Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
In tema di sottrazione fraudolenta di olii minerali al pagamento delle accise, la confisca del mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, utilizzato per il trasporto della merce, è esclusa solo se tale soggetto fornisce la prova non semplicemente della sua buona fede, ma, specificamente, di non aver potuto prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego, anche occasionale, del veicolo da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40524 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
40 5 24/ 1 5 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 985 Alfredo Teresi -CC 30/04/2015 Gastone Andreazza R.G.N. 7977/2015 Aldo Aceto -Relatore - Andrea Gentili Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. EK AN, nato a [...] il [...];
2. DU AN, nato a [...] il [...];
3. Società TOP SPEED S.R.O.>>, in persona del legale rappresentante p.t.; 4. Società MARBON S.R.O.>>, in persona del legale rappresentante p.t.. avverso l'ordinanza del 02/01/2015 del Tribunale del riesame di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'avv. Franco Ferletic, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri EK AN, DU AN e le società TOP SPEED S.R.O.>> e MARBON S.R.O.>>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ricorrono, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 02/01/2015 del Tribunale di Trieste che ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del 12/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 40, lett. b), e 49, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (importazione di gasolio contrabbandato come olio lubrificante e perciò sottratto al pagamento delle accise), aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di due articolati (e rispettivi rimorchi e prodotti trasportati) condotti dal EK e dal DU e di proprietà delle due società ricorrenti.
1.1.Con il primo motivo eccepiscono violazione di legge per errata applicazione degli artt. 40 e 49, d.lgs. n. 504 del 1995 e 321, cod. proc. pen., e assenza di motivazione e incoerenza in punto di "falsità dei documenti". Sulla premessa che la natura del materiale trasportato (gasolio al posto di olio lubrificante) è stata accertata esclusivamente in base all'odore e al colore della sostanza trasportata, lamentano che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare su quanto diversamente attestavano i risultati delle analisi chimiche riportati nella documentazione accompagnatoria, documentazione di cui non è mai stata contestata la falsità e che pure era stata certamente esaminata dal Tribunale, sia pur solo per stigmatizzare la mancanza di indicazioni specifiche circa il destinatario del trasporto.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono violazione degli artt. 112, Cost., e 335, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 44, d.lgs. n. 504 del 1995 e 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Deducono, al riguardo, che l'ordinanza impugnata è totalmente carente di motivazione in ordine alla confiscabilità dei mezzi di trasporto, di proprietà delle società ricorrenti che sono del tutto estranee all'ipotizzato reato, come si desume, per quanto riguarda la MARBON S.R.O.>>, dal fatto che i camion erano partiti dalla sede della TOP SPEED'> e che i rapporti con gli autisti erano tenuti dal legale rappresentante di quest'ultima, per quanto riguarda quest'ultima dalla provenienza della merce (Polonia), dalle modalità di trasporto (merce contenuta in fusti), dalla presenza di fatture di acquisto/vendita e analisi chimiche, dall'oggetto sociale (trasporto per conto terzi).
1.3.Con il terzo motivo eccepiscono violazione degli artt. 275 e 321, cod. proc. pen., e 41 e 42, Cost. Riprendendo il tema già esposto con il secondo motivo lamentano l'ingentissimo danno procurato dal sequestro dei mezzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili perché totalmente infondati. 2 3.Il 20/11/2014, personale appartenente al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Trieste, aveva proceduto, presso il valico di frontiera di Fernetti, al controllo dei due autoarticolati oggetto di successivo provvedimento di sequestro. Ciascuno di essi trasportava 26 contenitori di plastica da 1000 litri ciascuno, contenenti una sostanza che, dall'esame visivo e olfattivo (colore e odore), gli agenti avevano ritenuto trattarsi di gasolio e non dell'olio lubrificante indicato nei documenti di trasporto. La documentazione era altresì priva della indicazione del destinatario della merce;
gli autisti (che avevano effettuato il carico presso la sede della TOP SPEED'>) avevano affermato che istruzioni più precise sarebbero state indicate dal loro capo solo durante il viaggio, in particolare in occasione di una sosta ad Ancona. Aggiunge il Tribunale che già in precedenza la TOP SPEED'> era rimasta coinvolta in un episodio del tutto simile allorquando si accertò, sempre tramite esame visivo e olfattivo, che il trasporto di 26 fusti contenenti 1000 litri ciascuno di gasolio, contrabbandato per olio lubrificante, era accompagnato da appunti manoscritti in possesso degli autisti che riportavano nominativi di distributori di carburante dell'Italia meridionale. I fatti, così come descritti nell'ordinanza impugnata, non sono oggetto di . contestazione.
4.I ricorsi sono, come detto, totalmente infondati.
4.1. Va innanzitutto precisato che non hanno alcuna rilevanza le deduzioni in fatto premesse al ricorso se non si traducono in altrettanti specifici motivi di doglianza. Sicché non rilevano né "ex se", né come termine di paragone con la motivazione dell'ordinanza impugnata, le ragioni che avevano indotto il medesimo Tribunale del riesame ad annullare i decreti di convalida dei sequestri probatori emessi dal Pubblico Ministero.
4.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente E spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza indiziaria dei reati ipotizzati traendole dall'esame speditivo della merce trasportata ma anche da altri elementi (l'incompletezza della documentazione di trasporto, di cui oltre si dirà, destinata ad essere colmata da indicazioni orali che sarebbero state fornite dal "capo" degli autisti durante il viaggio, il precedente controllo effettuato su analogo trasporto) del tutto trascurati dai ricorrenti. Il che esclude in radice il vizio di totale assenza di motivazione, essendo chiaro che il Tribunale non solo ha implicitamente ritenuto inattendibile il : contenuto della documentazione di trasporto e delle analisi organolettiche, ma si 3 è conformato al tipo di valutazione chiamato a svolgere, non potendosi certo pretendere che, a livello indiziario, sia necessario un accertamento tecnico. Non viola alcuna regola di giudizio il Tribunale che trae dalla riferita percezione di odori o colori elementi di valutazione di sussistenza indiziaria del reato quando, come nel caso di specie, a tale indizio si accompagnano ulteriori elementi che corroborano il convincimento che la reale natura delle cose trasportate non sia esclusivamente frutto della soggettiva valutazione dell'accertatore.
4.3.Peraltro, nel caso di specie, ha rilievo assorbente l'incompletezza della documentazione di trasporto che, aldilà della formale contestazione del reato di cui all'art. 49, d.lgs. n. 504 del 1995 (comunque ipotizzato nel caso di specie), legittima la presunzione di illecita provenienza della merce, una presunzione che nessuno dei ricorrenti (nemmeno le due società) ha vinto.
4.4.La mancata indicazione del destinatario dei fusti non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto>> (art. 49, d.lgs. n. 504 del 1955) e costituisce violazione grave, sopratutto se correlata ai comportamenti indicati nell'ordinanza finalizzati a completare, strada facendo, tali lacune. Ancor più grave è il fatto che tale condotta abbia fatto seguito al precedente accertamento nel corso del quale, invece, si scoprì che, diversamente da questa volta, gli autisti erano in possesso di appunti scritti indicanti indirizzi di distributori del Sud Italia.
4.5.L'estraneità al reato di cui all'art. 40, d.lgs. n. 504 del 1995 del proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per la sua consumazione, non è sufficiente per escludere la confisca del bene, nemmeno se, in sede cautelare, tale estraneità sia "ictu oculi" evidente;
così come non lo è la sua buona fede, essendo necessario che il proprietario dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza>>.
4.6.Estraneità al reato, buona fede, violazione del dovere di prevedere l'impiego illecito del mezzo di trasporto e di vigilare, sono concetti tra loro non sovrapponibili, perché per evitare la confisca di cui all'art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973, l'onere della prova che incombe sul proprietario del mezzo non può consistere nella mera deduzione di fatti che, al più, potrebbero essere sufficienti a provare la sua estraneità al reato o la sua buona fede, ma non sono idonei a provare di aver inutilmente assolto anche all'obbligo di prevedere e di vigilare imposto dalla norma o di non averlo potuto fare per esservi stato impedito da cause di forza maggiore e comunque indipendenti dalla propria volontà. L'obbligo di prevedere e vigilare comporta un evidente "quid pluris" che non può certamente risolversi, sul piano probatorio, nella mera allegazione di circostanze che appartengono alle normali pratiche commerciali che non ne impediscono 4 l'assolvimento. L'affidare a terzi il trasporto di fusti chiusi contenenti prodotti dichiarati come "olio lubrificante" è circostanza che di per sé non impedisce di controllarne il contenuto, né è esaustiva la mera allegazione della documentazione di accompagnamento sopratutto se, come nella specie, si tratta di documentazione gravemente irregolare poiché tale circostanza rendeva oltremodo necessario, semmai, l'attivazione di tale controllo. :
5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/04/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredo TerestToggst Aldo Aceto Neolo Nach DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL - 9 OTT 2016 YL CANCELLIERE Luana Maria 10