Sentenza 6 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 24585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24585 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2189
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047505/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE EP NEL PROC. C/ N. IL 08/06/1970;
avverso ORDINANZA del 04/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto del 29 settembre 2003 il procuratore della Repubblica di Napoli disponeva il sequestro probatorio di nove apparecchi videogiochi installati nell'esercizio di sala da gioco di cui era titolare ad Ercolano RN ZO perché avevano caratteristiche di funzionamento vietate sicché la loro detenzione integrava gli estremi del reato previsto dall'art 110 TULPS, come modificato dalla legge n. 338/2000. Con ordinanza del 4 novembre 2003, il tribunale di Napoli, adito in sede di riesame del provvedimento, confermava il sequestro, condannando RN ZO al pagamento delle spese del procedimento incidentale.
Ricorre per Cassazione PE EP, asseritamente noleggiatore dei predetti apparecchi, lamentando, sotto il profilo della violazione dell'art. 324 commi 6 e 7 c.p.p. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) dello stesso codice di rito, l'inefficacia del provvedimento, sul rilievo che non era stato notificato ne' a lui ne' al suo difensore l'avviso di fissazione dell'udienza camerale e che la motivazione resa in proposito dal tribunale del riesame (il PE non è firmatario dell'istanza di riesame ed è terzo proprietario dei beni sequestrati, per cui la nullità dedotta rientra tra quelle relative che possono essere eccepite solo da chi vi ha interesse, e tra questi non figura il proprietario della cosa sequestrata) non poteva condividersi, sia perché era erroneo considerarlo terzo proprietario della cosa (egli era il noleggiatore degli apparecchi videopoker, come risultava dalla comunicazione della notizia di reato fatta dalla Questura di Napoli), sia perché la più recente giurisprudenza di legittimità aveva fornito di recente una diversa e più garantista interpretazione in tema di notifiche riguardanti le misure cautelari reali.
2. Va preliminarmente rilevato che dall'esame degli atti risulta che l'avv. Massimo Romano, con atto del 27 ottobre 2003, propose istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro di apparecchiature elettroniche/videopoker disposto dal PM, quale "difensore di RN ZO", aggiungendo nel corpo dell'istanza "nell'interesse dei suoi assistititi" (fl. 1).
Con atto del 3 novembre 2003, cioè il giorno prima dell'udienza camerale, lo stesso avvocato Romano, quale "difensore di PE EP", indagato nello stesso procedimento eccepiva l'omessa notifica ad esso PE dell'avviso di fissazione dell'udienza, chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del provvedimento impugnato (fl. 7).
Per l'udienza del 4 novembre 2003, l'avv. Romano predisponeva una memoria difensiva "in favore di RN ZO e PE EP" (fl. 8-12), che veniva depositata presso la cancelleria del tribunale del riesame dalla Dott.ssa Valeria Simeoni, all'uopo delegata dall'avv. Romano (fl. 14).
Ed ancora. Sempre dagli atti si ricava l'esistenza di una dichiarazione di nomina dell'avv. Romano fatta dal PE, priva di data.
Ciò premesso, si osserva.
Il ricorso non è fondato.
Nel caso in cui la richiesta di riesame venga proposta dal solo difensore, si sono formati due distinti orientamenti, inclini l'uno ad esigere la notificazione dell'avviso dell'udienza all'indagato o all'imputato che non abbia personalmente avanzato la richiesta (Cass., Sez. 1^, 10 gennaio 1996, Ponzio;
Cass., Sez. 3^, 7 maggio 1994, Diana) e l'altro a non ritenerla necessaria, poiché la norma dispone che tale notificazione vada fatta esclusivamente "al difensore e a chi ha proposto la richiesta", con previsione speciale rispetto all'art. 309 comma 3 c.p.p. (Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 1996, D'Angiolella). Si osserva in ogni caso che l'indagato non è parte necessaria della procedura incidentale in questione e può restare del tutto indifferente al vincolo posto sul bene, per cui non sarebbe vulnerato il suo diritto di difesa.
Le Sezioni Unite sono intervenute una prima volta statuendo che "l'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato al difensore in ogni caso e all'indagato solo quando abbia sottoscritto la relativa istanza", affermando in motivazione che nella specie non trova applicazione l'art. 127, richiamato dall'art. 324 solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento e non anche in relazione al termine - di giorni tre e non dieci - e ai destinatari, aggiungendo che l'esclusione, dal novero di questi ultimi, dell'indagato non istante e la mancata coincidenza, in tal caso, tra legittimazione a ricevere l'avviso e legittimazione al ricorso - a lui riconosciuto dal successivo art. 325 - non sono contraddittorie o irragionevoli, in quanto dettate dall'esigenza di contemperare celerità della procedura ed effettivo esercizio del diritto di difesa, garantito dall'intervento del difensore, al quale l'interessato si è completamente affidato, riservandogli la presentazione e la redazione dell'istanza (Cass., Sez. Un., 20 novembre 1996, D'Ambrosio; ma vedi anche Cass., Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi). Più di recente, le Sezioni Unite hanno cambiato opinione, affermando che l'indagato o l'imputato ha diritto alla notificazione dell'avviso contenente la data fissata per l'udienza relativa al riesame di un decreto di sequestro, anche quando la richiesta sia stata sottoscritta dal solo difensore (Cass., Sez. Un., 10 novembre 2000, Scarlino). Sennonché - hanno precisato le Sezioni Unite - l'avviso non è dovuto a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione.
Alla stregua degli atti riferiti e tenendo conto di queste indicazioni giurisprudenziali, è evidente, come ha ritenuto il tribunale del riesame, che il PE non risulta ne' firmatario della richiesta di riesame (che l'avv. Massimo, ad onta della dizione equivoca che figura nell'atto del 27 ottobre 2003, ha proposto esclusivamente quale "difensore di RN ZO") ne' ha proposto impugnazione, posto che il suo nome figura accomunato per la prima volta a quello del RN nella memoria difensiva depositata dall'avv. Romano tramite la Dott.ssa Simeoni all'udienza camerale del 4 novembre 2003.
Ne deriva che seguendo l'orientamento espresso in entrambe le decisioni delle Sezioni Unite dianzi richiamate, la doglianza del PE è priva di fondamento.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004