Sentenza 13 luglio 2010
Massime • 1
Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera antitaccheggio, di un oggetto (nella specie un televisore), sottratto ad un supermercato, occultandolo sotto il giubbotto, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il controllo degli addetti alla sicurezza.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 37242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37242 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1848
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 34109/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI VI N. IL *27/01/1977*;
2) UR A\ N. IL *17/06/1978*;
avverso la sentenza n. 14761/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che chiede il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa Città che aveva dichiarato il \Nasi\ e la \Urru\ colpevoli del reato di furto, in concorso, per essersi impossessati di un televisore LCD di 14 pollici e del relativo alimentatore, sottraendoli all'esercizio commerciale Ipercoop, avendo, il \Nasi\, occultato il televisore sotto il giaccone, e li aveva condannati il primo alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120 di multa e la seconda a quella di mesi tre e 10 di giorni reclusione nonché di Euro 80 di multa, con la sospensione condizionale della pena e non menzione per la \Urru\.
2. Il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo che, esclusa dal primo giudice l'aggravante del mezzo fraudolento, il reato risulterebbe improcedibile, non essendo stata la querela regolarmente proposta, e che il fatto andrebbe qualificato come furto tentato e non consumato.
Il difensore deduce anche che la pena non era stata contenuta nel minimo edittale, tenuto conto della condizione di tossicodipendenza degli imputati.
3.- Incorsi sono infondati.
a.-Questa Corte ha affermato il principio che il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati a proporre querela per il furto, in quanto persone offese del reato, essendo essi responsabili della custodia dei beni posti in vendita e quindi anche essi parti lese in seguito al reato (Cass., sez. 5^, 18 marzo 2009, n. 26220, sez. 5^, 27 marzo 2003, n. 22860). Per cui, essendo stata la querela proposta dal direttore del punto vendita non vi è alcun difetto di procedibilità.
b.- Legittimamente, poi, è stato qualificato il fatto come furto consumato sia perché gli imputati erano riusciti a oltrepassare la barriera antitacheggio con il televisore nascosto sotto il giubbotto, a nulla rilevando che il fatto fosse avvenuto sotto il controllo degli addetti alla sicurezza (ad es. Cass., sez. 5^, 9 maggio 2008, n. 23020) sia perché la \Urru\ come risulta dalla sentenza appellata era riuscita a portare fuori dal supermercato l'alimentatore, recuperato solo dopo opportune ricerche.
c - La Corte ha, infine, adeguatamente valutato la gravità del fatto, precisando che il bene sottratto non era destinato a soddisfare le esigenze primarie di entrambi gli imputati, nonché i precedenti del \Nasi\: cioè ha fatto riferimento legittimamente e logicamente ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010