Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2002, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPPRIA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO05700 / 0 2 dal Sig. SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA "per diritti € 3,10... 20 HPR. 2002. IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Concessione di vendita di autoveicoli. Recesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CI -- Presidente R.G.N. 22340/99 Dott. Gaetano - 532/00 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 16:38' Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ap. 1285 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE al SIG. Umberto Rilasciata studio SEN TENZA sul ricorso proposto da: per dirit APR. 2002 IA UT S.P.A., in persona del procuratore speciale -- IL CANCELLIERE dott. Antonio Scognamiglio elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio LIRE 5000 dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato SERGIO SPERANZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
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contro
UTCILENTO S.R.L.; CANCELLERIA intimato e sul 2° ricorso n° 00532/00 proposto da: 2002 S.R.L., in UTCILENTO persona del suo legale 364 1 rappresentante pro tempore DI SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY presso 10 studio dell'avvocato MONICA MENNELLA, 230 difesa dall'avvocato STEFANO CIANCI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 1
contro
IA UT S.P.A.; intimato - avversO la sentenza n. 1120/99 della Corte d'Appello il 16/07/1999, di TORINO, sezione III civile emessa depositata il 13/08/99; RG.873/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato SERGIO SPERANZA;
udito l'Avvocato STEFANO CIANCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso del ricorsorigetto principale, assorbito l'incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.11.95, l'UTcilento s.r.l. esponeva tra l'altro: che aveva stipulato in data 30.8.1993 con la FI UT s.p.a. contratto di - concessione di vendita di autoveicoli e autoricambi FI in una certa zona;
-che il contratto era a tempo indeterminato, con facoltà per ciascuna delle parti di porvi fine in qualsiasi momento con un preavviso di 12 mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata;
che peraltro alla FI UT s.p.a. veniva riconosciuto il diritto di - recedere dal contratto, con effetto immediato, in qualsiasi momento, a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla concessionaria in alcuni specifici casi previsti al punto 6.2, tra i quali, alla lettera h), quello in cui il proprietario o uno dei responsabili della gestione della impresa della Concessionaria fossero oggetto di una procedura penale, suscettibile di recare pregiudizio all'immagine della FI o della sua rete o al normale svolgimento degli affari da parte della Concessionaria;
- che in data 29.8.94 era stata spedita dalla FI UT s.p.a. Direzione di Area di Napoli alla UTcilento s.r.l. Via Nazionale 137 - Capaccio una raccomandata a.r. del seguente tenore: "In dipendenza della procedura penale di cui le cronache giornalistiche del giorno 27 agosto 1994 riferiscono essere oggetto la persona del Vostro Amministratore Unico e socio di maggioranza, ed ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola (h) dell'art.
6-2 dei contratti di concessione con Voi stipulati in data 30 agosto 1993, Vi significhiamo la nostra volontà di recedere - come recediamo da detti contratti con effetto immediato. Vorrete, pertanto e senza indugio, porre in essere tutti i comportamenti di cui l'art. 7 dei contratti succitati Vi fa obbligo. Distinti saluti"; che la clausola 6.2.h.) invocata dalla controparte doveva ritenersi nulla - e comunque invalida;
- che non ricorrevano in ogni caso gli estremi del recesso invocato dalla FI UT s.p.a.; -che infatti, nella raccomandata del 29.8.94 non si faceva alcun riferimento a quale fosse stato il pregiudizio subito dalla FI, dal momento 3 che essa in realtà non ne aveva avuto alcuno, trattandosi di fatti completamente estranei all'immagine dell'azienda, fondati in via esclusiva su "illazioni giornalistiche" peraltro prontamente smentite dallo stesso giornale "Il Mattino". Premesso tra l'altro quanto sopra l'UTcilento s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la IA UT s.p.a. chiedendo: - 1) accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della clausola 6.2.lettera h) del contratto di concessione di vendita e conseguentemente l'illegittimità del recesso da detto contratto compiuto dalla FI UT s.p.a. con la lettera del 29.8.1994; - 2) in via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso della FI UT s.p.a. del 29.8.94, perchè non ne ricorrevano i presupposti contrattuali;
- 3) per l'effetto condannare per i motivi di cui sopra la FI UT s.p.a. al risarcimento in forma generica di tutti i danni arrecati all'UTcilento s.r.l., da liquidarsi in separata sede;
- 4) condannare la FI UT s.p.a., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Resisteva in giudizio la IA UT. Con sentenza 10.7.97-9.2.98 il Tribunale di Torino respingeva le domande e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite. Contro questa decisione proponeva appello L'UTCILENTO. Resisteva in giudizio la IA UT. Con sentenza 16.7 - 13.8.99 la Corte di Appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava illegittimo il recesso della IA UT s.p.a. dai contratti di concessione di vendita di autoveicoli e di pezzi di ricambio stipulati il 30.8.1993; di conseguenza condannava genericamente la IA UT s.p.a. a risarcire alla UTCILENTO s.r.l. i danni conseguenti al recesso ingiustificato, danni da liquidare in separata sede come richiesto dalla UTCILENTO s.r.l.; condannava la IA UT s.p.a. a rimborsare alla controparte le spese di causa di entrambi i gradi 4 liquidati complessivamente, quanto al 1° grado, in complessive 10.000.000 e per il secondo grado in complessive £ 9.500.000 (oltre IVA e CPA). Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la IA UT s.p.a. con quattro motivi. controricorso ed ha proposto ricorso incidentale Ha resistito con l'UTCILENTO. La "...IA UT PARTECIPAZIONI S.P.A. (già denominata IA UT S.p.A.)..." ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi. I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi. La ricorrente principale IA UT s.p.a., con il primo motivo, denuncia "Contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 1373 cod. civ, in relazione all'art. 360, nn 3 e 5, c.p.c." esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. La sentenza della Corte di Appello di Torino dovrà essere riformata per contraddittorietà della motivazione su di un punto essenziale ai fini della decisione, nonché per violazione dell'art. 1373 cod. civ., che, pacificamente, attribuisce al recesso un carattere solutorio definitivo del rapporto negoziale, nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto che: "Se le indagini preliminari avevano avuto un epilogo negativo entro i primi quattro giorni dal loro inizio... e se la sola fonte di notizie ritenuta attendibile dall'ispettore FI (il quotidiano "Il Mattino di " Napoli), dopo aver cautamente menzionato nel primo articolo la necessità di verificare l'ipotesi accusatoria, aveva correttamente pubblicato la notizia dell'epilogo negativo delle indagini preliminari, quando erano trascorsi otto giorni dal giorno della pubblicazione della notizia dell'arresto del DI, allora 5 la concedente, la quale non aveva dato peso alla smentita ed alla affermazione di innocenza proveniente personalmente dal DI, non disponeva [al momento della rettifica, n.d.r.] di dati sufficienti per ritenere..." che il procedimento avesse "... una consistenza tale da essere idoneo a recare pregiudizio all'immagine della FI od al normale svolgimento degli affari da parte della Concessionaria.
Considerato che
, dalla medesima fonte giornalistica cui la FI aveva dato credito dieci giorni prima, era scaturita una seconda notizia idonea a cambiare completamente il tenore della prima notizia neutralizzandone il senso allarmante, allora la concedente avrebbe potuto legittimamente conservare l'effetto della sua comunicazione di recesso contenuta nella lettera 29.08.94, soltanto a condizione di trasformarla in comunicazione di recesso ad nutum con effetto dilazionato (ossia rinviato all'anno successivo)". La contraddittorietà in cui i Giudici sono incorsi è evidente. Il tenore delle parole utilizzate dai Giudici lascia intendere, con ogni evidenza, come essi abbiano ritenuto che il presupposto dell'idoneità del procedimento a recare pregiudizio, fosse presente ed esistesse al momento della prima notizia, ma fosse venuto meno a seguito della pubblicazione della rettifica. La sentenza della Corte di Appello di Torino dovrà, pertanto, essere riformata sia per contraddittorietà della motivazione, sia per violazione di norme di legge. E segnatamente. Per contraddittorietà della motivazione, stante il non corretto procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, atteso che i Giudici hanno accolto la domanda della società UTcilento diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso "perché non ne ricorrevano i presupposti contrattuali", quando gli stessi Giudici hanno palesemente mostrato di ritenere che tali presupposti esistevano al momento della comunicazione del recesso. Per violazione di norme di legge, e specificamente dell'art. 1374 cod. civile e dei principi civilistici che disciplinano la risoluzione dei negozi giuridici e, in particolare, gli effetti della risoluzione. Se, cioè, i presupposti di cui alla clausola 6.21 erano presenti alla data del 28.8.1994, epoca del suo esercizio, allora il contratto di concessione, in forza e conseguenza del carattere solutorio definitivo ed irreversibile del recesso stesso, doveva ritenersi definitivamente estinto ad ogni effetto di legge e non avrebbe potuto rivivere se non in forza di un nuovo accordo negoziale. Con il secondo motivo la IA UT denuncia "contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza della Corte: - ha ritenuto che l'immagine di FI avrebbe potuto considerarsi danneggiata, e la procedura avrebbe dovuto considerarsi idonea a recare pregiudizio, solo qualora gli indizi raccolti a carico del DI avessero giustificato il rinvio a giudizio;
- ragionando a contrario, ha altresì, implicitamente ma inequivocabilmente, lasciato intendere di ritenere del tutto irrilevante, in termini di detrimento dell'immagine di FI, la pubblicazione della notizia sui giornali. Tale modo di ragionare è non corretto ed illogico. La Corte: dapprima, ha correttamente fornito un'interpretazione - estensiva del concetto di "procedura", mentre, successivamente, nel momento in cui ha subordinato l'idoneità di tale procedimento ad arrecare pregiudizio all'esistenza degli indizi sufficienti per il rinvio a giudizio, ha fornito un'interpretazione assai più ristretta della nozione di procedura, restringendone il significato al processo penale stictu sensu, - ed inoltre, mentre alla pagina 9 della sentenza ha ritenuto che "Non il fondamento dell'imputazione, bensì i contenuti della procedura avrebbero potuto giustificare l'esercizio... della facoltà di recesso", poco oltre, alle pagine 19-20, ha subordinato il pregiudizio dell'immagine FI, e 7 dunque l'esistenza del presupposto di cui alla clausola 6.2.h, al rinvio a giudizio del DI. Qualora si volesse seguire il ragionamento della Corte, si dovrebbe concludere che i Giudici torinesi abbiano interpretato la clausola 6.2.h nel senso che l'idoneità della procedura ad arrecare pregiudizio a FI sarebbe sussistita solo in presenza di un rinvio a giudizio di un legale rappresentante o amministratore di UTcilento e, conseguentemente, che solo il rinvio a giudizio del legale rappresentante o dell'amministratore avrebbe costituito giusta causa di recesso. Ma se così fosse la Corte, oltre ad essersi ripetutamente contraddetta, avrebbe violato anche le più basilari regole di interpretazione del negozio giudizio. Con il terzo motivo la IA UT denuncia "contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360. n. 5 cp.c." esponendo quanto segue. Anche qualora per mera ipotesi si decidesse di prescindere dai motivi svolti sub I) e sub II) e si volesse ammettere che la Corte di Appello, valutando l'impatto sul pubblico delle notizie apparse sul quotodiano "Il Mattino" e così svolgendo un giudizio in fatto che non sarebbe censurabile in questa sede, abbia ritenuto ab origine inesistente il presupposto dell'idoneità della procedura ad arrecare pregiudizio a FI, comunque la pronuncia dei Giudici torinesi sarebbe suscettibile di riforma, stante la contraddittorietà tra i presupposti in fatto posti alla base del ragionamento dei Giudici. Segnatamente, infatti, la sentenza, dapprima, alla pagina 5, nei FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, ha qualificato la rettifica pubblicata in data 4.9.1994, un "breve articolo su tre colonne" "con lo stile sommesso", poi, successivamente, in motivazione, ha qualificato la medesima notizia come "idonea a cambiare completamente il tenore della prima notizia neutralizzandone il senso allarmante". Ci si chiede, pertanto, come possa un articolo dallo stile sommesso essere idoneo a 8 modificare il tenore di una precedente pubblicazione e, per quanto ci interessa, ad eliminare nel pubblico dei lettori la percezione del collegamento di FI con un soggetto dipinto come appartenente ad un clan mafioso. Con il quarto motivo la IA UT denuncia "Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360. n. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Nel corso del giudizio di appello, in sede di memoria di replica, FI UT aveva evidenziato che la doglianza avversaria secondo cui il recesso operato da FI sarebbe stato illegittimo in quanto posto in essere in violazione dei principi di correttezza, diligenza e buona fede, atteso che IA UT non avrebbe agito nel rispetto di tali principi nel momento in cui, per usare le parole dell'appellante, "ha emesso un così grave provvedimento sulla base di una mera notizia giornalistica rivelatasi poi falsa", a ben vedere introduceva in giudizio una domanda nuova, che, in quanto tale, doveva essere dichiarata inammissibile;
in quanto nell' atto di citazione d'appello la società UTcilento si era limitata a chiedere che fosse dichiarata l'illegittimità della clausola 6.2.(h) per contrasto della stessa con i principi di correttezza, diligenza e buona fede. I motivi del ricorso incidentate sono privi di pregio. Occorre anzitutto prendere in esame l'ultima doglianza. Premesso che alla base delle medesima vi è in realtà un asserito error in procedendo in relazione al quale la S.C. e' anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 8468 del 25/09/1996), si la domanda volta a contestare la legittimità del recesso per osserva che insussistenza nella specie dei presupposti previsti dalla clausola 6.2.h. non era affatto nuova in quanto aveva costituito ritualmente oggetto dell'atto di appello (v. in particolare i motivi 4 e 5; e v. la domanda proposta “……. in via subordinata...” al 9 punto 2 delle conclusioni dell'atto di appello). La tesi della IA UT non può quindi esere accolta. Non sembra inutile precisare che sul punto la Corte di Appello ha specificamente (anche se in parte implicitamente) motivato allorquando ha affermato che meritava accoglimento "...la domanda subordinata dell'appellante AC, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso della FI ..."; con ciò rilevando indirettamente che una siffatta domanda subordinata era stata ritualmente proposta nell'atto di appello. Quanto alle altre doglianze si osserva che esse si basano su una interpretazione errata dell'impugnata decisione. La Corte di merito infatti ha proceduto (sia pure talora implicitamente) ad una attenta analisi degli eventi del procedimento penale e di come questi erano stati oggetto di articoli di giornale, valutando tutti questi dati singolarmente e nel loro insieme (ed in particolare nel loro succedersi, comprendendo nel periodo oggetto della valutazione anche quello successivo all'invio della lettera 29.8.94; nel senso che ha ritenuto illegittimi: - sia il recesso comunicato con detta lettera, sulla base degli eventi antecedenti la medesima;
- sia il successivo mantenimento della volontà di recesso, sulla base degli eventi antecedenti e successivi) e pervenendo alla conclusioni di cui sopra sulla base di una valutazione complessiva (la quale quindi non ha scisso gli avvenimenti predetti in due o più fasi cronologiche oggetto di valutazioni distinte;
né si è limitata a considerare solo gli eventi processuali o solo gli eventi concernenti la diffusione giornalistica delle notizie;
ma li ha valutati entrambi) suffragata da una motivazione esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Una volta assodato che (al di là di qualche lapsus della motivazione, 10 irrilevante per la sua modestia e inidoneità ad inficiare la logica complessiva della motivazione stessa) degli eventi sopra indicati nessuno è stato ignorato o valutato singolarmente od in relazione solo a singoli altri;
ma hanno trovato tutti la loro collocazione nell'ambito della predetta valutazione complessiva (ed immune da vizi logici o giuridici) di tutti i fatti rilevanti considerati nella loro successione cronologica (e cioè una volta assodato che nessun fatto è stato oggetto della valutazione ai fini della decisione se non inquadrato in detta complessiva successione), vengono evidentemente a trovarsi prive di base tutte le doglianze in questione che presuppongono un diverso atteggiarsi della motivazione in esame. Non sembra inutile aggiungere che i due brani surriportati della sentenza (circa .la rettifica pubblicata in data 4.9.1994...", qualificata dapprima nei 66 FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO come un "breve articolo su tre colonne" "con lo stile sommesso", poi, successivamente, in motivazione, come "idonea a cambiare completamente il tenore della prima notizia neutralizzandone il senso allarmante"; v. sopra sub motivo n. tre), se vengono esattamente interpretati inquadrandoli nel contesto della sentenza (alla luce delle considerazioni sopra esposte), non evidenziano alcuna illogicità ed in particolate nessuna contradittorietà della motivazione. In conclusione l'impugnata motivazione deve ritenersi immune dai vizi denunciati. Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso principale va dunque respinto. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'UTCILENTO denuncia “OMESSA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1569, 1570 E 1751 c.c. NONCHE' DEGLI ARTT. 1375, 1671, 2237 E 1727 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 nn. 2 e 5 11 GENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 43929 CEN C p. Lexizi (Dollesa. FUIPPC) Il Responsable Mudiziari 0 0 3 (Dr. M. RACC c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. I Giudici dell'appello non si sono pronunciati sulle argomentazioni dell' UTCILENTO circa la nullità o invalidità della clausola 6.2 (h) evidentemente perché ritenute superate dalla diversa prospettazione giuridica formulata dalla IA UT della natura del recesso qualificato come recesso per giusta causa;
ma anche per il recesso per giusta causa deve ritenersi che valga l'inderogabilità dell'onere del congruo preavviso di cui agli artt. 1569, 1750 e 1751 c.c. Se poi si ritenesse che il . contratto di concessione di vendita ha soltanto i caratteri di scambio e somministrazione escludendosi quindi ogni rilevanza all'elemento fiduciario, la clausola sarebbe nulla in quanto priva di causa giuridicamente tutelabile. Trattandosi di ricorso condizionato, il rigetto del ricorso princiale comporta il suo assorbimento. Le spese deguono la soccombenza (la ricorrente IA deve quindi rimborsare alla controricorrente e ricorrente incidentale UTCILENTO le spese del giudizio di cassazione) e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale e rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 197,29 oltre € 9.000 (novemila euro) per onorario. Così deciso a Roma il giorno 8.2.2002. Gavan Fiducio IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Alter. Then IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Umberto Cicero oggi, 19 APR 2002. 109T 129,11 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CASS Umberto Cicero 456T 30,99 12 TOT. 160,10