Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
ce 66863 1 A R T R.G. 21692/1999 - Udienza del 14.2.2001 - Ogg: Imposta registro e INVIM S I G E REPUBBLICA ITALIANA . R X . 4 U D A A L 2 D E E B D E A I PR A CA AZIONE T T S A N N 1 I E E 3 S R S 1 I * E SEZIONE TRIBUTARIA . A T CRON. 19595 N A Composta dai sigg.ri Magistrati: M Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66863 sul ricorso proposto dalla l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
PO AN -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione. 44, n. 252/44/1998, del 22.10/3.11.1998. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 14.2.2001, dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso I 2601 1 Osserva in fatto Con atto di compravendita del 17.5.1990 AN PO vendeva alla s.r.l. "Maneggio La Rocca” un fabbricato con circostante terreno adibito a maneggio sito in comune di Varallo, località Gabbio, per il prezzo dichiarato di L. 60.000.000 di cui lire 15.000.00 per il terreno e lire 45.000.000 per il fabbricato.. I contraenti dichiaravano che il prezzo del fabbricato era stato determinato ai sensi dell'art. 12 d.l. 70/1988, conv. in legge 154/1988, e davano mandato al notaio rogante per il classamento definitivo dell'immobilepresso l'UTE.. Effettuato l'accatastamento e calcolata la relativa rendita, l'Ufficio del registro di Milano emetteva avviso di liquidazione dell'imposta di registro e INVIM sulla base della differenza tra il valore tabellare e il valore dichiarato in atto. Avverso l'avviso il PO ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Milano eccependone l'illegittimità perché la rendita catastale non era mai stata portata a sua conoscenza. La Commissione adita accoglieva il ricorso con decisione n. 17/45/1995. Pronunciando sull'appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'impugnazione con compensazione delle spese. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 70/1988, conv. in legge 154/1988, e l'erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il PO non ha svolto attività difensiva in questa sede. Rileva in diritto Il ricorso é inammissibile. Esso risulta spedito per la notifica a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., in data 11.11.1999; la ricorrente Amministrazione, peraltro, non ha fornito la prova della sua ricezione da parte della contribuente, avendo omesso di depositare il relativo avviso sottoscritto dal consegnatario dell'atto. 2 Ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza statuizioni in ordine alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in camera di consiglio 14.2.2001 difform Il Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.2 GIU. 2001Oggi S ONE IL CANCELLIERE C1 A G Osvaldo Ascanio [ E N IO 86 Z /19 A R 5 IST /4 . 26 N G - . E .R B R .P . IA L A D L R D L A E . A E D B T T I A S U EN T N IB SE 1 S IA 13 E R I A T R . E N T A M 3