Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1512
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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Massime1

Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito.

Commentario1

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    Giuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1512
Data del deposito : 2 febbraio 2001

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