Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
In tema di guida senza patente da parte di cittadino straniero, non spetta al P.M. eseguire accertamenti circa l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo nello Stato di origine dell'agente, incombendo su quest'ultimo l'onere di indicare di essere in possesso di una patente in corso di validità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2012, n. 47294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47294 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/11/2012
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1567
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 6991/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE NT N. IL 12/04/1966;
avverso la sentenza n. 1979/2011 TRIB. SEZ. DIST. di AVERSA, del 07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con sentenza in data 7.12.2011, ha dichiarato la penale responsabilità di EC NT in ordine al reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, condannando l'imputato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione EC, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. L'esponente rileva che il giudicante ha affermato la responsabilità dell'imputato, sulla scotta dei seguenti elementi: il fatto che EC sia stato sorpreso alla guida di un'auto; e la circostanza che il prevenuto non abbia conseguito la patente di guida italiana.
La parte assume che, nel presente procedimento, sussista una carenza probatoria, data dal mancato accertamento circa l'eventuale conseguimento da parte dell'imputato di patente di guida rilasciata dal Paese di origine. Ed osserva che il cittadino straniero titolare di patente di guida, in corso di validità, rilasciata dallo Stato di appartenenza, risponde in via meramente amministrativa, per il caso di circolazione alla guida di un veicolo in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
3.1 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riferito che risultava accertato, all'esito dell'effettuato controllo, che EC NT si era posto alla guida della autovettura Volvo tg. FIM91779, senza essere provvisto del prescritto permesso di guida. E, sulla scorta di tale evenienza, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato in iscrizione. Deve pure rilevarsi che il processo che occupa si è svolto nella legittima contumacia dell'imputato e che la difesa non ha allegato alcuna documentazione attestante il conseguimento, da parte del prevenuto, di patente di guida nel Paese di provenienza.
Tanto chiarito, soffermandosi specificamente sul motivo di doglianza dedotto dal ricorrente, giova considerare che non spetta all'organo di accusa, nell'ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente di guida nel Paese di origine. Invero, con riguardo a tale tema di prova, si profila un onere di allegazione, in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 116 C.d.S.. L'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, infatti, consiste nel porsi alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente;
e, rispetto a tali elementi, l'accusa è gravata dal relativo onere probatorio. Diversamente, l'indicazione relativa all'eventuale conseguimento di patente estera in corso di validità, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un veicolo in Italia, rientra tra gli oneri conseguenti all'esercizio di tale specifica attività.
3.2 Poiché, nel caso di specie, la difesa non ha altrimenti dedotto la circostanza che EC fosse titolare di patente di guida estera, del tutto legittimamente il giudicante ha proceduto a censire il merito dell'ipotesi d'accusa sulla scorta degli elementi di prova sopra richiamati, indicativi della sussistenza, e della riferibilità al prevenuto, del fatto per il quale si procede. Si osserva, infine, che rispetto a tale quadro istruttorio, sfugge in termini la rilevanza dell'astratto riferimento, pure effettuato dal ricorrente, alla disciplina riguardante la guida di veicoli da parte di soggetto titolare di patente rilasciata da uno Stato estero, di cui all'art. 136 C.d.S..
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012