Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la trasmissione al Gip e al Tribunale del riesame anche dei supporti informatici delle intercettazioni o videoriprese utilizzati ai fini dell'applicazione di misure cautelari, in quanto i predetti supporti e i brogliacci non costituiscono un unico atto processuale unitamente alle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria, rispetto ai quali è sempre possibile contestarne, in presenza di concreti elementi a sostegno, la mancata corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha altresì osservato che l'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti provenienti dalla difesa già depositati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 19198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/02/2015
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 302
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 41414/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA LV, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 19 maggio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 19 maggio 2014, il Tribunale di Catania ha confermato, con la sola esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per i reati di cui al capo B)
dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 23 aprile 2014, con la quale - per quanto qui rileva - l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui al cit. D.P.R., art. 74 (capo A) e art. 81, comma 2, art. 73 e art. 80, comma 2, (capo B), per aver fatto parte di un sodalizio criminale composto da più di dieci persone, dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, nonché avere posto in essere reati-fine di detenzione e spaccio di stupefacenti, contestati in continuazione. Osserva il Tribunale che il compendio indiziario è costituito dagli esiti delle indagini espletate dalla polizia giudiziaria, con intercettazioni di conversazioni telefoniche, videoriprese nei luoghi utilizzati degli indagati quali basi logistiche e piazze di spaccio, arresti in flagranza di reato o differiti, sequestri di sostanze stupefacenti.
2. - Avverso ordinanza l'indagato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per l'omessa trasmissione dei supporti audio e video su cui sono registrate le intercettazioni al Tribunale del riesame, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. La difesa deduce altresì eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 1, e art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., "nella parte in cui non si prevede che, in caso di trasmissione al Gip, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., di trascrizioni di intercettazioni operate dalla polizia giudiziaria, devono essere trasmessi, poiché costituenti un unico atto processuale, i supporti audio-video che a quelle conversazioni o situazioni si riferiscono". Secondo la ricostruzione difensiva, l'operazione di traduzione delle conversazioni intercettate, che si svolgevano in dialetto, da parte della polizia giudiziaria avrebbe prodotto degli errori. Nè potrebbe essere condivisa l'asserzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui gli atti non trasmessi al Gip, quali appunto i supporti audiovideo in questione, non dovrebbe essere trasmessi al Tribunale del riesame, perché non posti a fondamento dell'ordinanza restrittiva.
2.2. - Si denuncia, in secondo luogo, la violazione dell'art. 267 c.p.p., deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni video,
per mancanza del decreto autorizzatorio. Secondo la difesa, l'attività di captazione effettuata non è da ascriversi alla mera apprensione di immagini, perché ha comportato la registrazione dei dialoghi intervenuti tra diversi individui e andava, perciò autorizzata secondo la procedura di cui al richiamato art. 267 c.p.p.. 2.3. - Un terzo motivo di censura è riferito ancora alla violazione dell'art. 267 c.p.p. e alla mancanza di motivazione circa i presupposti per le intercettazioni, pur in presenza di specifici motivi prospettati in tal senso nella richiesta di riesame. 2.4. - In quarto luogo, si prospettano l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 273 c.p.p., nonché il vizio motivazionale circa la sussistenza di gravi indizi del reato associativo. Non sarebbero stati presi in adeguata considerazione, in particolare, i rilievi della difesa relativi alla "scarsa tenuta temporale" del gruppo, all'assenza di elementi di certezza quanto all'organizzazione dello stesso, alla scarsa significatività del dato ponderale della sostanza stupefacente, alla mancanza di qualsivoglia legame tra la sostanza sequestrata e l'odierno ricorrente.
2.5. - In quinto luogo, si prospettano l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 273 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, quanto ai reati-scopo di cui al capo B), sul rilievo che dalle videoriprese non risulterebbe alcun coinvolgimento dell'indagato, ne' emergerebbero la natura della sostanza scambiata, la sua quantità, l'identità dei soggetti coinvolti. 2.6. - Si contesta, in sesto luogo, l'erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione al pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo che non si sarebbe considerato che i fatti in contestazione risalgono a due anni prima dell'imposizione della misura cautelare. Inoltre la pervicacia criminale dimostrata dall'indagato, cui il Tribunale si riferisce, sarebbe frutto di una mera illazione, priva di riscontri nelle risultanze delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - riferito all'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti audio e video su cui sono state registrate le intercettazioni - è infondato. 3.1.1. - La difesa lamenta che, poiché le conversazioni intercettate si erano svolte in dialetto, la trasmissione dei verbali redatti dal personale di polizia giudiziaria non sarebbe sufficiente a tutelare realmente il diritto di difesa, perché la traduzione effettuata potrebbe essere erronea.
Come più volte affermato da questa Corte, in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5, i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione delle misure, quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (ex multis, sez. 1, 20 giugno 2014, n. 33819); e, dunque, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento cautelare anche quando il pubblico ministero non abbia allegato i relativi supporti (sez. 1, 27 maggio 2013, n. 34651; sez. 5, 17 luglio 2008, n. 37699). Con specifico riferimento alla violazione del diritto di difesa, è sufficiente qui osservare che il Tribunale ha correttamente evidenziato che era onere della parte, ove interessata, richiedere presso la cancelleria del pubblico ministero di estrarre copia dei supporti magnetici contenenti le registrazioni al fine di verificarne la rispondenza rispetto a quanto riportato nella comunicazione di notizia di reato;
cosa che nel caso di specie non risulta avvenuta. Nessuna lesione del diritto di difesa si è, perciò, verificata, anche in considerazione del fatto che la mancata corrispondenza tra i supporti delle intercettazioni e i brogliacci di polizia giudiziaria risulta meramente ipotizzata.
3.1.2. - A tali rilievi la difesa aggiunge la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale che investe il combinato disposto dell'art. 291 c.p.p., comma 1, e dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono la trasmissione al Gip e al Tribunale anche dei supporti audio-video, purché costituenti un "unico atto processuale" con le trascrizioni delle intercettazioni operate dalla polizia giudiziaria.
Si tratta di una questione manifestamente infondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo. Non è ragionevole, infatti, ritenere che i supporti e i brogliacci costituiscano un unico atto processuale, perché con tale ricostruzione si arriverebbe a gravare il giudice di merito - sempre e comunque, e indipendentemente dalla prospettazione di concreti elementi a sostegno della contestazione della mancata corrispondenza fra brogliacci e supporti - il compito della trascrizione;
con la conseguenza che egli non potrebbe più avvalersi delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria. E a ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 291 c.p.p., comma 1, impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari, non la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto la trasmissione di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato, oltre alle eventuali difese già depositate (vedi, sul punto, gli ampi riferimenti contenuti in sez. 3, 28 gennaio 2015, n. 7066). 3.2. - Il secondo motivo di doglianza - con cui si deduce l'inutilizzabilità delle videoriprese, per mancanza di decreto autorizzativo - è formulato in modo non specifico. Lo stesso ricorrente richiama, infatti, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le videoriprese non sono sottoposte ad autorizzazione nella misura in cui esse captino comportamenti non comunicativi (ex plurimis, sez. 4, 5 giugno 2014, n. 46786; sez. 2, 15 maggio 2013, n. 24211, sez. 4, 24 gennaio 2012, n. 10697). Nel caso in esame, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe una mera apprensione di immagini, bensì la predisposizione di un sistema di registrazione ambientale di gesti e movimenti che risultano collocabili nell'ambito del più ampio concetto di comunicazione. Lo stesso ricorrente non specifica, però, in cosa i risultati della captazione abbiano concretamente oltrepassato il confine della mera apprensione di immagini, ovvero quali sarebbero stati i movimenti e i gesti tali da rendere "comunicativo" il contenuto della captazione. Si trattava, del resto, di registrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in una piazza di spaccio, dalle quali emergono per lo più gli scambi di sostanze stupefacenti e le identità delle parti di tali scambi.
3.3. - Il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Con esso si denunciano la violazione dell'art. 267 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, in relazione alla mancanza dei gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini. Nel ricorso risulta trascritta la parte della richiesta di riesame che atteneva a questo profilo, allo scopo di contestare la motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui la doglianza era generica perché priva di sufficienti riferimenti fattuali. Tale trascrizione non risulta, però, accompagnata da puntuali osservazioni critiche, con la conseguenza che essa costituisce, in sostanza, la mera riproposizione di quanto già dedotto in sede di riesame. Nè il ricorrente considera che il Tribunale non si è limitato a rilevare la genericità delle sue doglianze, ma ha ampiamente analizzato il compendio indiziario che ha costituito il presupposto dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, dal quale emergevano chiari indizi di reato, oltre alla necessità di acquisire in tempo reale informazioni e notizie sull'attività delittuose, che era in essere in quel momento e che veniva svolta con continuità e organizzazione di persone e mezzi. 3.4. - Il quarto motivo di doglianza - a prescindere dalla sua intestazione formale, nella quale si fa riferimento anche alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 273 c.p.p. - è esclusivamente diretto a contestare la valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale. Si tratta, in altri termini, della mera riproposizione di censure di merito già esaminate e motivatamente disattese dallo stesso Tribunale (pagg.
7-18 dell'ordinanza impugnata). A fronte di una tale formulazione del motivo di ricorso, risulta, dunque, superfluo in questa sede richiamare analiticamente i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata, dai quali emergono con chiarezza la strutturazione dell'associazione, i numerosissimi reati-scopo posti in essere, nonché il ruolo di ZA all'interno dell'associazione stessa, il quale era costantemente presente sulla piazza di spaccio con la funzione di vedetta e di spacciatore (pag. 15 del provvedimento). 3.5. - Del tutto generico è il quinto motivo di ricorso, perché con esso ci si limita ad asserire, senza alcun puntuale riferimento critico alla motivazione dell'ordinanza censurata, che non vi sarebbe prova della natura, e della quantità dello stupefacente scambiato, nonché dei soggetti nei confronti dei quali le dazioni si sarebbero perfezionate;
con ciò trascurando l'ampia e analitica motivazione dell'ordinanza impugnata dalla quale emerge - come già sopra osservato - che l'imputato aveva preso parte personalmente e nell'ambito della struttura associativa a numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, sia nel ruolo di vedetta sia nel ruolo di spacciatore.
3.6. - Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo di doglianza, relativo alle esigenze cautelari. A fronte delle generiche contestazioni difensive sul punto - meramente riproposte con il ricorso per cassazione - il Tribunale evidenzia, infatti che il pericolo di reiterazione trova conferma sia nel fatto che le indagini si riferiscono a fatti contestati fino a un periodo recente (ottobre 2012) sia nel pieno inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, dal quale traeva l'unica fonte economica di sostentamento. Lo stesso Tribunale prosegue evidenziando che misure cautelari meno afflittive rispetto a quella carceraria non sarebbero idonee ad impedire la reiterazione della condotta criminosa, a fronte dell'elevata capacità criminale dimostrata dal ricorrente, che non consente di fare affidamento sulla sua spontanea osservanza di prescrizioni proprie di misure cautelari meno afflittive. 4. - Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015