Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio, per abnormità, dell'ordinanza con cui il tribunale monocratico, oltre i termini previsti dall'art. 33 quinquies, comma primo, cod. proc. pen., abbia, nel dibattimento, per reato la cui cognizione appartenga al tribunale in composizione collegiale, restituito gli atti al P. M. anziché al tribunale stesso, comporta la trasmissione degli atti al tribunale collegiale laddove la decadenza, per inosservanza dei termini, del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, non abbia formato oggetto di ricorso.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 43193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43193 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1756
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 41457/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TRIESTE;
avverso l'ordinanza in data 1 luglio 2011 del Tribunale monocratico di Trieste nel procedimento n. 4/2011, nei confronti di:
DE EN, nato a [...] il [...];
e DE DI, nata a [...] il 1701/1982. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita, nella camera di consiglio del 12 giugno 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
letta la requisitoria del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, CESQUI Elisabetta, la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, perché proceda al giudizio. RITENUTO IN FATTO
1. DI EN e DI DI, all'esito di udienza preliminare, sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, per rispondere del delitto previsto dagli artt. 110 cod. pen., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3, lett. d), e comma 3 ter, lett. b), (abbreviato in T.U. imm.), per aver compiuto, in concorso tra loro e con almeno un altro complice rimasto ignoto, atti diretti a procurare l'ingresso clandestino in Italia di quattro cittadini extracomunitari albanesi in cambio della corresponsione della complessiva somma di Euro 8.000,00 agli organizzatori del viaggio (fatto avvenuto in Sgonico, provincia di Trieste, il 23 marzo 2009).
Nell'udienza del 1 luglio 2011, celebratasi in contumacia degli imputati, dopo l'ammissione delle prove e l'avvio dell'istruzione dibattimentale, il Tribunale, avvedutosi che la cognizione del reato spettava al medesimo ufficio in composizione collegiale, richiamati l'art. 33 septies cod. proc. pen., commi 1 e 2, ha sospeso l'esame testimoniale del maresciallo Musei Angelo e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in sede, per quanto di sua competenza.
2. Ricorre a questa Corte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il quale denuncia l'abnormità del predetto provvedimento.
Di fronte all'errore commesso dal giudice dell'udienza preliminare per la fallace individuazione del tribunale monocratico come competente per il giudizio, il giudice del dibattimento, interrompendo l'esame del primo testimone e, quindi, violando anche il disposto dell'art. 33 quinquies cod. proc. pen. che pone come termine ultimo per la rilevazione dell'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati al tribunale monocratico o collegiale quello previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., comma 1, anziché trasmettere gli atti direttamente al tribunale collegiale, ai sensi dell'art. 33 septies cod. proc. pen., comma 1, ha applicato la previsione normativa di cui al comma 2 del medesimo articolo che riguarda il diverso caso della citazione a giudizio non preceduta dall'udienza preliminare. Ciò avrebbe comportato un'indebita regressione del procedimento e un conseguente stallo processuale, avendo il pubblico ministero già correttamente promosso l'azione penale, richiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio degli imputati, e, pertanto, si imporrebbe l'Intervento di questa Corte di cassazione demolitorio dell'ordinanza abnorme con la corretta trasmissione degli atti al competente tribunale collegiale.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con articolata requisitoria, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, rilevandone l'abnormità nei limiti della disposta restituzione degli atti al pubblico ministero, e, nella prospettata alternativa tra la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste in composizione monocratica ovvero al medesimo Tribunale in composizione collegiale, ha ritenuto la prima soluzione più idonea a ristabilire la fisiologica evoluzione del procedimento verso la sua naturale evoluzione, attesa la tardiva rilevazione dell'errata attribuzione monocratica del giudizio in violazione dell'art. 33 quinquies cod. proc. pen., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel dibattimento instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il tribunale di Trieste, in composizione monocratica, rilevata peraltro tardivamente l'appartenenza del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché procedere ai sensi degli artt. 33 septies, commi 1 e 3, e art. 420 ter cod. proc. pen., comma 4, trasmettendo gli atti al giudice competente e fissando la nuova udienza, ha restituito gli atti al pubblico ministero. Tale provvedimento deve ritenersi abnorme poiché ha determinato un'indebita regressione del procedimento e una situazione di stallo del procedimento, avendo il pubblico ministero già ritualmente esercitato l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio ed essendosi già tenuta l'udienza preliminare, a norma degli artt. 416 e ss. cod. proc. pen. (conformi: Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010,
dep. 24/05/2010, Caretta, Rv. 247204; Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, dep. 27/09/2006, Carta, Rv. 234864). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Quanto al giudice cui trasmettere gli atti per il giudizio, va rilevato che il reato contestato è attribuito alla cognizione del tribunale collegiale, ai sensi dell'art. 33 bis cod. proc. pen., comma 2, poiché agli imputati è ascritta la violazione prevista dal
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3, lett. d), e comma 3 ter, lett. b), con successive modifiche (T.U. imm.), ossia il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina caratterizzato dal fine di profitto, che costituisce fattispecie autonoma di reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (Sez. 1, n. 7157 del 22/01/2008, dep. 14/02/2008, Karpeta, Rv. 239304; Sez. 1, n. 11578 del 25/01/2006, dep. 31/03/2006, Rufai Kuku, Rv. 233872).
La tardiva rilevazione, da parte del giudice monocratico, dell'inosservanza per difetto delle regole di riparto dei reati tra le due articolazioni del tribunale, a causa dell'erronea attribuzione di delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni alla sua cognizione, anziché a quella del giudice collegiale ai sensi dell'art. 33 bis cod. proc. pen., comma 2, non giustifica, a seguito di annullamento per abnormità dell'ordinanza dibattimentale che, in violazione dell'art. 33 septies cod. proc. pen., comma 1, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero, la restituzione degli atti allo stesso giudice monocratico, anziché al competente tribunale collegiale, nel caso in cui la decadenza dal potere di rilevare la violazione delle disposizioni sulla cognizione collegiale o monocratica dei reati, per omesso rispetto dei termini previsti dall'art. 33 quinquies cod. proc. pen., comma 1, non abbia formato oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e, quindi, in applicazione del principio devolutivo di cui all'art. 609 c.p.p., comma 1, non rientri nella cognizione della Corte, trattandosi di questione non rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi del comma 2 dello stesso art. 609.
Nel caso in esame, quindi, poiché il pubblico ministero ha denunciato esclusivamente l'abnormità del provvedimento per aver disposto la restituzione degli atti al suo ufficio, espressamente richiedendo, insieme all'annullamento dell'ordinanza del tribunale monocratico, la trasmissione degli atti al tribunale collegiale, il rispetto del principio devolutivo e la corretta applicazione delle disposizioni in tema di attribuzione dei reati impongono, in difformità sul punto dalle conclusioni del procuratore generale, la trasmissione degli atti al tribunale di Trieste, in composizione collegiale, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al tribunale in composizione collegiale e, per l'effetto, ordina la trasmissione degli atti al tribunale collegiale di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012