Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
In caso di emissione di decreto penale di condanna per il reato di allontanamento in caso di incidente stradale, il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica richiesta del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 19747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19747 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 852
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 039770/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LATINA;
nei confronti di:
1) BO IN, N. IL 01/02/1946;
avverso DECRETO del 30/03/2006 GIP TRIBUNALE di LATINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida.
FATTO
Con decreto in data 30.3.2006 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha dichiarato GG GI colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art. 189, comma 7 (commesso in Formia il 12.7.2003)
condannandolo alla pena di Euro 3.420,00 di ammenda. Il decreto di condanna è stato comunicato al pubblico ministero in data 20.4.2006 e in data 18.5.2006 ha proposto ricorso per cassazione, avverso l'anzidetto decreto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, chiedendone l'annullamento per essere stata dal Giudice per le indagini preliminari omessa l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria dal menzionato D.Lgs., art. 189.
DIRITTO
L'art. 111 Cost., comma 7, prevede che contro le "sentenze" è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ed il decreto di condanna è dal codice di rito assimilato alla sentenza di condanna, condividendone il contenuto decisorio del merito (cfr. Cass. pen. Sez. 3, 22.5.2007, n. 21894, Rv 236950). Il pubblico ministero è, pertanto, legittimato, in virtù della richiamata disposizione costituzionale, a proporre ricorso per cassazione nei confronti del decreto di condanna (cfr. Cass. pen., sez. 4, 24.5.2007, n. 25089; Sez. 4, 13.2.2008, n. 11358). È necessario, peraltro, che il decreto di condanna non sia divenuto irrevocabile (e lo è, a norma dell'art. 648 c.p.p., comma 3, quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile) o che nei confronti dello stesso non sia stata proposta opposizione: nel primo caso, invero, si esauriscono i poteri del giudice della cognizione, mentre nel secondo il provvedimento è destinato ad essere posto nel nulla e la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative è trasferita al giudice dell'opposizione (con sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del pubblico ministero), che può, a norma dell'art. 464 c.p.p., comma 4, "applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna".
Nel caso concreto: a) il ricorso per cassazione è stato proposto nei termini di legge, vale a dire nei trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento al pubblico ministero richiedente (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)); b) non risulta che il ricorso sia stato proposto quando ormai era decorso il termine per presentare opposizione;
c) non risulta sia stata proposta opposizione avverso il decreto di condanna.
Inoltre, il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge. Non sussistono, dunque, cause di inammissibilità del ricorso medesimo.
Ciò premesso, si deve rilevare:
- che effettivamente, con il decreto di condanna, il Giudice per le indagini preliminari non ha irrogato l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria;
- che il decreto penale, al pari dell'applicazione concordata della pena di cui all'art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. Un. 27.5.1998, n. 8488, Bosio) equiparata ex lege alla sentenza di condanna, pur non comportando l'applicazione di pene accessorie, non esclude l'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie previste per il reato;
- che il citato art. 189 C.d.S., comma 7, impone al giudice, obbligatoriamente e riservandogli i poteri di determinazione della durata nell'ambito dei limiti edittali previsti (per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni), l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per chiunque, essendo stato comunque coinvolto in un incidente stradale a causa del suo comportamento, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite;
- che, di riflesso, nel caso di decreto penale, la sospensione della patente di guida deve essere irrogata dal Giudice per le indagini preliminari ex officio, senza cioè che sia necessaria specifica istanza del pubblico ministero richiedente il decreto di condanna;
- che sussiste, dunque, la denunciata omissione, integrante violazione di legge.
Di conseguenza, l'impugnato decreto va annullato limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per la statuizione sul punto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al GIP del Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009