Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare adottata in un'udienza successiva a quella in cui era stato disposto il rinvio per omessa notifica al difensore, in quanto l'unico limite temporale invalicabile previsto dall'ordinamento è quello dello spirare dei termini di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2004, n. 39878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39878 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 21/09/2004
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1185
Dott. CASUCCI Giliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 01988/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA CO N. IL 22/03/1961;
avverso ORDINANZA del 26/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 26 marzo 2004, il Tribunale di Bologna ha respinto l'appello proposto da BA CO avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 18 febbraio 2004, con la quale sono stati dichiarati sospesi i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti del medesimo imputato per la durata del termine fissato per il deposito della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta che la Corte di appello abbia adottato il provvedimento oggetto di impugnazione dopo che, in vista della prima udienza di appello fissata per l'11 febbraio 2004, "aveva già avuto modo di esaminare la posizione 'detentiva' del I": il provvedimento di sospensione adottato il 19 febbraio 2004, dopo che la prima udienza era stata rinviata per omessa notifica al difensore, sarebbe pertanto - a dire del ricorrente - illegittimo.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Nè dalla norma evocata, ne' dal sistema emerge, infatti, un obbligo per il giudice di adottare il provvedimento di sospensione di cui all'art. 304, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., all'atto in cui avrebbe potuto, in ipotesi, delibare lo status custodiale dell'imputato agli effetti del più o meno prossimo spirare dei termini di durata massima della custodia cautelare;
ne' ancor meno può trarsi dalla disciplina positiva una sorta di "preclusione processuale" alla sospensione dei termini suddetti che non derivi dallo spirare dei medesimi: con l'ovvio corollario di rendere del tutto inconsistente la pretesa del ricorrente di qualificare come "illegittima" la statuizione impugnata, sol perché successiva alla udienza di rinvio.
Segue, pertanto, alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seicento alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2004