Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 19198
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Sentenza 5 febbraio 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la trasmissione al Gip e al Tribunale del riesame anche dei supporti informatici delle intercettazioni o videoriprese utilizzati ai fini dell'applicazione di misure cautelari, in quanto i predetti supporti e i brogliacci non costituiscono un unico atto processuale unitamente alle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria, rispetto ai quali è sempre possibile contestarne, in presenza di concreti elementi a sostegno, la mancata corrispondenza. (In motivazione, la Corte ha altresì osservato che l'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti provenienti dalla difesa già depositati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2015, n. 19198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19198
    Data del deposito : 5 febbraio 2015

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