Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, non ricorre il presupposto della mancata conoscenza del procedimento nel caso in cui l'imputato, a cui sia regolarmente notificato l'avviso di deposito e l'estratto contumaciale, sia stato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado dopo la notifica a mani proprie del decreto di citazione. (Nel caso di specie l'imputato era stato arrestato, senza che il giudice procedente ne fosse venuto a conoscenza, dopo la conclusione del giudizio e prima della notifica dell'estratto contumaciale, che era stata eseguita nell'abitazione del suo nucleo familiare a mani del coniuge non separato che aveva dichiarato, seppure sottoposto agli arresti domiciliari, di incaricarsi della consegna dell'atto all'interessato, tacendo la circostanza che questi era in stato di detenzione carceraria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2007, n. 20649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20649 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 395
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 017837/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VO AR, N. IL 24/01/1970;
avverso ORDINANZA del 15/03/2006 TRIBUNALE di TORRE ANNONZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 15 marzo 2006 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da VO AR mediante incidente di esecuzione, diretta ad ottenere: a) una declaratoria di non esecutività della sentenza 2/2/2004 dello stesso Tribunale con conseguente sospensione del relativo ordine di esecuzione, in considerazione della dedotta nullità della notifica dell'estratto contumaciale - eseguita il 17 aprile 2004 mediante consegna a mani della moglie, RI PA, nel domicilio coniugale - essendo egli all'epoca detenuto;
b) la restituzione nel termine per proporre impugnazione, tenuto conto che al momento della notifica dell'estratto anche la moglie era in stato di restrizione agli arresti domiciliari e che ciò aveva impedito che egli avesse conoscenza della condanna.
L'adito Tribunale osservava, in primo luogo, che nessuna nullità della notifica dell'estratto contumaciale era ravvisabile nel caso in esame, in quanto avvenuta presso il domicilio in Torre Annunziata nel quale il nucleo familiare dell'imputato (rimasto contumace nel corso di tutto il giudizio di primo grado) risultava essersi trasferito, e mediante consegna a mani della moglie da cui il VO non assumeva essersi separato, la quale, a sua volta, nulla comunicò all'ufficiale giudiziario circa la detenzione del marito, e della quale, per altro, il Giudice di cognizione non era stato informato nè aveva avuto conoscenza aliunde.
Quanto poi all'istanza di remissione nel termine per proporre impugnazione (che presupponendo l'esistenza di una valida notifica dell'estratto contumaciale risulta, in vero, incompatibile con la tesi della nullità della notifica dell'avviso di deposito) il tribunale, nell'escludere che lo stato di detenzione del VO potesse costituire una causa di forza maggiore idonea ad impedire la proposizione di una tempestiva impugnazione, riteneva altresì infondato l'assunto secondo cui la restrizione della RI possa aver costituito un ostacolo alla tempestiva conoscenza della sentenza, tenuto conto, in particolare, che la sottoposizione a misura cautelare di un soggetto, non impedisce la possibilità di colloqui (sia personali che telefonici) con il coniuge, laddove lo stesso trovasi detenuto.
Osservava infine il tribunale che l'istanza di restituzione nel termine risultava proposta, in ogni caso, ben oltre il termine di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente causa di forza maggiore, tenuto conto che la RI era stata scarcerata il 16 giugno 2004 e che l'incidente di esecuzione risultava proposto un anno dopo, il 16 giugno 2005.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e mancanza di idonea motivazione, deducendo che solo con la notifica dell'ordine di esecuzione, avvenuta nel giugno 2005, il VO aveva avuto legale conoscenza della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, sicché l'istanza di restituzione del termine doveva ritenersi assolutamente tempestiva.
Il ricorso non merita accoglimento.
Rileva infatti la Corte che correttamente il Giudice di merito ha ritenuto che la sentenza di condanna del VO pronunciata il 2 febbraio 2004 doveva considerarsi irrevocabile attesa la mancata impugnazione della stessa da parte dell'imputato contumace e che l'inosservanza del termine per proporre appello non fosse riconducibile ad una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. A prescindere dal rilievo che "la legale conoscenza della sentenza può derivare anche da un atto diverso dalla notifica dell'estratto contumaciale" (così Cass. sez. 2^, sent. n. 12120 dell'11 giugno - 30 ottobre 1986 ric. Dellacha) nel caso in esame il tribunale ha correttamente accertato che contrariamente a quanto dedotto dall'istante, l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza risultava regolarmente notificato all'imputato contumace il 17 aprile 2004 con conseguente (inutile) decorrenza da tale data del termine per impugnare.
In particolare dalla motivazione del provvedimento impugnato, che non ha formato oggetto di specifica impugnazione sul punto, si ricava che il tribunale ha diligentemente verificato: a) che il VO era stato dichiarato contumace nei giudizio di primo grado dopo la notifica a mani proprie del decreto di citazione, seguito dalla mancata comparizione in giudizio protrattasi per tutto il giudizio di primo grado;
b) che dalla interrogazione al Dap era risultato che all'epoca della notifica del decreto di citazione a giudizio il VO era libero, essendo stato arrestato solo in data 17/3/2004, dopo la conclusione del giudizio e prima della notifica dell'estratto contumaciale, senza comunque che il Giudice fosse stato informato o fosse venuto comunque a conoscenza dell'avvenuto arresto;
c) che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta nel domicilio nel quale il nucleo familiare del VO si era trasferito, in Torre Annunziata via sul portico Orfanotrofio n. 9, a mani della moglie, RI PA da cui il VO non assume di essersi separato;
d) che lo stato di coniugio tra il VO e la RI doveva ritenersi certo, emergendo esso dal certificato anagrafico in atti;
e) che parimenti era certo che il domicilio di Torre Annunziata era anche quello del VO, ciò risultando dalla dichiarazione effettuata dal VO all'atto dell'ingresso in carcere (cfr. certif. dap), f) che la moglie del VO nulla comunicò all'ufficiale giudiziario in merito allo stato di detenzione del marito, essendo viceversa riportato nella relata che la RI "si incarica della consegna".
Ciò posto, tenuto conto che ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione e della decorrenza dei suoi effetti non bisogna riferirsi al raggiungimento della conoscenza reale dell'atto, ma alla conoscenza legale, che viene realizzata con l'osservanza delle modalità di esecuzione prescritte, nessuna rilevanza può dunque attribuirsi alla circostanza che l'avviso di deposito della sentenza non sia stato consegnato materialmente al VO ma alla di lui moglie.
Quanto poi al rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, è agevole rilevare che il ricorrente mentre ha contestato - per altro infondatamente - il rilievo del tribunale circa la tardività della stessa, in quanto proposta ben oltre il termine di dieci giorni dalla cessazione (liberazione della RI dagli arresti domiciliari) della pretesa causa di forza maggiore che gli avrebbe impedito di prendere conoscenza del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007