Sentenza 25 gennaio 2006
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 12 comma terzo del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), come modificato dalla L. n. 271 del 2004, che prevede il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina caratterizzato dal fine di profitto, costituisce reato autonomo e non mera circostanza aggravante.
Commentari • 4
- 1. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contro le immigrazioni clandestineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2022
Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti e degli amici curiae Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il Tribunale rimettente si trova a giudicare della responsabilità penale di una imputata di origini congolesi, alla quale era contestato il delitto di cui all'art. 12, comma 1, t.u. immigrazione, aggravato ai sensi del comma 3, lettera d), del medesimo articolo, in concorso con il delitto di possesso di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497-bis del codice penale, aggravato dalla finalità di eseguire il primo delitto ai sensi dell'art. 61, numero 2), cod. pen., perché, …
Leggi di più… - 2. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegaleMarco Vitali · https://www.diritto.it/ · 18 gennaio 2022
La disciplina in materia di favoreggiamento dell'immigrazione illegale è contenuta all'interno dell'articolo 12 del Testo Unico sull'Immigrazione. Più precisamente, all'interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all'interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato. Indice: Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale 1.1 L'articolo 12 comma primo del Testo Unico sull'Immigrazione 1.2 L'articolo 12 comma terzo del Testo Unico sull'Immigrazione 1.3 Le altre circostante aggravanti e le attenuanti …
Leggi di più… - 3. Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora apertaAccesso limitatoFabio Basile · https://www.altalex.com/ · 21 maggio 2019
- 4. le circostanze aggravanti del reato di periocoloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 25/07/1998, n. 286, art. 12, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato R. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2006, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/01/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 259
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 006835/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UF KU OLAYINKA OLATUNDE, N. IL 21/10/1958;
avverso SENTENZA del 15/07/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 15 luglio 2004 il G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio applicava a UF UK Olayinka Olatunde, ai sensi dell' art. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 14.000 di multa per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale di due persone (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3). Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell' imputato, rilevando la illegalità della pena inflitta, posto che l'ipotesi contestata (art. 12 cit., comma 3) non costituirebbe ipotesi autonoma di reato, ma circostanza aggravante del reato indicato al comma 1 dello stesso articolo.
Il ricorso è infondato.
Va al riguardo rilevato che con L. 30 luglio 2002, n. 189 il sistema sanzionatorio previsto dall'originario D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, è stato completamente modificato, trasformando in reato autonomo il favoreggiamento commesso per fine di profitto che prima era soltanto una aggravante (comma 3) del reato descritto nel comma 1.
Tanto è reso evidente dalla tecnica usata dal legislatore che per la configurazione del reato di favoreggiamento per fine di profitto (sempre prevista al comma 3, completamente sostituito), anziché rinviare per la descrizione del precetto al comma 1, che prevede una condotta del tutto identica a quella del comma 3, salvo che per la mancanza del fine di profitto, ha, invece, ritenuto di riformulare completamente la disposizione (indicando sia il precetto che la sanzione), così da confezionare, anche graficamente, una ipotesi di reato del tutto autonoma da quella prevista dal comma 1. Autonomia confermata dai successivi commi 3 bis e 3 ter relativi alle circostanze aggravanti che fanno distintamente riferimento alle ipotesi di reato rispettivamente previste dai commi 1 e 3. Nè questa interpretazione è in contrasto con la sentenza 21 ottobre 2004, n. 44644, RV. 230187, citata dal ricorrente in quanto, dal testo della motivazione della decisione, risulta che in tale occasione questa corte ebbe ad affermare che nel caso in esame era applicabile la giurisprudenza che considerava il fine di profitto come circostanza aggravante "in ragione della data del commesso reato", in quanto la nuova disciplina aveva "innovato su tale specifico aspetto".
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006