Sentenza 27 gennaio 2001
Commentari • 5
- 1. Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoriaVingiani Luigi · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2010
- 2. Giudice di Pace: illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell’esattoriaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 novembre 2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
Leggi di più… - 3. Giudice di Pace di Salerno: opposizione a cartella esattorialeFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2006
- 4. Notifica: rapporto fra chi riceve l'atto e destinatario, presunzione e prova contrariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2005
- 5. Sanzioni per violazioni del Codice della Strada: in arrivo nuove cartelle pazze?Accesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 1 6 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15288/98 .2483 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Cron Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 - ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in dal Sig. IL SOLE 24 ORE INPS 3000 per diritti L 27 GEN. 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso CANCELLERIA e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE CAMPERO NELLA, PIOVANO SILVANA, DUTTO MARIA CATERINA, Rilasciata copia legale al Sig. PELLEGRI elettivamente domiciliate in ROMA VIA FRANCESCO DE2000 Iper diritti L. 16.2.9 5109 SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che le rappresenta e difende, giusta delega UFFICIO COPIE ANTONIO, Richiesta copia studio in atti;
dal Sig. Pacel per diritti L. 2000 controricorrenti - 23 FEB. 2001. IL CANCELLIEREavversO la sentenza n. 253/98 del Tribunale di MONDOVI' depositata il 11/07/98 R.G.N. 68/98; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio CANCELLERIA RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VESICIC PE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sigdal BE RAR Divis Allasciata copia legale W per diritti ✓ al Sig. il 05 MAR. 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti 15 FEB. 2001 IL CANCELLIERE UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE Richiesta copia studio dal Sig. WAIL C per diritti L. 3000 il 2 MAR 2001 IL CANCELLIERE CARCIALEWA O N E O WAS LIRE 3000 CANCELLERIA CG074288 -2- CG449205 ...Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Mondovì le signore EL AM, SI OV e MA ER TO, ancora dipendenti della ES.KO s.p.a., addette al servi- zio mensa presso la Ferodo s.p.a., deducendo di trovarsi ad operare nel contesto lavora- tivo ambientale della Ferodo, la quale, nel processo produttivo, ha sempre utilizzato l'asbesto e, pertanto, di essere esposte alle polveri di amianto, chiedevano che fosse di- chiarato il loro diritto alla ricostituzione della pensione con il beneficio previsto dall'art. 13, commi 7° ed 8°, legge n. 257 del 1992 e che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fosse condannato a liquidare la pensione applicando il coefficiente mol- tiplicatore ivi indicato. L'Istituto convenuto contestava la fondatezza della domanda. Il Pretore adito, dichiarata la sussistenza dell'esposizione delle ricorrenti all'amianto, ne accoglieva la domanda. L'INPS interponeva gravame, assumendo che le lavoratrici non erano assicurate contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto e che le stesse, es- sendo ancora in attività di lavoro, non avevano interesse ad agire in ordine al diritto, me- ramente futuro ed eventuale, alla pensione. Le controparti resistevano all'impugnazione. Il Tribunale di Mondovì rigettava l'appello, osservando quanto segue. Le lavoratrici hanno diritto al reclamato beneficio, in quanto, sebbene non assi- curate contro le malattie professionali, ed essendo ancora in attività lavorativa sia pure non direttamente alle dipendenze della Ferodo, sono state esposte per oltre dieci anni alle polveri di amianto, avendo prestato servizio presso la mensa di quest'ultima e, quindi, nel contesto produttivo di una società che ha sempre utilizzato asbesto per le proprie lavorazioni. D'altra parte, come si evince dalla lettera della norma di cui all'art. 3 13 legge n. 271 de! 1993, il beneficio in questione è conseguibile soltanto dai lavoratori non ancora pensionati - sicché nella specie sussiste il contestato interesse ad agire "e non necessariamente dipendenti in via diretta da imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione un unico complesso motivo. Le controparti hanno presentato controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, come modificato dal DL n. 169 del 1993, convertito con modifi- cazioni, in legge n. 271 del 1993, assume che il legislatore non abbia previsto la conces- sione dei benefici in questione a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luo- ghi di esposizione all'amianto e, pertanto, lamenta che il Tribunale non abbia accertato il livello minimo di esposizione all'amianto, il rischio collegato alla ubicazione dei posti di lavoro ovvero alla semplice frequentazione occasionale, il periodo di effettiva esposi- zione all'amianto non considerando nei dieci anni previsti dalla legge le assenze pro- lungate . I giudici dell'appello, inoltre, non avrebbero rilevato che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto un'esposizione tale da dover essere assicurata dall'INAIL. Essi, infine, non avrebbero rilevato neppure che il rischio da cui discende l'applicabilità del beneficio è quello individuale specifico, non già il rischio di area o potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha ritenuto di poter dichiarare il diritto delle lavoratrici ai chiesti be- nefici "per quanto non assicurate contro le malattie professionali”. E' dunque evidente la violazione dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, modificato dal DL n. 169 del佩 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993, il cui testo attualmente in vigore recita che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto accertare se si fosse costituito il dovuto rapporto assicurativo con l'INAIL o, in caso negativo, per inadempimento della datrice di lavoro o per altra eventuale ragione, se ricorressero comunque tutti gli estremi per la sua costituzione, posto che la esposizione all'amianto deve rappresentare per i lavoratori un effettivo rischio assicurabile per la loro salute, e quindi comportare per il singolo la- voratore e per gli specifici particolari luoghi di lavoro un inquinamento o rischio am- bientale tale da nuocere alla salute dei lavoratori stessi e da imporre di conseguenza l'obbligo di assicurarli presso l'INAIL. Non è infatti corretto affermare, come pure è stato fatto, che il vero elemento qualificante del rischio da esposizione all'amianto, per il conseguimento dei previsti benefici, è individuato dalla legge nella mera durata ultra- decennale dell'esposizione medesima, posto che la disciplina dettata dall'ottavo comma dell'art. 13 in questione richiede altresì, come si è visto, che il rischio sia "assicurabile" per la salute. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza di conseguenza essere cas- sata con rinvio ad un giudice di appello, affinché sia accertato il requisito assicurativo dal quale il Tribunale di Mondovì ha ritenuto di poter prescindere. Quale giudice di rin- vio si designa la Corte d'Appello di Torino, cui si rimette anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità. MR 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000. Il consigliere estensore -Gus Macario, bumin Ravag on' 11 PresidenteIl МаМаси Stilleделе IL COLLABORATOŘE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 GEN. 2001 oggi, IL LABORATORE A OLCA M E I DI CANCELLERIA R D P , A S O 0 S L 1 A L 3 . T L 3 O T , O 5 B R A N I S 'A . D E L N P L S A E I T 3 S D 7 N - O I G 8 P S O - N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O T G O R T T E N S T E L I I S R G E I A E D R L L O E D