Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi, e non anche l'inizio della loro decorrenza, la quale dunque non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo.
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- 1. Sostituzione a catena dei difensori: abuso del processo? (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2021
L'avvicendamento di difensori, realizzato a chiusura del dibattimento secondo uno schema reiterato non giustificato da alcuna reale esigenza difensiva costitusice comportamento abusivo se non ha altra funzione che ottenere una dilatazione dei tempi processuali. E' illegittmo ostacalare svolgimento e definizione del processo di primo grado con un numero esagerato di iniziative difensive, pur se ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, se sono in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute. Costituisce abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali …
Leggi di più… - 2. Abuso del diritto e termini a difesa (Cass., 155/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2020
Si parla di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. E' oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto. Il carattere generale del principio dipende dal fatto che ogni ordinamento che aspiri …
Leggi di più… - 3. Deposito della sentenza: termine nel giorno festivo prorogato al primo non festivoAccesso limitatoMaria Spataro · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2008, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2382
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 024758/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IT, nata l'[...];
avverso la sentenza dell'8 maggio 2008 della Corte di Appello di Campobasso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentito il P.G. Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
OSSERVA
1) Con sentenza dell'8 maggio 2008 la Corte di Appello di Campobasso dichiarava inammissibile l'appello proposto da OR IT avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, con la quale la predetta OR era stata condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 60,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 68 e art. 171, lett. d) per avere, nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato "B.N. universitaria" riprodotto, oltre il limite del 15% e per uso non personale, varie opere letterarie;
in accoglimento dell'appello del P.G., la Corte disponeva inoltre, a titolo di sanzione amministrativa, la cessazione temporanea per la durata di tre mesi dell'esercizio commerciale. Riteneva la Corte che l'appello della OR fosse tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di giorni 45 previsto. 2) Ricorre per cassazione la OR deducendo, con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p.p. comma 3. Assume che la sentenza del Tribunale era stata emessa il 9.3.2005, con termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Il deposito era avvenuto il 2.5.2005, prima della scadenza del termine. Essendo festivo il giorno 8.5.2005 (di scadenza del termine) il dies a quo decorreva dal 9.5.2005. Il termine di 45 giorni per la presentazione dell'appello scadeva il 23 giugno 2005. Erroneamente pertanto la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto proprio il 23 giugno 2005.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 2006, art. 1 per la mancata applicazione dell'indulto.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
È pacifico che l'appello venne proposto in data 23 giugno 2005 e quindi il giorno successivo a quello di scadenza dei 45 giorni previsti.
Sostiene, però, la ricorrente che, essendo festivo il dies a quo (l'8.5.2005), il termine decorreva dal 9.5.2005.
Tale assunto, però, è in palese contrasto con il disposto dell'art.172 c.p.p., comma 3 che prevede per il termine che scade in giorno festivo la proroga di diritto al giorno successivo non festivo. Per il "dies a quo" non è invece previsto alcunché.
Questa Corte ha costantemente affermato che "in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172 c.p.p., comma 3 con riferimento ai giorni festivi, riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza, la quale dunque non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo". (cfr. ex multis cass. pen. sez. 6 n. 82 del 22.11.2002). È stata anche dichiarata la manifesta infondatezza delle questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 14 c.p., comma 2 e art. 172 c.p.p., commi 3 e 4, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede "che la decorrenza del termine, che abbia inizio in giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, come avviene per il giorno di scadenza, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire termini di decadenza ne' può ritenersi irragionevole l'omessa previsione della mancata decorrenza del termine iniziale che cada in giorno festivo per la quale è rinvenibile identità di logica rispetto alla ipotesi delle festività intermedie, sicuramente idonee a decurtare di altrettanti giorni il termine complessivo" (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 2625 del 21.9.1999). Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché proposta tardivamente. Ovviamente, stante l'inammissibilità dell'appello, i giudici di merito non erano tenuti a porsi il problema dell'indulto, che, comunque, può eventualmente essere applicato in sede esecutiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009