n. 5 e lett. b) nuovo cod. proc. pen. - prevede che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate - tra l'altro - le "sentenze previste dall'art. 445", ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta".
Dalla dichiarazione di inammissibilità deriva l'onere, in solido, delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in lire 1.000.000 (un milione) per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, ciascuno, di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001