Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
Costituisce reato autonomo e non mera circostanza aggravante il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina caratterizzato dal fine di profitto previsto dall'art. 12 comma terzo del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla L. n. 189 del 2002.
Commentario • 1
- 1. le circostanze aggravanti del reato di periocoloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 25/07/1998, n. 286, art. 12, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato R. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 7157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7157 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/01/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 61
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 032267/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RP PI TA, N. IL 03/08/1983;
avverso SENTENZA del 06/07/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Al cittadino polacco RP TR AW viene contestato il reato di procurato ingresso di stranieri nel territorio italiano, per fini di profitto, con le aggravanti del numero di stranieri superiori a cinque, dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e della recidiva reiterata infraquinquennale.
Con sentenza 06.07.2007 la Corte d'appello di Ancona, pienamente confermando il giudizio reso in primo grado dal locale Tribunale in data 31.01.2007, riteneva l'anzidetto imputato colpevole del reato a lui ascritto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 2 e 3 bis, fatto commesso in Ancona il 30.10.2006, così condannandolo, in concorso di circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla sola recidiva, alla pena principale di anni 4, mesi 2 di reclusione ed Euro 250.000,00 di multa ed a quella accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Nel disattendere i motivi del gravame, che nulla contestando in punto di fatto - invocavano l'applicazione delle attenuanti generiche, in giudizio di bilanciamento, anche in relazione all'aggravante del fine di profitto, la Corte marchigiana ribadiva che il fatto previsto dall'art. 12, comma 3, cit. (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a fini di profitto) deve essere considerato reato autonomo, e non circostanza aggravante, in relazione alla modifica del sistema sanzionatorio della normativa in questione introdotta con la L. n. 189 del 2002. In tal senso invero milita - argomenta l'anzidetta Corte - il novellato testo normativo che al citato comma 3 formula in senso completo la condotta incriminata (anziché fare rimando alla condotta prevista dal comma 1) ed ai successivi commi 3 bis e 3 ter, che prevedono aggravanti, fa distinti richiami ai commi 1 e 3, così adottando tecnica legislativa che decisamente costruisce il fatto di favorire l'immigrazione clandestina per fini di profitto come ipotesi autonoma di reato e non mera aggravante. Tale interpretazione era inoltre autorevolmente avallata dalla sentenza di questa Corte, Sez. 1^, 25.01.2006. Tanto ritenuto, non poteva dunque essere accolta la tesi difensiva di applicazione delle generiche anche al contestato e ritenuto comma 3.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che, riproponendo la tesi già sostenuta, deduce quale motivo del gravame violazione della legge penale: sostiene il ricorrente che devono ritenersi irrilevanti sia la riproposizione nel comma 3 di condotta sostanzialmente identica a quella del comma 1, sia anche l'autonomia del trattamento sanzionatorio, stante l'unicità del bene giuridico offeso, la specificità di un unico elemento differenziale (il fine di profitto) ed il fatto che già prima della novella il comma 3 prevedeva pena autonoma, elementi tutti che devono far propendere per l'interpretazione che ritiene il fine di profitto mera circostanza aggravante. La proposta interpretazione, deduce ancora il ricorrente, deve ritenersi indotta anche dal dettato del comma 3 quater che divieta il giudizio di bilanciamento solo per le aggravanti di cui ai commi 3 bis e 3 ter, non già per il comma 3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato e va quindi rigettato con ogni conseguenza di legge. Rileva invero la Corte come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso di ritenere che rinnovazione normativa introdotta nel sistema dalla L. 30.07.2002 n. 189 abbia configurato il fine di profitto, di cui al comma 3, fattispecie di reato autonomo, e non mera aggravante (sia pure ad effetto speciale). In tal senso si vedano le decisioni Cass. Pen. Sez. 1^, 15.10.2004, Feng Pei Zeng, e Cass. Pen. Sez. 1^, n. 11578, in data 25.01.2006, RV 233872, Rufaì Kuku. Va altresì rilevato che la decisione di questa Corte che risulta massimata in senso contrario, e cioè adesiva alla tesi che ritiene tali ipotesi aggravanti e non reato autonomo (Cass. Pen. Sez. 1^, n. 44644, in data 21.10.2004, RV 230187, Ren) in realtà si riferisce - significativamente - a fatto commesso prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta modifica legislativa del 2002, e dunque non può essere portata a sostegno dell'interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente (la cui riconosciuta condotta di reato - perpetrata il 30.10.2006 - ricade sotto l'impero della nuova formulazione). Valgono dunque, a sostegno dell'interpretazione qui ribadita, le argomentazioni già svolte da questa Corte nelle citate decisioni e fatte proprie, del tutto correttamente, dai giudici di merito, ed in particolare la tecnica legislativa usata che costruisce l'ipotesi in parola formulandola in modo completo (precetto e sanzione) anziché fare semplice rimando alla condotta decritta dal comma 1 (come normalmente avviene in caso di aggravante). Va altresì recepita la chiarissima ratio legis del legislatore della novella, che è stata quella di colpire in modo più severo, e dunque imponendo un livello sanzionatorio non riducibile per effetto delle attenuanti, per quei casi contrassegnati da fine di lucro, connotati dunque da maggiore gravita e pericolosità sociale, ed anche altamente riprovevoli alla coscienza collettiva, per l'approfittamento delle condizioni disperate di tanti esseri umani. A fronte di ciò non hanno pregio le deduzioni del ricorrente: quella che ricorda come anche nel sistema previgente per il fine di profitto fosse prevista pena autonoma, atteso che dimentica la circostanza determinante che, nel nuovo, è autonomamente descritto anche il precetto;
quella che ricorda il nuovo regime di bilanciamento di cui all'art. 3 quater (che rimanda ai soli commi 3 bis e 3 ter), posto che ciò è invero coerente con l'ipotesi - qui sostenuta - che il legislatore ha inteso costruire il comma 3 quale fattispecie autonoma di reato, per la quale dunque non si poneva proprio problema di bilanciamento con eventuali attenuanti.
In definitiva va confermato che la condotta ascritta al ricorrente - favoreggiamento di immigrazione clandestina a fine di profitto - deve essere ritenuta ipotesi di reato autonoma, come tale non suscettibile di giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti. Il ricorso va quindi respinto. Il ricorrente, pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RP TR AW al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008