Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10545 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE P POL TALL NO /1 0545 0 1 LA CORTE SU REMA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE driem lascic immofil Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 7515/99 - Rel. Consigliere Cron. 23163. Dott. Antonio VELLA Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 3562 - Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. TO GOLDONI Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: MA SS IL, SS EF, SS GO CR quali aventi causa juri successionis di SS MI, SS RC, SS RI quali aventi causa juri successionis di SS CORTE SU VERMIGLIO, COSI ID IO, COSI FA TT, Richiest COSI SC MARCELLA, DEL LD CASELLI ANNA, DEL IL SOLE 24 ORE dal Sig. per drita L. col. LD RC, RR OW AN quali legittimi HOU, 2001 10. coeredi di SS AR, elettivamente IL CANCE domiciliati in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio $ 3000 CANCELLERIA dell'avvocato REANDA C., difesi dall'avvocato GO 2001 FILIBERTO, giusta delega in atti;
532 ricorrenti -1-
contro
OT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, difeso dall'avvocato GAITO ANDREA C\O CAPUANO A., giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 230/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Aldo CAPUANO, per delega dell'Avv.A. GAITO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso periche il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 novembre 1989 CO AL citò, davanti al Tribunale di Firenze, NA IG per la condanna a rilasciargli il terraneo, contrassegnato con il n. civico 39 di un fabbricato sito in via Piana, località Santa Brigida, del Comune di Pontassieve, che, secondo il suo assunto, la convenuta, alla quale l'aveva dato in comodato a tempo indeterminato, si era rifiutata di restituire. A sostegno della domanda espose di essere il proprietario del terraneo perché suo zio * TO AS, con testamento olografo del 6 aprile 1961, aveva nominato erede universale la moglie NA IG, e gli aveva legato la proprietà della bottega denominata del "fabbro", composta da due terranei comunicanti, destinati uno (n. civico 37) ad impresa artigiana e l'altro (n. civico 39 ), di cui aveva chiesto la M restituzione (n. civico 39), a deposito dei materiali necessari per il suo esercizio. Essendo deceduta la convenuta, successero nel processo, in cui si costituirono, i suoi eredi (MI e MI IG, OS CO AI, LA CO TI, AR CO OL, TO IN, NN DE SO LL e MA DE SO) i quali chiesero il rigetto della domanda eccependo che il legato aveva avuto come oggetto soltanto il terraneo segnato con il n. civico 37, perché la bottega del "fabbro" era costituita esclusivamente da questa unità immobiliare, e che, quindi, il locale chiesto in restituzione dall'attore rientrava tra i beni del patrimonio ereditario lasciato dal "de cuius" a sua moglie. In subordine chiesero, con domanda riconvenzionale, l'accertamento del loro diritto di proprietà del bene controverso adducendo di averlo acquistato per usucapione. Con altra citazione dell'undici aprile 1990 il AL convenne, davanti allo stesso Tribunale, RI IG, chiedendone la condanna a restituirgli il menzionato locale (n. civico 39), affermando che lo occupava senza titolo, e a risarcirgli il danno. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le pretese asserendo che la detenzione dell'immobile le era stata trasferita dai suoi proprietari legittimi. Con sentenza del 9 marzo 1995 il Tribunale accolse le domande di restituzione del terraneo e respinse, invece, sia quella riconvenzionale, sia la pretesa di risarcimento del danno fatta valere dall'attore
contro
RI IG. NA AS IG, NO IG e IN IG Gori, eredi di MI IG, MA e RI IG, eredi di MI IG, e gli eredi di NA IG, proposero impugnazione sostenendo che i due locali non costituivano una bottega unica, ma erano due botteghe diverse, ciascuna munita di un proprio accesso autonomo dalla strada, e che dalla corretta lettura del testamento si , evinceva che il AS aveva voluto legare all'attore soltanto l'unità immobiliare contrassegnata con il n. civico 37. Affermarono che, comunque, NA IG aveva usucapito la proprietà del bene preteso in restituzione dal AL. Quest'ultimo resistette al gravame eccependone l'infondatezza, e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 20 febbraio 1998, ha confermato la decisione di primo grado. NA AS IG e gli altri appellanti hanno proposto ricorso per cassazione illustrato con una memoria. 2 Il AL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto, con una + motivazione insufficiente e contraddittoria, che TO AS aveva legato, con il proprio testamento, la proprietà del terraneo controverso (n.civico 39 di via Piana) al nipote CO la cui domanda diretta a ottenerne la restituzione era,pertanto, legittima. In particolare si sostiene che la Corte è pervenuta a questa conclusione essendo incorsa nei seguenti errori: A)- ha considerata l'unità immobiliare in questione una pertinenza del locale terraneo (n.civ.37) oggetto della disposizione testamentaria a favore del AL, in base a una planimetria dell'anno 1940, su cui era impressa la dicitura "bottega e stanze a uso bottega", e a un certificato catastale, senza, avere, però, indicato gli elementi dai quali potesse desumersi che il remoto vincolo pertinenziale persisteva anche alle date del testamento e dell'apertura della successione (6 aprile e 4 settembre 1961), essendosi limitata ad affermare che "la situazione di fatto corrispondeva al tempo del testamento ancora a quella catastale, in mancanza di prova di interventi edilizi modificativi della struttura interna e del collegamento tra i due fondi prima della morte del testatore. E al riguardo non ha rilevato che, invece, la prova certa di tali interventi anteriori all'apertura della successione di TO AS, ad eccezione della chiusura della porta di comunicazione tra i due locali, emergeva da elementi # acquisiti al processo (domande di condono presentate da NA IG e dal M AL;
fotografia prodotta da quest'ultimo); B)- ha ravvisato il legame pertinenziale per la presenza di un unico numero civico ન che contrassegnava i due locali, per la destinazione di entrambi all'attività di fabbro del testatore, per la collaborazione data dal legatario allo zio nell'impresa artigiana, perla previsione nella scheda testamentaria di un fedecommesso de residuo a favore del AL. Non ha, però considerato che: 1)- il terraneo oggetto della causa era utilizzabile autonomamente come l'altro, essendo fisicamente distinti (erano divisi all'interno da un muro perimetrale su cui si trovava soltanto una porta di intercomuni- cazione), e dotati ciascuno di un proprio accesso dalla strada pubblica;
2)- il vincolo pertinenziale era venuto meno essendo stata conservata la numerazione unica dopo la * morte del testatore e la chiusura della porta che metteva in comunicazione i due locali;
2)- in presenza delle contestazioni degli appellanti avrebbe dovuto esporre le prove dalle quali risultava che il AL aveva collaborato in ambedue i locali con lo zio fino alla sua morte;
,rte:) - dalla previsione nel testamento di un fedecommesso de residuo a favore dell'attore non poteva trarre il convincimento che il de cuius con l'uso dell'espressione bottega del fabbro avesse voluto identificare l'oggetto del legato con l'intero piano terraneo dello stabile. C.- ha ritenuto che il testatore aveva adoperato i due vani per l'esercizio della propria * attività di fabbro avendo immotivatamente valorizzato alcune deposizioni testimonia- li poco credibili ed interpretato erroneamente altre dichiarazioni invece attendibili;
D. ha respinto immotivatamente l'eccezione degli appellanti con la quale si era 4. * sostenuto, che, contrariamente a quel che aveva deciso il Tribunale, il locale di nove mq. riportato nella denunzia di successione presentata dalla IG era lo stesso bene controverso e non un'altra unità immobiliare, e che la sua superficie era stata determinata erroneamente dall'ufficio finanziario e non dall'erede, la quale aveva denunziato soltanto le due botteghe;
e non ha giustificato neanche il rigetto dell'istanza di nomina di un consulente tecnico che avrebbe dovuto accertare "sia la corrispondenza tra la bottega che l'erede aveva a sé attribuito e il bene controverso, sia l'identificazione dei beni costituenti il patrimonio del de cuius"; * E.- non ha considerato che, anche in base ai soli elementi probatori acquisiti al Laccia processo, avrebbe dovuto escludere che il bene di 9 mq. facesse parte del patrimonio ereditario, perché era indicato soltanto in una postilla della denunzia di successione nella quale, invece, "la dicitura casa e due botteghe era seguita dall'identificativo catastale generale del solo stabile"; e questo dato era "rivelatore dell'intento del compilatore della postilla, di mero aggiustamento con le diverse risultanze catastali"; F.- ha omesso di rilevare che, in ogni caso, dal dato catastale (foglio n.26 part.n.50) si evinceva che il locale di mq.9 si sarebbe dovuto trovare all'esterno dello stabile in cui erano ubicati i terranei (civici nn.37 e 39), e che dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri a richiesta dell'ufficio del registro, era risultato che sulla particella n.50 del foglio n.26 non vi era l'immobile descritto nella postilla della denunzia di di successione;
G.- ha negato valore probatorio alla consulenza tecnica prodotta in "velina" dai 5 - convenuti, con l'argomento che non si era dimostrata la sua autenticità e non era stata, comunque allegata alla denunzia di successione, sebbene sia notorio che le relazioni tecniche sono normalmente consegnate al notaio incaricato della redazione della denunzia e non annesse alle denunzie, e il AL non avesse eccepito la falsità di tale velina;
H.- ha interpretato in modo inesatto gli altri elementi probatori e il testamento, e ritenuto, con una motivazione contraddittoria ed insufficiente, che il locale in * questione era stato concesso dall'attore in comodato alla IG e negato che questa ne avesse usucapito la proprietà. Il ricorso è infondato. Per la giurisprudenza costante di questa Corte i vizi di motivazione, denunziabili ai sensi dell'art.360 n.5 del codice di procedura civile, sussistono soltanto nel caso in cui non sia possibile identificare il procedimento logico giuridico posto a base della sentenza impugnata per avere il giudice del merito omesso l'esame di punti decisivi della causa, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, oppure adoperato degli * argomenti contraddittori. Pertanto, deve escludersi che i vizi di motivazione possano consistere in un apprezzamento dei fatti e degli elementi probatori difforme da quello preteso dalla parte, essendo compito esclusivo del giudice del merito identificare le fonti del proprio incensurabile convincimento, valutare le prove, controllarne l'atten' dibilità e la concludenza, scegliere le risultanze istruttorie ritenute idonee ai fini della decisione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo probatorio.
6. Nella specie con il sovrabbondante ricorso si sono denunziati solo apparentemente dei vizi di motivazione della sentenza impugnata, essendosi nella realtà censurati gli insindacabili apprezzamenti di fatto della Corte d'appello e chiesto il riesame delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. La Corte d'appello ha, comunque, posto a base della sua pronuncia una motivazione esauriente, logica e immune da errori di diritto. Innanzi tutto ha osservato che TO AS aveva redatto il testamento del seguente contenuto: "Io sottoscritto... padrone dello stabile sito in Santa Brigida n.33 con fondi e abitazione, lascio erede di tutto quanto scritto, meno la bottega del fabbro, a mia moglie, mentre la bottega del fabbro la lascio a mio nipote CO AL. Dopo la morte di mia moglie, se esiste ancora questo capitale, lascio la rimanenza di tutto,a mio nipote AL CO". Ciò premesso ha ritenuto che: a)- il de cuius, adoperando per il legato al nipote la ⚫ espressione "bottega del fabbro", si era riferito a entrambi i locali nei quali aveva . esercitato la propria attività artigiana, perché essi costituivano un'unità immobiliare anche catastalmente indistinta, (erano comunicanti, avevano all'epoca della redazio- ne del testamento una numerazione civica unica); aveva voluto, cioè, assegnare al nipote, che era stato suo collaboratore nella bottega e al quale era legato da vincoli di affetto, l'intero piano terra dello stabile;
b)- l'uso, da parte dello stesso testatore della parola "fondi" al plurale e della parola bottega al singolare non rivelava affatto la sua volontà di legare al nipote la proprietà di uno solo dei due fondi (locali), potendo una 7 bottega essere costituita da più fondi (locali); inoltre il AS con la parola fondi aveva inteso riferirsi ad altri beni, essendo la sua proprietà costituita anche da una abitazione sovrastante la bottega del fabbro, da un terreno, da un rudere adibito a deposito di attrezzi e ortaggi e da un locale di piccole dimensioni;
c)- l'interpretazione della scheda testamentaria non poteva essere, del resto, diversa in considerazione della mentalità, della cultura e dell'ambiente sociale del dante causa;
d)- la IG non aveva usucapito il locale chiesto in restituzione dall'attore, perché non si era compor= tata come proprietaria di tale immobile;
si era anche astenuta dal denunziare il bene nelle dichiarazioni dei propri redditi e aveva detenuto il locale per la tolleranza del AL, spiegabile con il rapporto di affinità che aveva con lei;
e)- le obiezioni degli appellanti non potevano condividersi. In particolare: 1)- la relazione di lavori eseguiti abusivamente, allegata alla pratica di condono, confermava che i due locali erano comunicanti all'epoca del testamento e non vi era alcuna ragione per ritenere che la distribuzione interna di essi fosse diversa da quella risultante dalla planimetria acquisita agli atti (dopo la morte del AS la comunicazione tra i due locali era stata chiusa e il tramezzo demolito era quello che separava il vano controverso dal vano di passaggio); 2) - nella denunzia di successione presentata dalla IG si parlava di "casa e di due botteghe", ma nel foglio di valutazione dei beni relitti la bottega s'identificava con il locale di piccole dimensioni, mentre quella legata allo attore comprendeva i due fondi al piano terreno;
3) - nella relazione tecnica, prodotta ⚫ in velina dagli appellanti la bottega del fabbro era composta da un solo vano, ma non 8 era stata provata l'autenticità di tale documento che non risultava essere stato allegato alla denunzia di successione ed era contraddetto dal contenuto delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla erede e dal foglio di valutazione nel quale si ribadiva che "tutto era stato assegnato alla IG, meno la bottega di 56 mq"; 4) - dalla prova per testimoni era risultato che la IG aveva locato a terzi il locale in questione, ma lo aveva fatto come detentrice del bene, e doveva, quindi, escludersi che potesse averne acquistato la proprietà per usucapione;
5) - inammissibile era la dedotta prova per testimoni essendo diretta a dimostrare fatti ininfluenti ai fini della decisione, così come era inutile esaminare nuovamente i testimoni sentiti nel giudizio di primo grado e interrogare quelli considerati superflui dal Giudice istruttore. • Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, a favore del controri== corrente, delle spese del giudizio di legittimità. Liquidia dette spese in lire $367 700. di cui sette milioni di onorari d'avvocato. 250.000 WIST food Roma 27 marzo 2001. Il presidente 31000d Il consigliere estensore. (dott.G.Garofalo (dott.A Vella). Любимые Сосе йчасиCo nСоёл тий 9. IL CANCELLIERE C1 Papto Talarico 2060. 2001 Tolerico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in SET. 2001 Serie 4 。39615 versate S. 310.000 trecentodiecknila (lire p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DIF PO) Responsabile Servizio Atti Giddiari (Dr. M. RACCICHIH)/