Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15681 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 156 81/0 3 Reg. gen. n. IN NOME DEL d. 11. 6. 2003 Ciol 31862 LA CORTE UPREMA DI ČASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Stefano Ciciretti 1. Dottor Presidente Рее Paolino Dell'Anno Consigliere 2. Dottor Michele De Luca Consigliere 3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 4. Dottor Pasquale Picone Consigliere 5. Dottor ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI FA, elettivamente domici- liato in Roma in via Baldo degli Ubaldi 66 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Rinaldi, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro 1'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta procura 1 3599 in atti, dagli avvocati Antonietta Coretti, FA Fonzo e Antonino Sgroi;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento del 13 febbraio 2001, depositata il giorno 21 succes- sivo, numero 69, r.g. 68/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del giorno 11 giugno 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento ha respinto l'impugnazione proposta da RI FA nei confronti di quella del locale tribunale che aveva ri- gettato la domanda dello stesso diretta al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità nella gestione spe- ciale dei coltivatori diretti non essendo stata fornita pro- va documentale della sussistenza del rapporto di lavoro a- gricolo per gli anni dal 1962 al 1967. Della decisione viene chiesta la cassazione dal RI. L'ente previdenziale in- timato si è costituito con sola procura. Motivi della decisione: -Con un primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 13 (quarto e quinto comma) della leg- ge numero 1338 del 1962, 116 del codice di procedura civile, 2704, 2721, 2722 e 2723 del codice civile, nonchè vizi della 2 motivazione il ricorrente deduce che il giudice di merito ha apoditticamente affermato che nella specie non era stata fornita prova scritta della esistenza del rapporto di lavoro per il periodo dal 1962 al 1967, totalmente trascurando di valutare al proposito sia "l'estratto conto assicurativo in- viato dal RI all'NP (in giudizio prodotto e non con- testato" che "il certificato storico di famiglia", compro- vante l'iscrizione anagrafica di esso ricorrente nel nucleo familiare del proprio padre, titolare della azienda agricola alla cui conduzione i congiunti contribuivano. La censura è per una parte inammissibile e, per l'altra, mani- festamente infondata. E invero, quanto al primo dei due do- cumenti, occorre in primo luogo osservare che non appare as- solutamente comprensibile quale sia il contenuto di esso e la sua conseguente eventuale decisività, il tutto limitando- si in violazione del principio di autosufficienza del ri- - corso per cassazione a una asserita sua produzione nel - giudizio. In ogni caso di esso non si fa alcun riferimento nell'atto di appello avverso la pronuncia di primo grado, sicchè deve trarsi la conclusione che si tratti di questione totalmente nuova e pertanto non sottoponibile per la prima volta nella fase del controllo di legittimità. Relativamente poi al certificato anagrafico, sembra evidente la sua inin- fluenza potendo lo stesso essere idoneo a comprovare la con- vivenza ma non certamente e neanche a titolo indiziario - la avvenuta prestazione, da parte di tutti i componenti del- la famiglia, di attività lavorativa nella azienda paterna. 3 Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 112, 115, 116, 345, 414, 416 e 420 del codice di procedura civile, nonchè vizi della motivazio- ne - il ricorrente espone che, essendo risultata documental- mente dimostrata per quanto sopra esposto la esistenza di un rapporto di lavoro, il giudice di appello avrebbe dovuto am- mettere le prove testimoniali dirette a precisare la durata di tale rapporto. La manifesta infondatezza di questa seconda censura deriva, con tutta evidenza, dalla accertata assenza di una prova do- cumentale quale richiesta dal quarto comma dell'articolo 13 della legge numero 1338 del 1962 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale numero 568 del 1989. In applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di at- tuazione del codice di procedura civile, non deve provveder- si sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudi- zio. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2003. Il consigliere estensore Il presidente Weno GAUR whim Min Sum. 8 A 3 1 S 3 S . 6 A T T Au . R , I A N ' A D S L , E IL CANCELLIEREelle 3 L O P E 7 L S lucie - D I L 8 I - O N S 1 B G 1 N I O E D S E A Depositato in Cancelleria I A D G T A E G S , 20 OTT. 2003 E O O O L P T R T T I M oggi I A S R I L I IL CANCELLIERE A G L D E D E R O E D T N E S E