Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 9158
CASS
Sentenza 2 febbraio 2016

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In tema di riesame di misure cautelari personali, non è configurabile alcun obbligo a carico del pubblico ministero di depositare nella cancelleria del tribunale i supporti relativi alle riprese video utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, qualora la difesa non abbia formulato una esplicita richiesta di visione o di trasposizione in copia delle riprese medesime, non sussistendo in tal caso alcuna lesione del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 9158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9158
    Data del deposito : 2 febbraio 2016

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