Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 11, presso lo studio dell'avvocato GARZILLO, difeso dall'avvocato MARTUCCI ZECCA GIUSEPPE, con studio in 70100 BARI CORSO BENEDETTO CROCE,70, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del Ministero legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1004/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 21/10/1997, depositata il 08/11/97;
RG. 190/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MARTUCCI ZECCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^, assorbito il terzo motivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 26.6.1990 RE VI assumeva che il 22.10.1989,alle ore 12, mentre passava a piedi sul marciapiedi all'interno del recinto della M.C.T.C. di Bari, dove si era recato per l'espletamento di pratiche automobilistiche, era caduto in un tombino a seguito del cedimento della grata metallica che lo ricopriva, riportando grave trauma contusivo toracico, con frattura del corpo sternale, con inabilità assoluta per 70 giorni, parziale per gg.20, e con postumi permanenti del 3%. Pertanto l'attore conveniva davanti al tribunale di Bari il Ministero dei trasporti per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa.
Con sentenza del 25.10.1993 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che fosse da escludere la responsabilità del convenuto, in quanto l'attore si era portato in una zona in cui era vietato l'accesso ai pedoni ed aveva, quindi, posto in essere una condotta illecita, che era stata la causa dell'infortunio.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'attore. La corte di appello di Bari, con sentenza dell'8.11.1997, rigettava l'appello, rilevando che l'attore non aveva specificato ne' nell'atto di citazione ne' successivamente il quantum ne' aveva fornito alcuna prova in merito. In particolare non aveva richiesto di provare il quantum del danno patrimoniale subito ne' aveva fornito elementi in merito al lavoro espletato ed al reddito annuale prodotto ne' in merito all'incidenza dell'inabilità su detto lavoro. Secondo la corte di merito la mancanza di prova sul quantum rendeva inutile l'esame delle doglianze in merito all'an debeatur. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resiste con controricorso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Il RE ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente va rilevato che la nullità della notifica del ricorso, per essere stata la stessa effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per il giudice di merito in luogo che presso l'Avvocatura generale risulta superata, come ammette lo stesso resistente, dalla sanatoria determinata dalla costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, per il tramite dell'Avvocatura generale.
Infatti con riguardo a ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'amministrazione, la nullità della notificazione, in quanto eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché l'Avvocatura generale dello Stato, resta sanata, con effetto "ex tunc" dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriormente alla scadenza del detto termine (Cass. sez. un., 6 febbraio 1998, n. 1275).
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto non provato il quantum del danno, pur avendo egli esibito certificazione sanitaria rilasciata dalla USL Bari 10 e dall'Inail e dal consulente medico legale, da cui emergevano la diagnosi della malattia, la durata ed i postumi permanenti (70 gg. di inabilità assoluta, 20 di inabilità parziale al 50% e 3 % di invalidità permanente); che, in ogni caso, con l'atto di citazione si faceva riferimento alle lettere di costituzione in mora, in cui si erano richieste le somme di L.
2.400.000 per invalidità temporanea e L.
4.500.000 per quella permanente;
che, in mancanza di prove, detto danno doveva essere liquidato con il criterio del triplo della pensione sociale;
che, a parte il danno patrimoniale, era stato richiesto anche il danno biologico, da liquidarsi secondo equità. Assume il ricorrente che egli aveva richiesto di provare con consulenza tecnica di ufficio quanto risultava dalle certificazioni sanitarie esibite.
2.2. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver liquidato il danno biologico e quello morale, che ricorrono nella specie, in quanto le lesioni subite era da ascriversi a colpa della controparte, e per non aver liquidato il danno patrimoniale, come aveva richiesto di provare in sede istruttoria, anche se il danno patrimoniale non era evidenziabile dalla denunzia dei redditi, tenuto conto che egli, quale titolare di una scuola guida e di svolgimento di pratiche automobilistiche, si era avvalso di collaboratore.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha provveduto alla liquidazione del danno biologico e di quello morale a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., tenuto conto che trattavasi di liquidazione equitativa, sganciata da parametri economici reddituali, per i quali occorreva far riferimento, come limite minimo, a quello fissato dall'art. 4 della l. n. 39/1977. Lamenta poi il ricorrente che la sentenza di appello abbia ritenuto inutile l'esame delle doglianze in merito all'an debeatur, mentre era errata la sentenza del tribunale che aveva escluso la responsabilità del Ministero convenuto, tenuto conto delle prove prodotte in primo grado.
3.1. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono solo parzialmente fondati e pertanto, vanno accolti solo per quanto di ragione (e cioè in relazione al danno biologico ed a quello morale).
Quanto al problema del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità va preliminarmente osservato che le censure del ricorrente, sottendono un'equazione tra invalidità permanente e danno patrimoniale da invalidità (sia essa temporanea o assoluta), per cui provata la prima risulta provato anche il secondo. Ciò non può essere condiviso, se lo si intende in termini di puro automatismo.
Rileva preliminarmente questa Corte che la giurisprudenza, in coerenza con i principi elaborati in particolare dalla Corte Costituzionale (14.7.1986 n. 184 e 27.10.1994, n. 372), ha individuato la figura del danno biologico, come danno correlato alla lesione della persona ed inteso come menomazione arrecata all'integrità psicofisica del soggetto, in violazione dell'art. 32 Cost.. Il danno biologico è un danno evento, che trova la sua fonte di tutela nell'art. 2043 c.c., accanto al danno patrimoniale vero e proprio (art. 2043 c.c.) ed al danno morale (art. 2059 c.c.),che sono tipici danni conseguenze. L'evento biologico della menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, dà luogo di per sè al danno biologico, che come tale va provato e risarcito, indipendentemente dal fatto se da detta menomazione sia poi derivata anche una perdita patrimoniale (intesa anche sotto il profilo della perdita di guadagno), che costituisce quindi un danno conseguenza, ontologicamente differente da quello biologico (Cass. 17.3.1995,n. 3119). Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure di danno non reddituale (cd. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, riduzione della capacità lavorativa generica).
3.2. Se invece sussiste una riduzione della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale e come tale va liquidato a norma dell'art. 2043 cc. (danno patrimoniale e, quindi, conseguenza). Quindi l'invalidità (sia totale che parziale), mentre di per sè concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale.
3.3. La prova di detto danno patrimoniale grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità(cd. micropermanenti), può presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà.
Trattasi, però, pur sempre di una prova presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capacità di lavora specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimoniale in concreto.
4.3. Quanto detto in - tema di prova del danno da invalidità permanente, vale anche in tema di prova del danno da inabilità temporanea.
Anche la prova di questo danno va fornita dal soggetto danneggiato, sia pure potendosi avvalere delle presunzioni suddette. Se infatti il soggetto non svolgeva ne' avrebbe svolto alcun lavoro durante il periodo di inabilità temporanea, ovvero se pure svolgendolo, ha continuato a percepire o produrre lo stesso reddito, per qualunque motivo, nonostante l'inabilità (tra questi vi è il caso del lavoratore dipendente che ha continuato a percepire la retribuzione: Cass. 12.5.1999, n. 4685; Cass. 23.5.1997, n. 4609;
Cass. 26.10.1995, n. 11143) non essendosi prodotto un danno patrimoniale per effetto dell'inabilità, nessun risarcimento a questo titolo va effettuato..
4.4. In conclusione il danno patrimoniale, come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno ed a sua volta della riduzione della capacità lavorativa specifica e non della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente, è risarcibile autonomamente dal danno biologico, soltanto se vi è la prova che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito e che questo reddito (o parte di esso) non è stato ottenuto (Cass. 15.11.1996, n. 10015). La prova di detto danno grava sul danneggiato, che ne chiede il risarcimento, anche se detta prova può essere presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica (che costituisce il fatto noto da cui risalire al fatto ignoto).
5.l. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che l'attore nessuna prova avesse fornito del danno patrimoniale subito "ignorandosi il suo reddito annuo all'epoca del sinistro, il tipo di lavoro esercitato (se dipendente o autonomo), l'incidenza dell'inabilità sulla percezione del reddito".
Trattasi di accertamenti di fatto che rientrano nei compiti del giudice di merito e che non sono sindacabili in questa sede, se adeguatamente motivati, come appunto nella fattispecie.
5.2. Va, inoltre, rilevato che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il giudice del merito non poteva applicare la disciplina prevista dall'art. 4 della l. n. 39/1977, in quanto essa costituisce norma eccezionale relativa alla sola azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (Cass. 11.6.1990, n. 5672; Cass. 11.5.1989, n. 2150; Cass. 23.4.1981, n.
2428). Inoltre anche in tema di danno patrimoniale, fatto valere in sede di azione diretta nei confronti dell'assicuratore per r.c.a., per l'applicabilità della disciplina di cui al citato art. 4, è necessario che sia provata una riduzione della capacità di lavoro specifica.
Sennonché nella fattispecie lo stesso attore, quanto ai postumi permanenti, assume che essi erano pari al 3%.
I postumi permanenti di piccola entità (le c.d. micropermanenti), che non hanno rilevanza sotto il profilo della menomazione della capacità di guadagno, vanno ricompresi nell'ambito della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto in sè e per sè considerata (danno biologico), da valutarsi in via equitativa (Cass. 19.2.1998, n. 1764; Cass. 20.1.1997, n. 535,; Cass. 20.7.1993,n. 8066). Pertanto il giudice dopo aver proceduto al riconoscimento della risarcibilità del danno biologico, non può procedere all'ulteriore liquidazione della "micropermanente", ove non sia dimostrato che la stessa abbia inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto (Cass. 9.12.1994, n. 10539).
6.1. Fondata è, invece, la censura relativa alla ritenuta mancata prova del quantum del danno morale e del danno biologico e conseguentemente al rigetto dell'appello sotto questo profilo. Va, anzitutto, premesso che, allorché il danneggiato richiede il risarcimento del danno da fatto illecito, senza una specifica indicazione delle voci (patrimoniali e non patrimoniali) cui il danno si riferisce, esso deve essere inteso come relativo a tutte le voci di danno (Cass. 6 agosto 1997, n. 7275). Infatti il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio), con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto, si riferisce a tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse), a meno che non risulti esclusa, a priori, la sua idoneità a ricomprendere tutte tali possibili voci attraverso una manifestazione adeguatamente esplicita, intervenuta ab origine o nel corso del procedimento, per cui, in assenza di detta specificazione, da una parte la domanda si deve intendere riferita a tutte le possibili voci e dall'altra sarà da ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito (pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio), attesa la preclusione derivante dal primo giudicato.
Nella fattispecie, quindi, avendo l'attore richiesto il risarcimento dei danni subiti per il fatto illecito assunto, ha richiesto con questa formula anche il risarcimento del danno biologico e di quello morale.
6.2. Anche detti due danni, ovviamente, vanno provati nella loro esistenza, tenendo però presente che il danno biologico è un danno evento, per cui provata la lesione ed i postumi conseguenti, risulta provato il danno biologico, mentre il danno morale, dipendendo da un fatto illecito costituente reato, può essere ritenuto provato sulla base delle presunzioni semplici.
Quanto, invece, alla liquidazione di detti due danni, è assolutamente irrilevante l'attività lavorativa ed il reddito prodotto dal danneggiato.
Infatti entrambi detti danni vanno liquidati equitativamente dal giudice, a norma degli artt. 2056, 1226 c.c., che può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati (c.d. tabelle dei punti), tenendo conto che condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere, però, il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (per il danno biologico: Cass. 19.5.1999, n. 4852; Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998, n.
11532; per il danno morale: Cass. 6.10.1994, n. 8177; Cass. 26.2.1996, n. 1474).
6.3. Nè può fondarsi il rigetto della domanda, con cui venga rimessa la liquidazione di questo danno all'apprezzamento del giudice, sul rilievo della "mancata specificazione del quantum", come pare ritenere, per altro verso, la sentenza impugnata. Osserva questa Corte che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese, mentre solo ove manchi la precisa indicazione dei titoli, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato (Cass. 4.8.1994, n. 7221). In presenza dei suddetti elementi, allorché ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), in tema di liquidazione equitativa da parte del giudice del quantum del danno, il solo fatto che l'attore si sia rimesso non solo nell'atto introduttivo, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni, a detta valutazione equitativa sul preciso ammontare del danno,, non dà luogo alla nullità della domanda per mancata specificazione del petitum.
Infatti, poiché detta valutazione equitativa è espressamente prevista dalla legge nell'ipotesi in cui il danno, pur essendo certo, non è provabile nel suo ammontare (o la prova è difficoltosa), non è possibile sostenere che il solo rimettersi alla valutazione equitativa del giudice, comporti la nullità della domanda, poiché ciò significherebbe l'inoperatività delle due suddette norme, in quanto, il giudice, prima ancora di procedere alla valutazione equitativa, dovrebbe dichiarare la nullità della domanda per mancata specificazione del petitum.
Nè detta specificazione del quantum, in siffatta ipotesi, è necessaria in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto, essendo la liquidazione rimessa esclusivamente al potere equitativo del giudice, l'eventuale indicazione ad opera della parte di una specifica somma, se superiore a quella che il giudice equitativamente liquiderà, avrebbe solo una funzione sollecitatoria, se - invece - è inferiore, avrebbe anche la funzione di limitare in quei termini il petitum, ma non di specificare il quantum effettivo del danno, essendo esso sempre rimesso alla valutazione equitativa del giudice. I suddetti tre motivi di ricorso vanno pertanto, accolti nella parte in cui censurano l'impugnata sentenza per aver rigettato l'appello, quanto alla domanda del risarcimento del danno biologico e di quello morale, sul solo rilievo della mancata prova del quantum.
7.1. Quanto alla censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe esaminato le doglianze in merito all'an debeatur, sulle quali il tribunale aveva erroneamente deciso, nonché alle censure mosse, nel terzo motivo di ricorso, avverso la decisione del Tribunale, ritiene questa Corte che le stesse siano inammissibili. Infatti, la sentenza di appello, avendo ritenuto non provato nella fattispecie il quantum del danno e quindi infondata la domanda, e rigettato per tale motivo l'appello, ha ritenuto in effetti assorbite le predette censure relative alla decisione di I grado sull'an debeatur.
7.2. La congruità della motivazione della sentenza del giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni che sono state sottoposte al medesimo e dallo stesso risolte per decidere la controversia, restando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa, che sia stata adottata dal giudice di primo grado, interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello (Cass. 19 novembre 1983, n. 6890). Quindi in questa sede non possono esser fatte valere questioni attinenti ad assunti difetti motivazionali della sentenza di primo grado. Nell'ottica (per quanto errata) della sentenza di appello, che la mancata prova del quantum comportasse il rigetto della domanda per ogni voce di danno (anche quelli non patrimoniali), conseguiva necessariamente l'assorbimento delle censure attinenti all'an debeatur, anche relativamente al danno morale ed a quello biologico. Sennonché, la cassazione della sentenza sul punto, comporta che dette censure andranno proposte al giudice di rinvio. Infatti una questione non esaminata dalla corte d'appello, perché ritenuta assorbita, non è prospettabile in cassazione, ma può essere successivamente riproposta in sede di rinvio (Cass. 28 maggio 1987, n. 4774; Cass. civ. 10 febbraio 1990. n. 978).
8. Pertanto, in accoglimento nei termini suddetti del ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bari, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001